Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
Il provvedimento di rinvio dell'udienza ad altra data, comunicato all'imputato, non è inficiato da nullità d'ordine generale, per violazione delle disposizioni che concernono l'intervento dell'imputato, se non fa menzione, in caso di mutamento del giudice, del nominativo del magistrato persona fisica che subentra nella trattazione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2008, n. 5996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5996 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 22/01/2008
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 66
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 037252/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AF, N. IL 14/05/1950;
avverso SENTENZA del 12/06/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 18/1/2002 il G.M. del Tribunale di Napoli dichiarava RI LE responsabile dei reati di ricettazione, di cui ai capi A) e B) di imputazione per avere acquistato o, comunque, ricevuto un'autovettura e una targa, conoscendone la provenienza illecita ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, e concesse le attenuanti generiche, riconosciuto, quindi, il vincolo della continuazione, condannava l'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 464,00 di multa.
1.2. Con sentenza in data 12/6/2003 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In motivazione la Corte territoriale, dopo avere rilevato l'infondatezza della preliminare eccezione di nullità del giudizio per omessa preventiva comunicazione del mutamento del magistrato incaricato del procedimento, nel merito, dava atto che l'imputato, sia pure in un secondo tempo, aveva indicato la provenienza del veicolo, assumendo di avere ricevuto la vettura da tale OL LO;
tuttavia confermava la dichiarazione di responsabilità del primo Giudice, rimarcando una serie di elementi fattuali da cui si desumeva la consapevolezza della provenienza illecita dell'autovettura.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il RI R., personalmente, deducendo cinque motivi. - Violazione al disposto dell'art. 606 c.p.p., lett. c) - Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e dell'art. 179 c.p.p. nel primo grado del giudizio in dipendenza della mancata comunicazione, in sede di avviso di rinvio di udienza, del nominativo del nuovo magistrato investito della decisione.
- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) - Con il secondo motivo si lamenta la mancata acquisizione di prove decisive, in relazione alle quali era stata formulata istanza di rinnovazione dell'istruttoria; in particolare si rileva che il Pretore originariamente investito della causa aveva disposto l'acquisizione ex art. 507 c.p.p. dell'assegno destinato al pagamento dell'autovettura e che, invece, il G.M. che aveva deciso la causa, aveva immotivamente revocato l'ordinanza.
- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) - Con il terzo motivo si lamenta la carenza di motivazione sia in ordine al motivo di impugnazione con cui deduceva la violazione del diritto di difesa in primo grado, sia in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.
- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) - Con il quarto motivo si deduce l'illogicità della motivazione sul punto dell'accertamento del dolo della ricettazione, lamentando che la Corte di appello abbia trascurato talune circostanze (quali il rapporto di conoscenza con il venditore;
la congruità del prezzo;
la non consapevolezza delle targhe di provenienza furtiva) che avrebbero dovuto indurre ad escludere la consapevolezza della provenienza furtiva. - Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) - Con il quinto motivo si lamenta che la Corte di appello abbia omesso di motivare sulla richiesta di derubricazione del reato in quello di cui all'art. 712 c.p., osservando che il dolo eventuale non è compatibile con la ricettazione.
2.1. Il primo e il terzo motivo (quest'ultimo, per la parte che attiene all'avviso di fissazione di udienza) vanno esaminati congiuntamente perché investono, sotto i distinti profili della violazione di legge e dell'omessa motivazione, la medesima questione. Il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, sollevata nei motivi di appello in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e all'art. 179 c.p.p., per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato, osservando che l'avviso del rinvio dell'udienza dal 28/5/2001 al 17/9/2001 non conteneva l'indicazione del nominativo del Giudice innanzi al quale l'imputato doveva presentarsi, pur essendo mutata la persona fisica del magistrato incaricata del procedimento. A tal riguardo la sentenza impugnata sarebbe incorsa, oltre che nella violazione di legge, nel vizio di omessa motivazione, per non essersi pronunciata sulla vera portata della doglianza con cui si rilevava il pregiudizio del diritto di difesa derivante dalla mancata indicazione in detto avviso del nominativo del nuovo magistrato incaricato della trattazione del procedimento;
in particolare l'imputato non sarebbe stato in grado "di conoscere l'autorità giudiziaria innanzi alla quale presentarsi", anche perché si trattava di un ufficio giudiziario di grandi dimensioni, costituito da cinquanta magistrati e nove sezioni.
