Sentenza 21 dicembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della non imputabilità derivante da immaturità, l'indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico, in quanto l'esame della maturità mentale del minore può legittimamente essere condotto attraverso la valutazione degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato - attività indicate dall'art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 - ed in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, dalle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne, le quali dimostrino la sussistenza di detta imputabilità. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo nel senso che, trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici ma anche socio - pedagogici, relativi all'età evolutiva va accertata con riferimento al reato commesso, sulla base degli elementi, offerti dalla realtà processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2016, n. 18345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18345 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento