Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di falsità ideologica, l'inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 cod. pen. può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede, attraverso il quale l'autore mediato induca in errore l'autore immediato del delitto. A tal fine possono rilevare, accanto a condotte descrittive o constatative volte a rappresentare una distorta realtà fattuale, anche condotte di natura puramente valutativa ovvero prospettazioni fatte in assenza di parametri normativi predeterminati, quando le stesse provengano da soggetti la cui posizione istituzionale o le cui qualità professionali siano tali da suscitare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale. (Fattispecie di falso ideologico, nella quale la Corte ha ritenuto idonea per la configurabilità del reato la attestazione contraria a verità resa dal titolare dell'ufficio tecnico comunale circa l'esistenza di una "progettazione esecutiva" di lavori pubblici - la cui nozione all'epoca dei fatti non risultava ancora normativamente determinata - alla quale era seguita la relativa approvazione da parte del consiglio comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2006, n. 13249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13249 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/01/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 4
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 5969/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 4.1.2005 da:
LI AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10 aprile 2003 della Corte di Appello di Salerno. Lette le note difensive trasmesse dall'avv. prof. Agostino De Caro, difensore della parte civile Sindaco del Comune di Cava dè Tirreni. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. Vittorio Del Vecchio, che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 febbraio 1998, il Tribunale di Salerno dichiarava l'ing. LL AR, dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cava dei Tirreni, responsabile dei reati di falso ideologico per induzione di cui ai capi A) D) e G) della rubrica, truffa aggravata, di cui ai capi E) ed F) ed abuso di ufficio di cui al capo M). La vicenda, oggetto di giudizio, riguardava l'approvazione di due delibere consiliari relative al progetto generale ed ai relativi stralci redatti dallo stesso LL per i lavori di copertura del cd. trincerone-ferroviario di Cava dei Tirreni;
il reato di abuso di ufficio riguardava l'utilizzazione, nel corso dell'esecuzione dei lavori anzidetti, di cui lo stesso LL era direttore, di personale dell'ufficio tecnico, in orario di ufficio. Per l'effetto, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore del Comune di Cava dei Tirreni, costituitosi parte civile, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava la nullità della sentenza relativamente al capo F) per la nullità, per la parte relativa, del decreto che dispone il giudizio, per violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e lo assolveva dal reato di cui al capo E). Rideterminava, quindi, la pena inflitta all'imputato, con la concessione delle attenuanti generiche, in mesi dieci di reclusione;
e confermava nel resto.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento all'affermazione di responsabilità
per i reati di cui agli artt. 81, 48 e 479 c.p. contestati ai capi A), D) e G) della rubrica. Sostiene, al riguardo, che nella nozione di inganno rilevante ai fini della configurazione del reato di falso per induzione non rientravano tutte quelle condotte consistenti in attività di natura meramente valutativa, inidonee di per sè a provocare nell'autore immediato una falsa rappresentazione della realtà. Solo un enunciato descrittivo o constatativo poteva, infatti, indurre il falso e costituire l'inganno rilevante agli effetti dell'art. 48 c.p., giacché quello valutativo avrebbe potuto costituire rappresentazione di una realtà distorta, al pari della descrizione e della constatazione, nella sola ipotesi in cui fosse scaturito dall'applicazione di criteri normativi predeterminati o fosse il risultato di premesse inesistenti. Peraltro, l'asserito inganno sarebbe stato posto in essere, nel caso di specie, in un contesto normativo in cui non era stato ancora definita la nozione di progetto esecutivo. D'altronde, non era configurabile l'inganno penalmente rilevante anche perché l'organo asseritamente ingannato, e cioè il consiglio comunale, era perfettamente in grado, anche per la presenza al suo interno di due professionisti di settore, di controllare i progetti ed il materiale a corredo.
Il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p., con riferimento al reato di peculato per distrazione ed interesse privato in atti d'ufficio ravvisati nell'utilizzazione da parte dell'imputato, ai fini dell'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori, di dipendenti dell'ufficio tecnico comunale anche in orario di servizio. Al riguardo, il ricorrente osserva che le cd. distrazioni interne, come quelle contestate e risalenti ad epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 86 del 1990, erano comunque finalizzate ad una pubblica utilità e, come tali, rimanevano fuori dell'area di punibilità della norma in questione. 2. - All'esame dei motivi di ricorso giova, certamente, premettere una succinta puntualizzazione degli addebiti a carico del LL, residuati in esito allo sviluppo processuale della vicenda giudiziaria che lo riguarda.