Prima di procedere all'esame della questione - sulla base della verifica degli atti del processo, necessaria per il controllo della dedotta violazione processuale - si precisa per la chiarezza della decisione: che l'avviso del rinvio di udienza (conseguente a sospensione per ragioni elettorali) venne regolarmente comunicato sia all'imputato, sia al difensore di fiducia (quest'ultimo, peraltro, presente all'udienza del 17/9/2001), ancorché non risultasse indicato il nominativo del nuovo magistrato, che sarebbe risultato investito dalla decisione;
che il mutamento della persona fisica del magistrato fu dovuto a ragioni di organizzazione dell'ufficio ed, esattamente, all'avvenuto pensionamento del magistrato originariamente incaricato del procedimento;
che all'udienza del 17/9/2001, in cui subentrava il nuovo magistrato, veniva disposto il rinnovo dell'istruttoria dibattimentale e acquisito il consenso delle parti all'utilizzabilità di atti già compiuti dal precedente magistrato, di cui veniva ribadita la necessità (e, quindi, esclusi gli accertamenti sull'assegno ritenuti superflui, di cui era disposta la revoca).
Ciò precisato, si osserva che la Corte di appello ha motivato in termini stringati, ma comunque corretti, sul punto in discussione, rilevando, da un lato, che non era controversa la preventiva conoscenza della data di udienza da parte dell'imputato e del suo difensore e, dall'altro, che, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, non rilevava l'omessa comunicazione del nominativo della persona fisica del magistrato chiamato a decidere della causa. Può integrarsi - in relazione al profilo della violazione di legge - la motivazione di appello, osservandosi, sotto il profilo formale, che il presunto incombente informativo non è previsto da alcuna disposizione normativa e che in considerazione del principio della tassatività delle nullità conseguenti all'inosservanza delle forme degli atti processuali, non è ravvisabile alcuna nullità in dipendenza della mancata indicazione del nominativo del magistrato nell'avviso di rinvio di udienza;
mentre, sotto il profilo sostanziale, ciò che rileva è l'osservanza del principio di immutabilità di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, che risulta garantito dalla rinnovazione dibattimentale. Invero il principio, sancito dall'art. 525 c.p.p. cit., esige unicamente, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma questo non implica di per sè, ne' alcuna norma lo prevede, che la mutazione della persona fisica del giudicante e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia notificata all'imputato assente o contumace ovvero al suo difensore.
È appena il caso di aggiungere che il mutamento della persona del giudice, in relazione alla esigenze di ripartizione interna a ciascun ufficio giudiziario degli affari e della relativa decisione, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare e non comporta alcun mutamento del giudice, inteso come organo avanti al quale l'imputato è chiamato. A tali effetti si rivelano manifestamente infondate le deduzioni del ricorrente circa la mancata conoscenza dell'"autorità giudiziaria" innanzi il quale l'imputato doveva comparire e assolutamente inconferenti i rilievi in ordine alla particolare struttura della sede giudiziale, dal momento che si trattava di rinvio ad udienza fissa, senza alcun mutamento dell'organo giudiziario decidente.
