CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29874 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RE IV AF nato il [...] avverso l'ordinanza del 11/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta, avanzata da AE VI FE RE, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. 2. Ricorre AE VI FE RE, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base un unico motivo, con cui denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Lamenta che al condannato non sia stata personalmente notificata, così come disposto all'udienza del 28 giugno 2022, l'ordinanza che lo invitava a reperire idoneo domicilio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29874 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2023 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 marzo2023 Il Consigliere estensore ES AL I II Presidente (, r , CO Ro A FE RE, infatti, è stato notificato un invito a reperire domicilio e a comunicarlo entro dieci giorni in forza di ordinanza del Tribunale di sorveglianza datata 12 luglio 2022. L'invito risulta tuttavia datato 14 luglio 2021. Per di più, il verbale di udienza del 28 giugno 2022 era stato comunicato al difensore di fiducia, nelle more nominato in luogo di quello precedente, ad un indirizzo PEC sbagliato. La nullità non risulta sanata dalla presenza all'udienza del difensore, il quale, al pari del suo assistito, non aveva alcuna conoscenza del contenuto dell'ordinanza emessa alla precedente udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone censure manifestamente infondate. 1. Risulta dagli atti trasmessi a questo Ufficio, consultabili in ragione della natura processuale dell'eccezione proposta, che il provvedimento, reso all'udienza del 28 giugno 2022, con cui il Tribunale di sorveglianza invitava il condannato a reperire idoneo domicilio è stato portato a conoscenza dell'interessato. Il verbale di notifica del Questura di Pavia, in disparte dell'evidente errore materiale relativo alla data di esecuzione dell'adempimento ("14 luglio 2021"), d atto che FE RE è stato informato del contenuto dell'ordinanza emessa nel procedimento n. 10874/2018 contenente il citato invito a reperire un domicilio idoneo. Il difensore, a conoscenza dell'invito rivolto al suo assistito come si evince dalla istanza del 22 luglio allegata al ricorso, è stato regolarmente presente alla successiva udienza svoltasi il giorno 11 ottobre 2022 ima nulla ha eccepito sulla regolarità e completezza del contraddittorio sicché il dedotto vizio si è definitivamente sanato. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta, avanzata da AE VI FE RE, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. 2. Ricorre AE VI FE RE, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base un unico motivo, con cui denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Lamenta che al condannato non sia stata personalmente notificata, così come disposto all'udienza del 28 giugno 2022, l'ordinanza che lo invitava a reperire idoneo domicilio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29874 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2023 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 marzo2023 Il Consigliere estensore ES AL I II Presidente (, r , CO Ro A FE RE, infatti, è stato notificato un invito a reperire domicilio e a comunicarlo entro dieci giorni in forza di ordinanza del Tribunale di sorveglianza datata 12 luglio 2022. L'invito risulta tuttavia datato 14 luglio 2021. Per di più, il verbale di udienza del 28 giugno 2022 era stato comunicato al difensore di fiducia, nelle more nominato in luogo di quello precedente, ad un indirizzo PEC sbagliato. La nullità non risulta sanata dalla presenza all'udienza del difensore, il quale, al pari del suo assistito, non aveva alcuna conoscenza del contenuto dell'ordinanza emessa alla precedente udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone censure manifestamente infondate. 1. Risulta dagli atti trasmessi a questo Ufficio, consultabili in ragione della natura processuale dell'eccezione proposta, che il provvedimento, reso all'udienza del 28 giugno 2022, con cui il Tribunale di sorveglianza invitava il condannato a reperire idoneo domicilio è stato portato a conoscenza dell'interessato. Il verbale di notifica del Questura di Pavia, in disparte dell'evidente errore materiale relativo alla data di esecuzione dell'adempimento ("14 luglio 2021"), d atto che FE RE è stato informato del contenuto dell'ordinanza emessa nel procedimento n. 10874/2018 contenente il citato invito a reperire un domicilio idoneo. Il difensore, a conoscenza dell'invito rivolto al suo assistito come si evince dalla istanza del 22 luglio allegata al ricorso, è stato regolarmente presente alla successiva udienza svoltasi il giorno 11 ottobre 2022 ima nulla ha eccepito sulla regolarità e completezza del contraddittorio sicché il dedotto vizio si è definitivamente sanato. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.