Sentenza 26 maggio 2017
Massime • 1
Il rimedio dell'opposizione previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico sull'immigrazione) è esperibile non solo contro il provvedimento di espulsione, ma anche contro il suo rigetto, in quanto lo straniero che versa nelle condizioni di legge per fruire della sanzione alternativa, disciplinata dal comma quinto della medesima disposizione, è titolare di un vero e proprio diritto ad essere espulso dal territorio dello Stato, ben potendo costituire la suddetta sanzione alternativa condizione a lui più favorevole rispetto alla prosecuzione dell'espiazione in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2017, n. 38042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38042 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2017 |
Testo completo
38042-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di consiglio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 26/5/2017 - Presidente - Dott. Mariastefania Di Tomassi SENTENZA - Consigliere - Dott. Vincenzo Siani N.1958/2017 REGISTRO- Consigliere Dott. Enrico Giuseppe Sandrini - Consigliere - GENERALE Dott. Stefano Aprile - Rel. Consigliere - N. 112520/2016 Dott. Assunta Cocomello Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AJ VD, nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza n.2503/2016 del Tribunale di Sorveglianza Venezia, del 20/09/2016; Visti gli atti, la sentenza, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia;
ritenuto in fatto 1.Il Magistrato di Sorveglianza di Venezia rigettava, in data 22/7/2016, l'istanza proposta dal detenuto AJ VD, di espulsione ex art.16, comma 5, d.lg.vo n.286 del 1998, sostenendo l'inapplicabilità della misura predetta nei confronti dell'istante, che, già destinatario di precedente provvedimento di sostituzione della pena con la suddetta sanzione alternativa, aveva violato il divieto di rientro sul territorio dello Stato, con conseguente ripristino del regime di detenzione.
2.Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in data il 20/9/2016, ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata dal ricorrente avverso il suddetto provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, motivando tale decisione sull'assunto che l'opposizione di cui all'art. 16, comma 6, del citato decreto, può essere proposta soltanto avverso il provvedimento che dispone l'espulsione.
3.Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza propone ricorso per cassazione AJ VD, per il tramite del suo difensore, deducendo l'erroneità dell'affermata possibilità di opposizione solo contro il provvedimento ли che dispone l'espulsione e non anche contro quello che ne rigetti l'applicazione, prospettandosi, in caso di diversa interpretazione, profili di illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, d.lgs.vo n.286/1998, in relazione all'art. 24 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
2.Ritiene il Collegio che è errata, e vada rimossa dall'impianto motivazionale del provvedimento del quale costituisce presupposto, l'affermazione, concorde con quella del Magistrato di Sorveglianza, che il rimedio dell'opposizione prevista dall'art. 16 del citato Testo Unico dell'immigrazione, sia esperibile soltanto contro un provvedimento di espulsione e non contro il suo rigetto, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito, più volte, anche se in relazione a alternative questioni diverse, che rispetto alla applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, lo straniero è titolare di un vero e proprio diritto ad essere espulso dal territorio dello Stato, anziché rimanervi ad espiare la pena detentiva alla quale è stato condannato, ben potendo la sanzione alternativa in esame costituire, specie se fondata su richiesta dello stesso, una condizione per lui più favorevole rispetto alla prosecuzione dell'espiazione in carcere (Sez. 1, 18/02/2009, n.10752 rv. 242895; Sez. 6, 15/04/2015, n.33884, rv. 264457). Ne consegue che è, altresì, illegittima la negazione, in radice, dell'ammissibilità dell' opposizione avverso il provvedimento che respinge l'applicazione dell'espulsione ex art.16, comma 5, d.lg.vo n.286 del 1998, così come accaduto con la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta dal ricorrente. 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Così deciso il 26 Maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Anita Blouse Assunta CocomelloHello Mariastefanja Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 LUG 2017 Il Funzionario Giudiziario P COZZOLINO P Rose (0710/no U S N I E O Z 3