2.2. Relativamente al secondo e al terzo motivo (per la parte in cui denuncia l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, con l'espletamento degli accertamenti sull'assegno, già revocati in prime cure) si osserva, innanzitutto, che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, di cui all'art. 603 c.p.p., è governata dal principio di presunzione di completezza delle prove assunte e dal principio di eccezionalità, strettamente collegato al primo. Ed invero, alla rinnovazione dell'istruzione probatoria può farsi ricorso, di regola, solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.(Cass. pen. Sez. 1^, 22/03/99, Merlino, rv. 215128, conf.:
sez. 6^, 2/12/2002, Raviolo, rv 222977). In particolare questa stessa sezione ha ritenuto che il giudice, pur investito di specifica richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con i motivi di impugnazione, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda. E ciò proprio in considerazione del richiamato principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, che gli impone di dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nell'ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione può anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione, o negazione, di responsabilità (Cass. pen., Sez. 2^, 16/03/2005, n. 13489). In tale prospettiva ritiene il Collegio che l'impugnata sentenza non è censurabile sotto il profilo dell'omessa motivazione, dal momento che - pur senza affrontare specificamente la richiesta di rinnovazione - ha, comunque, dato contezza delle ragioni del mancato ricorso al supplemento di istruttoria, rimarcando la completezza e concludenza degli elementi emersi dall'istruttoria in primo grado, siccome idonei a smentire l'assunto dell'acquisto in buona fede. Peraltro già la sentenza di primo grado (la cui motivazione integra quella della conforme sentenza impugnata) rimarcava la superfluità del richiesto accertamento, rilevando che - anche a dare credito alla tesi dell'acquisto dell'autovettura - non per questo sarebbe venuto meno il dolo di ricettazione "a fronte di un veicolo che presentava una visibile contraffazione e che era privo di documenti" (cfr. pag. 2 sentenza del Tribunale).
2.3. Gli ultimi due motivi vanno esaminati congiuntamente, giacché la valutazione della consapevolezza della provenienza illecita, necessaria a integrare il dolo della ricettazione è perfettamente speculare alla negazione dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 712 c.p.. In via di principio si rammenta - in conformità a precedenti arresti di questa sezione - che si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione;
si configura invece l'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata (Cass. pen., Sez. 2^, 15/01/2001, n. 14170). In sostanza nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza- sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (Cass. pen., Sez. 2^, 12/02/1998, n. 3783). Inoltre questa Corte è costante nel ritenere che la consapevolezza dell'imputato, circa la provenienza delittuosa della cosa ricevuta, può desumersi da qualsiasi elemento e, in particolare, dalla sua peculiare natura, in quanto tale da ingenerare in una persona di media levatura la certezza che la cosa non poteva esser legittimamente posseduta da chi la deteneva ovvero, anche dall'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. pen. Sez. 2^, 27.2.1997, Savie, rv 207313). Va, altresì, considerato (riprendendo un accenno sopra svolto) che le decisioni di merito, quando utilizzano criteri omogenei e seguono un apparato logico - argomentativo uniforme, si integrano vicendevolmente confluendo in un unico prodotto, essendo anche possibile che la motivazione di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado, trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.
Ciò posto, si osserva che i Giudici di merito hanno evidenziato una serie di elementi del caso concreto di per sè ragionevolmente interpretabile nel senso della piena consapevolezza in merito, non già al (solo) rischio, ma alla stessa provenienza illecita dell'autovettura e della relativa targa: rilevano, a tal riguardo, "la visibile contraffazione del numero di targa... la particolare natura della cosa ricettata che è sottratta alla informale circolazione e che avrebbe richiesto, per un acquisto lecito, adempimenti ulteriori (vedi trascrizione negli appositi registri), che non risultano mai eseguiti" (v. sentenza di primo grado); ancora, la ridetta contraffazione e la circostanza che il veicolo "era privo di documenti, circostanze che non potevano essere ignorate dal prevenuto" (v. sentenza di secondo grado); infine il rinvenimento di altre targhe, sempre di provenienza illecita nel (v. sempre sentenza di secondo grado) Trattasi di argomentazioni logicamente motivate e di conclusioni giuridicamente ineccepibili, avuto riguardo alla configurazione del dolo nella ricettazione nei termini sopra precisati.
A tali effetti i motivi di ricorso, ancorché formalmente prospettati sotto il profilo del vizio logico, si rivelano funzionali ad una mera rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
In definitiva il ricorso, per la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, va rigettato con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008