Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2001, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
E N O I Z 6 A 8 r A 9 R 5 I 1 T . / R S 4 I N / A 0059129 G 6 - T 2 E . B U R . R B . L I P A L . R A D D UBBLICA ITALIANA T . L ED POPO ITALIANO,02427 /0 1 E B E T A D T N I A E S I 1 S N 3 R E E 1 S E . I T PROM. DICASSAZIONE N COR A Oggetto A M CONDONO Rettifica dichiarazione SEZIONE TRIBUTARIA integrativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4679/98 Dott. Michele CANTILLO - Presidente Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron. 1906 Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Rep. - Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Ud.20/09/00 - Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente lla SENTENZA e sul ricorso proposto da: C BB RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 8, presso lo studio dell'avvocato TINELLI GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato MICCINESI MARCO, giusta mandato in calce;
- ricorrente contro ' N MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
dal Sig. 2000 controricorrente IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 1429 avverso la decisione n. 86/97 della Commissione 20EEB 2001 1 tributaria centrale di ROMA, depositata il 11/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico UFFICIO COPIE ALTIERI;
Richiesta co studioRichies dal Sig. Taverne udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato 3000 per diritti L. GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
52-MAR-2001 IL CANCELLIERE' udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il CANCELLERIA rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio delle imposte dirette di Bologna notifi- cava a NO AB rettifica delle dichiarazioni dei har redditi per gli anni 1974 e 1975, negando l'ammissibilità di alcuni oneri e accertando sintetica- mente un maggior reddito ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r. Il AB impugnava gli accertamenti con distinti ricorsi e, pendenti i giudizi, presentava domanda inte- grativa ai sensi della legge di condono n.516/82. Sulla base di tale domanda l'ufficio liquidava le imposte do- vute e le iscriveva a ruolo. Il contribuente ricorreva contro l'iscrizione a ruolo, deducendo che l'ufficio era incorso in un errore di liquidazione, non avendo tenuto conto delle imposte pagate a titolo di ritenuta, in via definitiva, sui di- videndi percepiti ( c.d. cedolare secca ). 2 • La commissione tributaria di primo grado rigettava il ricorso, mentre quella di secondo grado ( decisione n.607/7/93 ) accoglieva la tesi del AB, ritenendo che fosse stata oerata una duplicazione d'imposta. L'ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria Centrale, la quale, con decisione novembre 1996 11 febbraio 1997, accoglieva il gravame con la seguente motivazione: - l'esercizio del diritto potestativo previsto dall'art. 16 del d.l. n. 429/82 fa sorgere a carico del contribuente che ha presentato la domanda integrativa l'obbligazione al pagamento di una somma determinata, kai il cui quantum è indipendente da qualsiasi tributo che il contribuente abbia pagato per ritenuta a titolo d'imposta; la tesi del contribuente, fondata sul fatto che nell'avviso di accertamento era stato annotato, come parte del reddito determinato sinteticamente, l'ammontare dei dividendi che avevano già assolto il debito d'imposta, non poteva essere condivisa, in quan- to, una volta presentata la domanda di condono, i con- tenuti dell'accertamento non richiamati espressamente dalla legge di condono non dispiegano alcun effetto sulla determinazione dell'obbligazione tributaria che sostituisce il credito preteso con l'accertamento; la richiamata annotazione non aveva, comunque, il senso preteso dal contribuente, in quanto, nella mo- tivazione dell'accertamento, era chiaramente indicato che la valutazione dei fatti emersi attraverso le inda- gini annullava il risultato della dichiarazione e quel- lo ottenuto attraverso l'aggiunta dei redditi che ave- vano scontato l'imposta a titolo definitivo. Il che do- veva ritenersi conforme all'art.38 del d.P.R. n. 600/73, in quanto il maggior reddito rispetto al dichiarato che in base a tale norma l'ufficio accerta rappresenta un surplus, che viene determinato dopo aver tenuto conto har dei redditi esenti e di quelli che hanno già assolto alla fonte il debito d'imposta a titolo definitivo. Tanto è vero che, se il contribuente prova di avere la disponibilità di redditi d'ammontare sufficiente a giu- stificare la maggiore capacità contributiva che egli rivela rispetto a quella desumibile dal reddito dichia- rato, all'ufficio è precluso di procedere ad accerta- mento sintetico. Avverso tale sentenza NO AB ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento e di memoria. L'Amministrazione finanziaria dello Stato resiste con controricorso. § 2. Il motivo di ricorso 4 Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 16 del d.l. 10 luglio 1982, n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n.516 e 67 del d.l. 29 set- tembre 1973, n.600, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce: dagli avvisi di accertamento emerge che nel red- - dito complessivo accertato sinteticamente lire 100.000.000 per il 1974 e lire 150.000.000 per il 1975 rispettivamente ricomprese le quote di lireerano 32.000.000 e di lire 60.000.000 ( utili distribuiti da società di capitali ), che avevano già assolto il debi- to d'imposta. Ciò significa che tali quote andavano sottratte dal complessivo reddito accertato sintetica- mente. In definitiva, quest'ultimo doveva essere determi- nato sottraendo dal complessivo reddito accertato, ol- tre alle dette quote, quello dichiarato, ed esattamente lire 55.684.000 e lire 69.680.000. L'esattezza di tale calcolo emergeva dallo stesso accertamento, dove il maggior imponibile ai fini dell'i.lo.r. veniva, appunto, 'indicato nelle predette somme;
