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Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 43359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43359 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/03/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 30/3/2023 confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone il 7/3/2023 nei confronti di IM GU. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. Osserva che non sussiste il fumus dei reati contestati (art. 483 e 640 cod. pen.): quanto al reato di falso, perché nel registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. è correttamente riportata l'indicazione del soggetto dal quale l'autovettura usata è stata acquistata (la ALD Automotive Italia s.r.I.), mentre risulta non compilato lo spazio relativo alla indicazione dell'acquirente, non essendo stato quest'ultimo ancora reperito;
conseguentemente, non sussiste il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43359 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/09/2023 reato di truffa per l'inesistenza del falso ideologico che ne avrebbe consentito la consumazione, oltre che per la piena liceità dell'uso personale e contingente di un bene, pur quando esso fosse stato destinato alla vendita. Rileva, altresì, che l'annotazione nel registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. è del tutto irrilevante ai fini dell'esenzione dal pagamento del bollo, avendo piuttosto la funzione di fornire riscontro alla provenienza del bene usato. Lamenta, infine, l'omessa considerazione delle ragioni difensive esposte nella memoria scritta - con particolare riferimento alla insussistenza del falso ed alla irrilevanza della registrazione nel registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. ai fini dell'esenzione dal pagamento del bollo - da cui discende la violazione di legge per omessa motivazione. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. Evidenzia, in proposito, che il fumus dei reati ipotizzati è stato ritenuto sulla scorta delle dichiarazioni rese dal GU, prima che l'escussione fosse interrotta per l'emersione di indizi a suo carico, dunque, sulla base di dichiarazioni del tutto inutilizzabili, ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. 2.2 Con il terzo motivo deduce motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., reiterando la doglianza relativa all'omessa motivazione in ordine alle questioni sollevate con la memoria scritta, ribadendo l'insussistenza del fumus commissi delicti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 1.1 Con riferimento al primo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto espressivi delle medesime doglianze, si osserva che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. E) dell'art. 606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi;
si vedano anche, nello stesso senso, Sezioni Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/1991, Bruno;
seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, 2 Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sezione 6, n. 4857 del 14/11/2018, Sindoca, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. Nel caso di specie il Tribunale ha ben evidenziato come l'iscrizione dell'autovettura nel registro (benché nell'intenzione del legislatore fosse finalizzata a tracciare i vari passaggi del bene) sia stata utilizzata dal GU per creare l'apparenza che il bene fosse destinato alla vendita e, dunque, esente dal pagamento delle tasse automobilistiche, nonostante circolasse regolarmente e fosse utilizzata per fini personali. 1.2 Quanto alla doglianza relativa all'omessa motivazione sule questioni prospettate con la memoria difensiva, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sezione 3, n. 43604 del 8/9/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01; Sezione 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01; Sezione 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500 - 01). Nel caso di specie, come si è sopra evidenziato, il Tribunale ha chiarito - con motivazione congrua, esaustiva e scevra da qualsiasi vizio - che l'annotazione nel registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. dell'autovettura (non ceduta a terzi, non presente nell'area espositiva, ma utilizzata per scopi privati dal GU), era finalizzata a far apparire esistenti i presupposti per ottenere l'esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche, con ciò implicitamente valutando infondate ed irrilevanti le deduzioni difensive, sia quelle relative alla ritenuta inesistenza del falso ideologico, che quelle inerenti alla precipua finalità dell'iscrizione in discorso di accertare la provenienza dei beni usati. 1.3 Il secondo motivo è aspecifico. Ed invero, anche eliminando le dichiarazioni rese dal GU, inutilizzabili stante il divieto di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., la sussistenza del fumus degli ipotizzati reati non viene meno, atteso che, oltre alle risultanze documentali ed alla circostanza per 3 cui la Peugeot 308 tg. FS273TR non fosse esposta in vendita nell'area espositiva dell'autosalone, assumono rilievo le dichiarazioni rilasciate dal dipendente dell'azienda Renato Marruccelli, che riferiva che l'autovettura, benché annotata nel registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S., era in uso all'odierno ricorrente per le sue personali esigenze. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sezioni Unite, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). In altri termini, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sezione 2, n. 30271 del 11/5/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sezione 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sezione 3, n. 3207 del 2/10/2014, Calabrese, Rv. 262011 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato non risulta decisiva, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti anche sulle altre circostanze sopra evidenziate. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre 2023.
