Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/1998, n. 1735
CASS
Sentenza 9 dicembre 1998

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La vendita di prodotti industriali con segni mendaci(art.517 cod. pen.) è integrata dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, presentati con nomi o marchi(ancorché non registrati) o segni distintivi che imitano (senza necessità di contraffazione o di alterazione) quelli preadottati da altro imprenditore, con possibilità di creare confusione sulla provenienza dei beni. Costituisce, a tal fine, messa in circolazione anche la "traditio" del grossista al dettagliante che si configura come atto diffusivo della merce.

Qualora il PM effettui una integrazione dell'imputazione ai sensi dell'art.516 cod. proc. pen. e dal verbale di udienza non risulti specificamente che il giudice abbia informato l'imputato del diritto di chiedere un termine per la difesa ex art.519 cod. proc. pen. non si verifica la nullità della sentenza a norma dell'art.522 cod. proc. pen., se dal detto verbale emerga che,dopo tale contestazione ,nulla abbiano opposto le difese. Le norme che disciplinano le nuove contestazioni(art.516-522),infatti,sono preordinate a garantire nello svolgimento del contraddittorio,il pieno esercizio del diritto di difesa ed è con specifico e diretto riferimento a questa finalità che devono essere interpretate.(Fattispecie in cui, a fronte della nuova contestazione e nonostante la mancata opposizione dell'imputato e del difensore, era stato accordato un termine di gran lunga superiore a quello previsto dalla legge, pur senza indicare specificamente che si trattava di termine a difesa. La S.C.,in applicazione dei principi di cui in massima, ha rigettato il ricorso.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/1998, n. 1735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1735
    Data del deposito : 9 dicembre 1998

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