- il Centro di servizio avrebbe errato nel computa- re i tributi ai fini della definizione agevolata. L'art. 16, comma 1, del d.l. n.429/82 subordina il bene- ficio all'esposizione, nella dichiarazione integrativa, di un reddito imponibile non inferiore alla « somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente ». L'ufficio ha calcolato tali percentuali sugli impo- nibili lordi accertati, sottraendone solo l'ammontare dell'imposta versata sul dichiarato, e non l'imposta pagata per ritenuta alla fonte;
- le somme percepite a titolo di dividendi, pur concorrendo alla formazione della disponibilità finan- ziaria, non erano state prese in considerazione ai fini ar della liquidazione delle maggiori imposte pretese. Per- tanto 1' < imponibile accertato dall'ufficio» deve es- sere decurtato delle sommeche hanno scontato l'imposta per ritenuta alla fonte. In caso contrario si consenti- rebbe che lo stesso reddito soggiaccia ad una duplice imposizione, in violazione del principio contenuto nel'art. 67 del d.P.R. n. 600/73; la circolare n. 41/7/3735 del 15 ottobre 1982 stabilisce che, se è stato dichiarato un reddito come totalmente esente, e l'ufficio non ha riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto all'esenzione, il contri- buente potrà estinguere la controversia esponendo nella dichiarazione integrativa un imponibile pari alla somma del sessanta per cento del reddito tassabile accertato. Lo stesso principio dovrebbe valere anche per i redditi già assoggettati a trattenuta alla fonte;
gli articoli 15, secondo comma, e 19, secondo del d.l. n.429 prevedono che le detrazioni, le comma, ritenute e i crediti d'imposta non possono essere rico- nosciuti, a seguito della presentazione di dichiarazio- ne integrativa, se non sono stati indicati nella di- chiarazione originaria. Da ciò dovrebbe ricavarsi, a contrario, che deve tenersi conto delle ritenute effet- tuate nella specie, delle quali lo stesso ufficio aveva how dato atto;
- l'art. 32, ultimo comma dello stesso d.l. stabi- lisce che per i contribuenti, i quali abbiano presenta- to dichiarazione integrativa o istanza di definizione e abbiano effettuato il pagamento delle somme iscritte a ruolo, tali somme siano conguagliate in sede di liqui- dazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni o istanze;
- nella liquidazione dell'i.lo.r. ( a differenza di quanto è avvenuto per l'i.r.pe.f.) l'ufficio ha te- nuto conto delle quote di reddito assoggettate al pre- lievo, nonostante l'art. 4 del d. P.R. n.599/73 dispones- se che tale tributo dovesse applicarsi « sull'ammontare dei singoli redditi determinato ai fini dell'IRPEF»; 7 la tesi seguita dalla Commissione Centrale, se- rapporto obbligatorio nascentecondo cui il provvedimento di condono non dall'applicazione del interferenza con quanto derivante avrebbe alcuna dall'accertamento sarebbe erronea, in quanto l'art.16 del d.l. 429 rinvia espressamente alle risultanze dell'accertamento. Il ricorrente chiede, infine, che questa Corte, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., dichiari illegittima l'iscrizione a ruolo nella parte in cui non si tenuto conto delle l'Amministrazione alla loro restituzione. kaw imposte già versate a titolo di ritenuta, e condanni $ 3. Motivi della decisione Le censure non meritano accoglimento. La risoluzione della questione giuridica svolta dal ricorrente rende necessarie alcune premesse. Innanzitutto deve ribadirsi, in via di principio, che la scelta del contribuente di avvalersi del condono comporta la definizione della controversia pendente, con la prevenzione di ulteriori controversie e la defi- nitiva sostituizione dell'originario rapporto sostan- ziale con quello risultante dalla dichiarazione inte- grativa. In proposito l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte è assolutamente univoco: si 8 vedano, fra le altre, le sentenze 2629/83, 785/85, 4316/89, 9601/91, 9646/94 e 1623/96. Per quanto attiene alla specifica censura del ri- corrente, il quale pretende che la dichiarazione inte- grativa debba essere letta nel senso che le somme paga- te a titolo di ritenuta siano da sottrarre dagli impor- ti liquidati dall'ufficio, si deve rilevare, inoltre, che, come ha esattamente dedotto la difesa la decisione impu-dell'Amministrazione finanziaria, gnata ha ritenuto che l'accertamento deve essere inter- pretato, non nel senso indicato dal ricorrente, ma considerando che il maggior reddito accertato costi- luen tuisse il surplus rispetto al dichiarato, tenuto con- oltre che dei redditi esenti, anche di quelli che to, avevano già scontato il debito d'imposta per ritenuta a titolo definitivo. In altre parole, l'avviso di accertamento era da interpretarsi nel senso che questo avesse fissato un imponibile ulteriore rispetto ai redditi soggetti a ri- tenuta a titolo d'imposta. Orbene, tale motivazione, da sola sufficiente a so- stenere la decisione, esprime l'interpretazione del te- nore di un atto, e non contiene errori denunciabili in sede di ricorso straordinario ex art.111 Cost., nel quale non è consentito un controllo sulla sufficienza n.5, della motivazione, ai sensi dell'art. 360, cod. proc. civ. Pertanto, non potendosi sindacare il preteso errore denunciato dal ricorrente, quest'ultimo non ha alcun interesse all' astratta enunciazione di una regola di diritto, nel senso da lui preteso. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 20 settembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Altieri Michele Canti IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NO ST Oggi 19 FEB 2001 IL CANCELLIERE C1 E ZO ST N O I Z 6 8 A 5 9 R 1 . T / N S 4 I A / - I 6 G 2 B R E . . R A R L . T L P A . A U D D . B L B I E E A T R D T A T N I I 1 S E R 3 N S 1 E E E S . T I N A A M 10