Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, la rilevazione del vizio della contraddittorietà della motivazione, introdotto dalla novella codicistica della L. n. 46 del 2006, onera il ricorrente della specifica indicazione dei dati di fatto, e degli atti processuali dai quali emergono, che il giudice del merito ha omesso di considerare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 37030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37030 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/10/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 3142
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 024531/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO TO, N. IL 01/04/1964;
avverso ORDINANZA del 22/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
udito il difensore avv. ABEI Antonio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 22 marzo 2006, il tribunale di Salerno, adito in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 4 marzo 2006 dal Gip della stessa città a carico di RO VA per estorsione ed usura in danno di CI FA RA, confermava la misura custodiate, condannando l'indagato al pagamento delle spese del procedimento incidentale de libertate.
Secondo il tribunale, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa (relative all'importo del proprio debito - Euro 300.000,00 - e all'entità degli interessi richiesti e corrisposti - 2,5% al mese -) dovevano ritenersi pienamente credibili, anche in considerazione delle espressioni di stima e di apprezzamento che lo stesso indagato aveva ribadito nei suoi confronti nel corso dell'interrogatorio, così da far escludere un'accusa calunniosa;
che la versione difensiva era illogica ed estremamente generica, essendo l'FI un imprenditore accorsato ed accorto che si sforzava in tutti i modi di fornire una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, prospettando una truffa perpetrata ai suoi danni dallo CI e da tale AN ET, cui egli pagava acconti senza richiedere ed ottenere alcuna garanzia: una ricostruzione, peraltro, senza punti di riferimento sicuri, in quanto l'FI non ricordava ne' l'epoca della "truffa" subita, ne' gli importi corrisposti, ne' aveva comprovato i suoi assunti documentalmente, non avendo prodotto le ricevute relative ai pagamenti degli acconti e al saldo del prezzo pattuito. La conversazione ambientate n. 251 confermava, del resto, la pattuizione degli interessi, offrendo così un ennesimo elemento di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa. Quanto aita doglianza difensiva concernente la rilevanza delle dichiarazioni rese da AN ET, indagato per altro, atta polizia giudiziaria, esse non possedevano alcuna rilevanza probatoria provenendo appunto da un soggetto indagato ed essendo state raccolte senza alcuna garanzia difensiva.
2. il ricorso per cassazione proposto dall'FI, a mezzo del suo difensore lamenta, sotto vari profili di inosservanza ed erronea applicazione della legge penate e di vizio della motivazione:
1) la violazione dell'art. 63 c.p.p., perché la sancita inutilizzabilità delle dichiarazioni del AN non poteva concernere dichiarazioni di segno favorevole a) dichiarante o a terzi, come insegnava la giurisprudenza di legittimità;
2) la contraddrttorietà della motivazione nella parte in cui ometteva di riportare le dichiarazioni del AN, vero e proprio protagonista di questa vicenda giudiziaria, e col quale era intervenuto l'originario rapporto di affari con l'indagato, il quale lo aveva finanziato senza mai minacciarlo o richiedergli interessi usurari. Senza contare che le dichiarazioni del FA erano in larghissima misura de relato, perché provenienti proprio dal AN;
3) la formulazione a carico del AN di un'accusa di ricettazione per aver impegnato in attività economiche danaro della camorra, in aperto contrasto con la sua contemporanea posizione di vittima di usura ed estorsione ad opera dell'FI;
4) l'insussistenza del contestato delitto di usura, considerato che la pratica degli interessi applicati dall'FI nella misura del 2,5% mensile era stata riferita al FA dal AN, senza quindi che il FA ne avesse conoscenza diretta e fosse quindi lui stesso a corrispondere interessi nella misura indicata, come emergeva invece dall'ordinanza impugnata;
5) l'insussistenza del contestato delitto di estorsione, in quanto la violenza posta in essere dall'FI non era finalizzata al recupero del credito, ma rispecchiava solo la reazione di chi si era sentito preso in giro dal suo interlocutore (FA aveva riferito all'FI falsamente che il AN era stato arrestato).
3. Il ricorso non è fondato.
I primi tre motivi dell'atto di impugnazione dell'FI sono volti essenzialmente a valorizzare le dichiarazioni asseritamente a lui "favorevoli" rese da AN ET, inopinatamente estromesse - a suo avviso - dalle carte processuali e liquidate sbrigativamente dal tribunale del riesame come prive di qualsiasi "rilevanza probatoria e processuale" (p. 5). Secondo la difesa, invece, quelle dichiarazioni e la posizione processuale rivestita dal AN all'interno dello stesso procedimento (indagato di ricettazione da un lato e vittima di usura e di estorsione dall'altro, al pari dello CI FA) lo renderebbero addirittura "protagonista assoluto della vicenda giudiziaria che ci occupa", dovendo considerarsi il rapporto tra l'FI e il FA la semplice appendice di un originario rapporto instauratosi tra l'FI e il AN.
Sennonché dalla lettura dell'ordinanza impugnata tutto questo non traspare, ne' rientra tra i poteri di questa Corte verificare la rispondenza di quanto viene affermato dalla difesa alle acquisizioni processuali. Tanto più che l'ordinanza impugnata indica la ricostruzione dei fatti suggerita dalla difesa come "interpretazione alternativa" di quegli stessi fatti oggettivi posti a fondamento dell'accusa, segnalando inoltre che essa presenta (imiti di attendibilità intrinseca "insormontabili".
Nell'ordinamento processuale vigente, l'indagine di legittimità sulla struttura razionale della motivazione, e cioè sul modo di ricostruire il discorso giustificativo della decisione, ha un orizzonte circoscritto. Il sindacato demandato alla corte di cassazione, per espressa disposizione normativa, è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito per sostanziare il suo convincimento (Cass., Sez. Un., 30 aprile 1997, n. 6402, Dessimone, Rv 207944; id., Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 930, Clarke, in Arch. nuova proc. pen., 1996, 52). È senza dubbio condivisibile l'affermazione della difesa, secondo la quale le dichiarazioni di una persona che avrebbe dovuto essere sentita fin dall'inizio come indagata restano escluse dalla sanzione di inutilizzabilità quando sono favorevoli al soggetto che le ha rese e a terzi, quali che essi siano, non essendoci ragione di escludere dal materiale probatorio elementi che non collidono con la tutela del diritto di difesa (così Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, n. 1282, Carpanelli, Rv. 206846). Ma è anche vero che, nel caso in esame, le presunte dichiarazioni favorevoli al ricorrente asseritamente fatte dal AN sono in realtà delle dichiarazioni non verbalizzate rese a personale della Dia nel corso di un "colloquio informale" (vedi documento n. 1, allegato all'atto di ricorso), e quindi estranee alla sfera di operatività dell'art. 63 c.p.p.. Nè il discorso è destinato a cambiare atta luce del novellato art.606 c.p.p., lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, che ha attratto nell'area del vizio di motivazione la
"contraddittorietà" della stessa segnalata pure dalla difesa, ampliando l'orizzonte conoscitivo cui riferirsi per operare la verifica circa l'esistenza del vizio in questione, ricomprendendovi, oltre "il testo del provvedimento impugnato", anche "gli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". In presenza del limite cognitivo costituito dal testo del provvedimento impugnato e in mancanza di un'espressa indicazione degli altri atti del processo (nel caso in esame, il contenuto delle dichiarazioni "formali" del AN, il tipo di connessione esistente tra l'accusa di ricettazione e la sua veste di persona offesa dei delitti di estorsione ed usura, il ruolo rivestito dal AN in questa: vicenda), riesce difficile valutare se ci sia stato in concreto un travisamento del fatto e quindi un impianto argomentativo incoerente o quanto meno incompleto, sub specie di erroneità delle regole di interferenza o di ricostruzione dei fatti assistita da un basso grado di probabilità logica o comunque avversata da ipotesi alternative di pari o maggiore ragionevolezza. Come è stato giustamente evidenziato in dottrina, la contraddittorietà è e resta una forma di recupero del c.d. travisamento del fatto, che era rimasto escluso finora dal sindacato della Corte di Cassazione perché impone verifiche comparative endogene al convincimento giudiziale, mirando ad accertare se al giudice di legittimità siano stati sottratti - perché inespressi o taciuti in chiave grafica - elementi di fatto penetrati nel patrimonio conoscitivo del giudice di merito e da questi, a torto o a ragione, svalutati ai fini dimostrativi.
Perché possa rilevarsi la "contraddittorietà" della motivazione, insomma, occorre che siano dedotti in cassazione - indicando specificamente nei motivi di ricorso la genesi ex actis - i dati di fatto emergenti dagli atti processuali che il giudice di merito ha omesso di considerare, incorrendo in un errore di giudizio. Questa indicazione specifica è mancata nel caso in esame ne' è dato rilevarla dal testo del provvedimento impugnato o dal ricorso. Per quanto concerne, da ultimo, gli ultimi due motivi di ricorso, attinenti alla sussistenza degli estremi dei delitti contestati al ricorrente (estorsione e usura), si è in presenza di accertamenti ed apprezzamenti di fatto, insindacabili in questa sede, anche e soprattutto per mancanza di dati positivi di riferimento. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda atta Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006