Sentenza 9 dicembre 1998
Massime • 2
La vendita di prodotti industriali con segni mendaci(art.517 cod. pen.) è integrata dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, presentati con nomi o marchi(ancorché non registrati) o segni distintivi che imitano (senza necessità di contraffazione o di alterazione) quelli preadottati da altro imprenditore, con possibilità di creare confusione sulla provenienza dei beni. Costituisce, a tal fine, messa in circolazione anche la "traditio" del grossista al dettagliante che si configura come atto diffusivo della merce.
Qualora il PM effettui una integrazione dell'imputazione ai sensi dell'art.516 cod. proc. pen. e dal verbale di udienza non risulti specificamente che il giudice abbia informato l'imputato del diritto di chiedere un termine per la difesa ex art.519 cod. proc. pen. non si verifica la nullità della sentenza a norma dell'art.522 cod. proc. pen., se dal detto verbale emerga che,dopo tale contestazione ,nulla abbiano opposto le difese. Le norme che disciplinano le nuove contestazioni(art.516-522),infatti,sono preordinate a garantire nello svolgimento del contraddittorio,il pieno esercizio del diritto di difesa ed è con specifico e diretto riferimento a questa finalità che devono essere interpretate.(Fattispecie in cui, a fronte della nuova contestazione e nonostante la mancata opposizione dell'imputato e del difensore, era stato accordato un termine di gran lunga superiore a quello previsto dalla legge, pur senza indicare specificamente che si trattava di termine a difesa. La S.C.,in applicazione dei principi di cui in massima, ha rigettato il ricorso.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/1998, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 9.12.1998
1. Dott. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
2. " Pierluigi ONORATO " N.3756
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.23027/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BO GI, n. a Milano, il 15.8.1935 avverso la sentenza 14.4.1998 della Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Giuliano TURONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14.4.1998 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 16.7.1997 del RE di quella città, che aveva affermato la penale responsabilità di OL GI (amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. "DARO Export") in ordine al reato di cui:
- all'art. 517 cod. pen. (per avere posto in vendita o messo in circolazione spille in oro raffiguranti la testa di un cane levriere, costituente marchio esclusivo della società "Trussardi", atte ad indurre il compratore in inganno sull'origine e provenienza del prodotto - fatti accertati in Curno il 5.11.1991 ed in Milano il 6.11.1991)
e lo aveva condannato alla pena di lire 2.000.000 di multa, concedeva all'imputato il beneficio della non-menzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il OL, il quale ha eccepito:
a) violazione dell'art. 519 c.p.p. in occasione della celebrazione del giudizio di primo grado, ritualmente eccepita con i motivi di appello e comportante nullità della sentenza ex art, 522 c.p.p.;
b) mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della deposizione resa dal teste Breviglieri, travisata nel suo esatto significato;
c) insussistenza del delitto di cui all'art. 517 cod, pen., non potendo ravvisarsi l'elemento oggettivo della "messa in vendita" della merce;
d) carenza di motivazione in ordine alla ravvisata configurazione dell'elemento soggettivo del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. Con il primo motivo di gravame viene evidenziato che, nel corso del dibattimento di primo grado (all'udienza del 17.2.1997), il P.M. aveva integrato l'imputazione, aggiungendo alla iniziale indicazione dell'accertamento del fatto "in Curno il 5.11.1991" anche l'ulteriore indicazione "in Milano il 6.11.1991" ed il RE aveva proceduto oltre, pronunciando un'ordinanza in tema di prove, senza avvisare l'imputato - che era presente - della possibilità di chiedere un termine ex art. 519 c.p.p. (di tale informazione, infatti, non vi è traccia nel verbale).
Lo stesso RE aveva rinviato, quindi, la trattazione del processo alla successiva udienza del 16.7.1997, alla quale il OL non era comparso, ed in quell'udienza il difensore aveva eccepito l'omissione anzidetta ed aveva chiesto che copia del verbale contenente la modifica dell'imputazione fosse notificata all'imputato. Non avendo il giudice provveduto a quanto richiesto e non essendo stato rivolto direttamente all'imputato l'avviso della possibilità di richiedere il termine di difesa (tenuto conto che l'acquiescenza al nuovo addebito non implica per se stessa rinuncia a tale termine), viene eccepita la nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 522 c.p.p., "quanto meno per la parte relativa all'imputazione dei fatti commessi in Milano".
La doglianza è priva di pregio, in quanto - come costantemente affermato e ribadito da questa Corte Suprema - le norme del codice di rito che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 516-522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e di garantire, nello svolgimento del contraddittorio medesimo, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato.
Ne consegue che le norme in oggetto non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette.