Orbene, degli iniziali addebiti è, ora, rimasta la sola contestazione di cui al capo D), ai sensi degli artt. 110, 48 e 479 c.p. (datata 25.1.1989), in quanto le imputazioni di cui agli altri capi della rubrica, ai sensi degli stessi artt. 48-479, 353 cpv c.p e art. 324 c.p. e art. 1930 c.p. in relazione al vigente art. 323 c.p. nonché art. 640 cpv. c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 7), sono via via venute meno vuoi per prescrizione vuoi per giudizio assolutorio, mentre, limitatamente al reato di cui al capo F) della rubrica, la Corte distrettuale ha annullato la sentenza appellata per nullità del decreto che dispone il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di competenza.
Ora, rispetto alla residua imputazione è certamente pregiudiziale il rilievo dell'intervenuta prescrizione, al quale non osta l'esito della delibazione del ricorso, che non può essere tacciato d'inammissibilità. Dalla data di commissione del reato è, infatti, abbondantemente decorso il periodo prescrizionale, pari a complessivi anni quindici, non ravvisandosi in atti apprezzabili intervalli di sospensione tali da ostare alla consequenziale declaratoria. Ed invero, il complessivo periodo di sospensione, computabile secondo i dettami della nota sentenza Cremonese delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (28.11.2001, n. 1021 rv. 220509) è pari a mesi sette e giorni 25 (dal 9.12.2002 al 12.12.2002; dal 12.12.2002 al 16.12.2002, dal 3.5.1995 al 10.5.1995; dal 10.5.1995 al 12.11.1995; dal 10.1.1996 al 14.2.1996), sicché sommato tale tempo al 25.1.2004 (quindici anni decorsi dal 25.1.1989), la data di maturazione del periodo prescrizionale cadeva il 19.9.2004. Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria, nei termini di cui in dispositivo, non ravvisandosi in atti - specie a fronte di convergente statuizione di condanna nei due gradi di appello - l'evidenza di una più favorevole causa di proscioglimento che consenta di statuire nei termini di cui all'art. 129 c.p., comma 2. 3. - Nondimeno, a mente dell'art. 578 c.p.p., questo Giudice di legittimità, nel dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione, è chiamato a decidere, ugualmente, sull'impugnazione ai soli effetti delle statuizioni civili.
Il richiesto giudizio ne segnala l'infondatezza.
È, infatti, privo di fondamento il primo motivo d'impugnazione, articolato sul rilievo contestativo della ritenuta esistenza del reato di cui agli artt. 81, 48 e 479 c.p. in forza dell'assunto secondo il quale, nel caso di specie, non sarebbe stato possibile configurare l'inganno rilevante ai fini della configurazione del reato di falso per induzione. Al riguardo, non ignora il Collegio che, secondo una lettura interpretativa dei presupposti richiesti dalla norma in subiecta materia, è stato sostenuto che l'idoneità dell'azione dell'autore mediato debba essere valutata necessariamente in rapporto alle qualità ed alle capacità dell'autore immediato, con la conseguenza che, ove questi sia un pubblico ufficiale, occorre, in particolare, tener conto del grado di preparazione che la sua qualifica richiede e dei doveri di controllo che gli incombono (alla luce di siffatti dati le prospettazioni del privato non valgono ad alterare la realtà fattuale, sicché deve escludersi induzione mediante errore, da parte di tale soggetto nei confronti di quello pubblico, alla commissione del reato: così Cass. sez. 5^ 29.10.1997, n. 537, rv. 209236). Si è ancora sostenuto che l'inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 c.p. può consistere in qualunque artificio od altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede, attraverso il quale l'autore mediato induca in errore l'autore immediato del delitto (Cass. sez. 6^ 27.10.1989, n. 10169, rv. 184861). Non residua, dunque, spazio alcuno per il distinguo proposto dalla parte ricorrente tra condotte di natura puramente valutativa, inidonee di per sè a provocare nell'autore immediato una falsa rappresentazione della realtà, e condotte descrittive o constatative, potendo le prime - a suo dire - assumere rilevanza soltanto in presenza di parametri normativi predeterminati e solo se costituiscano il risultato di premesse inesistenti. Con la dedotta conseguenza che, nel caso di specie, l'asserito inganno sarebbe stato posto in essere in un contesto normativo in cui non risultava ancora, positivamente, delineata la nozione di progetto esecutivo.