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 30/3/2023 confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone il 7/3/2023 nei confronti di IM GU. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. Osserva che non sussiste il fumus dei reati contestati (art. 483 e 640 cod. pen.): quanto al reato di falso, perché nel registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. è correttamente riportata l'indicazione del soggetto dal quale l'autovettura usata è stata acquistata (la ALD Automotive Italia s.r.I.), mentre risulta non compilato lo spazio relativo alla indicazione dell'acquirente, non essendo stato quest'ultimo ancora reperito;
conseguentemente, non sussiste il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43359 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/09/2023 reato di truffa per l'inesistenza del falso ideologico che ne avrebbe consentito la consumazione, oltre che per la piena liceità dell'uso personale e contingente di un bene, pur quando esso fosse stato destinato alla vendita. Rileva, altresì, che l'annotazione nel registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. è del tutto irrilevante ai fini dell'esenzione dal pagamento del bollo, avendo piuttosto la funzione di fornire riscontro alla provenienza del bene usato. Lamenta, infine, l'omessa considerazione delle ragioni difensive esposte nella memoria scritta - con particolare riferimento alla insussistenza del falso ed alla irrilevanza della registrazione nel registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. ai fini dell'esenzione dal pagamento del bollo - da cui discende la violazione di legge per omessa motivazione. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. Evidenzia, in proposito, che il fumus dei reati ipotizzati è stato ritenuto sulla scorta delle dichiarazioni rese dal GU, prima che l'escussione fosse interrotta per l'emersione di indizi a suo carico, dunque, sulla base di dichiarazioni del tutto inutilizzabili, ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. 2.2 Con il terzo motivo deduce motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., reiterando la doglianza relativa all'omessa motivazione in ordine alle questioni sollevate con la memoria scritta, ribadendo l'insussistenza del fumus commissi delicti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 1.1 Con riferimento al primo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto espressivi delle medesime doglianze, si osserva che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. E) dell'art. 606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi;
si vedano anche, nello stesso senso, Sezioni Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/1991, Bruno;
seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, 2 Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sezione 6, n. 4857 del 14/11/2018, Sindoca, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. Nel caso di specie il Tribunale ha ben evidenziato come l'iscrizione dell'autovettura nel registro (benché nell'intenzione del legislatore fosse finalizzata a tracciare i vari passaggi del bene) sia stata utilizzata dal GU per creare l'apparenza che il bene fosse destinato alla vendita e, dunque, esente dal pagamento delle tasse automobilistiche, nonostante circolasse regolarmente e fosse utilizzata per fini personali. 1.2 Quanto alla doglianza relativa all'omessa motivazione sule questioni prospettate con la memoria difensiva, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sezione 3, n. 43604 del 8/9/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01; Sezione 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01; Sezione 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500 - 01). Nel caso di specie, come si è sopra evidenziato, il Tribunale ha chiarito - con motivazione congrua, esaustiva e scevra da qualsiasi vizio - che l'annotazione nel registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. dell'autovettura (non ceduta a terzi, non presente nell'area espositiva, ma utilizzata per scopi privati dal GU), era finalizzata a far apparire esistenti i presupposti per ottenere l'esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche, con ciò implicitamente valutando infondate ed irrilevanti le deduzioni difensive, sia quelle relative alla ritenuta inesistenza del falso ideologico, che quelle inerenti alla precipua finalità dell'iscrizione in discorso di accertare la provenienza dei beni usati. 1.3 Il secondo motivo è aspecifico. Ed invero, anche eliminando le dichiarazioni rese dal GU, inutilizzabili stante il divieto di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., la sussistenza del fumus degli ipotizzati reati non viene meno, atteso che, oltre alle risultanze documentali ed alla circostanza per 3 cui la Peugeot 308 tg. FS273TR non fosse esposta in vendita nell'area espositiva dell'autosalone, assumono rilievo le dichiarazioni rilasciate dal dipendente dell'azienda Renato Marruccelli, che riferiva che l'autovettura, benché annotata nel registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S., era in uso all'odierno ricorrente per le sue personali esigenze. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sezioni Unite, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). In altri termini, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sezione 2, n. 30271 del 11/5/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sezione 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sezione 3, n. 3207 del 2/10/2014, Calabrese, Rv. 262011 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato non risulta decisiva, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti anche sulle altre circostanze sopra evidenziate. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre 2023.