Nell'anzidetta prospettiva questa Corte già ha statuito che, nell'ipotesi di nuova contestazione effettuata dal P.M. ai sensi dell'art. 516 c.p.p., qualora dal verbale di udienza non risulti specificamente che il giudice abbia informato l'imputato del diritto di chiedere un termine per la difesa ex art. 519 c.p.p., non sussiste alcuna nullità della sentenza a norma dell'art. 522 c.p.p., se dal detto verbale emerga che, dopo tale contestazione, nulla hanno opposto le difese. È stato ritenuto, infatti, che la menzione dell'acquiescenza della difesa alle contestazioni ulteriori sia comprensiva di tutta l'attività orale svolta in quel contesto dalle parti, compresa la cognizione della possibilità di avere un termine (così Cass., Sez. IV. 30.11.1995, n. 11783, ric. Polo e altro). Ciò che caratterizza peculiarmente la fattispecie in esame, però - ove la nuova contestazione è avvenuta in presenza dell'imputato ed il difensore nulla ha eccepito - è la circostanza che, a prescindere dall'informazione circa la possibilità di ottenerlo, il termine comunque è stato in effetti accordato ed ha avuto addirittura la durata di ben 149 giorni (di gran lunga superiore a quella massima di 40 giorni prescritta dal 2^ comma dell'art. 519 c.p.p.). In una situazione siffatta prospettare una violazione dei diritti dell'imputato è non soltanto irrazionale ma addirittura impudente, essendogli stata concessa - al contrario - la possibilità di articolare in un tempo più che congruo la propria difesa.
2. Quanto alla censura relativa alla deposizione del teste Breviglieri Ettore, deve rilevarsi la coerenza e la logicità delle argomentazioni valutative espresse dai giudici del merito, allorché si consideri che lo stesso ebbe a riferire che le spille in oro raffiguranti la testa di un cane levriere, sequestrate dai Carabinieri di Bergamo in Curno, presso la gioielleria "Il Vendoro", erano state acquistate parte dalla società "DARO Export" (legalmente rappresentata dal OL) e parte da altra società (la FARO), come da fatture consegnate agli stessi verbalizzanti.
Qualche dubbio egli espresse soltanto in ordine alla fornitura effettuata da quest'ultima società, mentre nessuna perplessità palesò relativamente all'approvvigionamento effettuato presso la "DARO"; ne', del resto, perplessità alcuna può razionalmente sorgere allorquando si consideri che in Milano, nella sede della s.r.l. "DARO Export", proprio l'imputato consegnò ai Carabinieri n. 31 spille in oro identiche a quelle sequestrate in Curno il giorno precedente.
3. Il reato di cui all'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è integrato dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali presentati con nomi o marchi (ancorché non registrati) o segni distintivi che imitano (senza necessità di contraffazione o di alterazione) quelli preadottati da altro imprenditore, con possibilità di creare confusione sulla provenienza dei beni.
La norma incriminatrice è rivolta a tutelare l'ordine economico e la lealtà e correttezza commerciale, la cui violazione mette in pericolo gli interessi della gran parte dei consumatori, sicché il reato si consuma nel momento in cui il prodotto viene "posto in vendita" o "messo altrimenti in circolazione".
Non può dubitarsi che costituisce "messa in circolazione", nell'accezione anzidetta, già la traditio della cosa dal grossista al dettagliante, poiché questa sicuramente si configura quale atto diffusivo della merce, per cui sono irrilevanti, nella fattispecie in esame, le considerazioni svolte in ricorso circa la effettività della successiva messa a disposizione dei potenziali acquirenti delle spille in oggetto nella gioielleria di Curno.
4. Nel delitto di cui all'art. 517 cod. pen. il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di mettere in commercio prodotti di cui si conosce l'idoneità ad indurre in inganno il consumatore medio sulla loro origine, provenienza o qualità, per la possibile confusione con prodotti similari.
I giudici del merito, nella vicenda in esame, hanno evidenziato - con motivazione adeguata e logicamente ineccepibile - che il OL era a conoscenza della commercializzazione delle spille in oggetto da parte della società da lui amministrata e, tenuto conto delle caratteristiche di quella merce, deve considerarsi percettibile "ictu oculi" la possibilità di creare confusione nel consumatore di tipo medio.
In una situazione siffatta sono ad evidenza irrilevanti le argomentazioni difensive riferite al modestissimo valore delle spille, sia in assoluto sia in relazione al fatturato complessivo della "DARO"; alla commercializzazione di esse "a peso" e non "a pezzo"; all'assenza di un intento specifico di porre in commercio quegli oggetti proprio perché riproducenti il marchio "Trussardi".
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999