La doglianza è infondata in quanto la Corte distrettuale ha reso un'ineccepibile risposta al quesito di parte, sulla base delle incontrovertibili peculiarità della fattispecie in esame, sottolineando come, nel caso di specie, si trattava del titolare dell'Ufficio Tecnico del Comune, la cui posizione istituzionale e la cui qualità professionale erano tali da suscitare ragionevole affidamento nell'organo consiliare. Di talché, l'attestazione, contraria a verità, di un soggetto tanto qualificato in ordine all'esistenza di una progettazione esecutiva era oggettivamente idonea a trarre in inganno il consiglio, che, ad imprescindibile presupposto delle tre delibere adottate, aveva falsamente addotto l'esistenza di progetti esecutivi che tali certamente non erano, atteso che l'ing. LL era stato solo estensore del progetto generale e dei relativi "stralci" attinenti i lavori di copertura del cd. trincerane-ferroviario di Cava dei Tirreni. Al riguardo, parte ricorrente non può, ragionevolmente, addurre a proprio vantaggio la circostanza che il panorama normativo del tempo, nello specifico settore delle opere pubbliche, non contemplava una precisa definizione di progetto esecutivo, che sarebbe stata cristallizzata solo dalla legislazione successiva, posto che la relativa nozione era tutt'altro che incerta nella prassi professionale, di cui l'imputato, proprio per la sua qualità, non poteva che essere avvertito. Infatti, già all'epoca nessun professionista del settore avrebbe mai potuto equivocare sui connotati di una progettazione e sulla distinzione tra progetto di massima o generale e progetto esecutivo, essendo quest'ultima nozione legata a pacifici, minimali, parametri tecnici e computeristici afferenti alla realizzazione esecutiva dell'iniziale, generica, progettazione. Già all'epoca, costituiva dato di comune esperienza che il discrimine tra le due nozioni era rappresentato dalle obiettive caratteristiche dell'elaborato progettuale, da qualificarsi di massima se meramente espressivo delle linee essenziali e delle direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento della sua ideazione e rappresentazione, ovvero esecutivo se contenente lo sviluppo completo e particolareggiato della stessa opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione (cfr., peraltro, la puntuale elaborazione delle relative nozioni ad opera della giurisprudenza civile, che ha recepito il diritto vivente del tempo, intessuto anche di pacifiche acquisizioni dell'esperienza comune: Cass. sez. 2 Civile, 6.2.1989 n. 718, rv. 461761; id. sez. 2 Civile, 14.3.1985, n. 1990, rv. 439901). E, ad ogni buon conto, l'accertamento della natura e consistenza della progettazione, nel caso di specie, costituiva oggetto di apprezzamento di fatto che non può più essere messo in discussione in questa sede, in quando adeguatamente motivato. Ed infatti, la falsa prospettazione delle relative caratteristiche, affermata peraltro alla stregua di canoni tecnici oggettivi ed incontrovertibili, non è stata ritenuta espressione di mera - e non impegnativa - valutazione, sulla base di plausibili e corrette argomentazioni.
Prima di fondamento è anche la seconda doglianza, relativa alla pretesa insussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p., lamentandosi la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, in luogo della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ed infatti, risulta ineccepibile l'argomentare della Corte distrettuale che ha, puntualmente, risposto ai rilievi difensivi ponendo l'accento sulla natura dell'incarico ricevuto dall'ing. LL per la direzione dei lavori in contestazione. Il giudice di merito aveva, infatti, accertato la natura privatistica del mandato, al di fuori del rapporto istituzionale, nonché l'indebita utilizzazione, per il suo espletamento, di dipendenti dell'ufficio tecnico comunale in orario d'ufficio, con conseguente loro distrazione dalle ordinarie incombenze. In buona sostanza, con l'abusivo impiego dei dipendenti comunali nell'esecuzione di un incarico privato (che avrebbe ben potuto essere conferito a qualsiasi professionista esterno all'Amministrazione e per il quale era previsto uno specifico onorario, in aggiunta all'ordinaria retribuzione) il dirigente aveva risparmiato - e, dunque, lucrato - l'esborso di spesa altrimenti necessario per avvalersi delle collaborazioni tecniche occorrenti per l'espletamento dello stesso incarico.
4. - Per tutto quanto precede, occorre provvedere nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente all'imputazione di cui agli artt. 48-479 c.p.p. perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto ed agli effetti civili.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006