Sentenza 25 luglio 2017
Massime • 1
In tema di misure patrimoniali di prevenzione, il termine previsto dall'art.24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve essere emanato il decreto di confisca, non decorre "ex novo" nel caso di annullamento del provvedimento di confisca con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del procedimento, sicchè ove il termine sia già decorso il sequestro perde efficacia. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge n. 161 del 17 ottobre 2017, in cui la Corte ha precisato che il richiamo contenuto nell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle sole cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod. proc. pen., non consente di ritenere applicabile al sequestro di prevenzione anche la disciplina prevista dall'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., concernente la decorrenza del nuovo termine di durata per i casi di annullamento con rinvio del procedimento nel quale è stata disposta la misura cautelare).
Commentario • 1
- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2017, n. 49739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49739 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2017 |
Testo completo
49 739-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.1540 Domenico Carcano Angelo Costanzo C.C. 25/07/2017 R.G.N. 13223/2017 Massimo Ricciarelli Fabrizio D'Arcangelo Pietro Silvestri Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato nell'interesse di NO TE IN, nato a [...] il [...], ES IA NA, nata in [...] il [...] e YA ES AR RE, nato in [...] il [...] -avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania Sezione misure di prevenzione - il 27/02/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, Sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., dal difensore di NO TE IN, YA ES AR ND e ES IA NA avverso il decreto emesso il 03/06/2016 che ha respinto la richiesta di restituzione del conto corrente n. 1266959, acceso presso го G la Banca Mediolanum, sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione.
2. Con l'opposizione era stata chiesta al Tribunale la restituzione dei beni perché, nella specie, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di appello del precedente decreto di confisca emesso all'esito del primo grado di giudizio, sarebbe decorso il termine, previsto dall'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve intervenire l'ablazione dei beni: il sequestro sarebbe divenuto inefficace.
3. Secondo invece il Tribunale, per effetto della regressione del procedimento a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di appello del precedente decreto di confisca, il termine di cui all'art. 24 cit. comincerebbe nuovamente a decorrere e, quindi, non sarebbe ancora nella specie perento: il disposto dell'art. 24 cit., secondo cui, ai fini del computo del termine "si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili", comporterebbe in sede di procedimento di prevenzione anche l'applicazione dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo di ricorso con cui lamenta il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza, per avere il Tribunale non dichiarato la perdita di efficacia del sequestro ed aver fatto riferimento ad una norma, l'art. 303 cod. proc. pen., che nella specie non potrebbe trovare applicazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Dal provvedimento impugnato e dal ricorso emerge che al sequestro dei beni (disposto il 15/02/2012 e poi prorogato di sei mesi per due volte) è seguito un provvedimento di confisca il 07/02/2014, successivamente annullato dalla Corte di appello il 22/03/2016, con trasmissione degli atti al Tribunale per la prosecuzione. L'annullamento del provvedimento di confisca è stato disposto per ragioni relative alla regolare insaturazione del procedimento di primo grado, essendo stata dichiarata la nullità del decreto di citazione;
da tale dichiarazione di nullità è conseguita la regressione del procedimento davanti al Tribunale per la 2 rinnovazione di tutti gli atti e, sostanzialmente, per la celebrazione di un nuovo "giudizio".
3. Si pone allora la questione del se, a seguito dell'annullamento del provvedimento di confisca e della regressione del procedimento conseguente alla dichiarazione di nullità di tutti gli atti compiuti, i beni, già sequestrati, possano continuare ad essere sottoposti a vincolo cautelare reale nel caso in cui l'originario termine previsto dall'art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011 sia decorso.
3.1. L'art. 24, comma 2, d. Igs.n. 159 del 2011 dispone che il decreto di confisca può essere emanato entro un anno sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni dell'amministratore giudiziario e tale termine, nel caso di indagini complesse, può essere prorogato, come è avvenuto nel caso di specie, per periodi di sei mesi e per non più di due volte. La stessa disposizione normativa precisa che, ai fini del computo del termine indicato, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.
4. Nella Relazione illustrativa al d. lgs. n. 159 del 2011 si legge "sempre in attuazione di un dettagliato punto di delega, il decreto legislativo (artt. 24, comma 2 e 27, comma 6) prevede poi una precisa scansione temporale del con le procedimento, tale da garantire la speditezza dello stesso in uno necessarie garanzie del proposto: si prevede la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. E' altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per periodi di sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse".
4.2. Pare sostenibile che la ragione giustificativa della previsione normativa sia costituita, da una parte, nella esigenza di disciplinare la scansione procedimentale in funzione della accelerazione della definizione del procedimento, e, dall'altra, nella necessità di garantire il proposto e le persone interessate e vanificare il rischio della imposizione di un vincolo cautelare a tempo indeterminato su beni. Nulla il legislatore ha tuttavia previsto nel caso in cui il provvedimento di confisca intervenga nei termini previsti dalla legge ma sia successivamente annullato con conseguente regresso del procedimento in primo grado per la rinnovazione, come nel caso di specie, di tutti gli atti. со 3 4.3. Sarebbe in astratto sostenibile che la perdita di efficacia del sequestro discenda solo dalla mancata emissione del provvedimento di confisca nel termine previsto dalla legge, eventualmente prorogato e suscettibile di sospensione ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen. È sostenibile, cioè, che: a) la legge non richieda che il provvedimento di confisca, emesso tempestivamente, resista al vaglio dei successivi gradi del giudizio;
b) tale principio debba essere affermato in ogni caso. L'effetto che ne deriverebbe dalla impostazione giuridica in parola sarebbe quello per cui, a seguito dell'annullamento delper qualsiasi causa- - provvedimento di confisca, i beni rimarrebbero in sequestro e non decorrerebbe nessun nuovo termine. Una variante di tale soluzione potrebbe essere quella, recepita nell'ordinanza impugnata, per cui, a seguito dell'annullamento del provvedimento di confisca, decorrerebbe nuovamente il termine, previsto dall'art. 24 del d. lgs n. 159 del 2011, entro il quale dovrebbe intervenire un nuovo provvedimento di confisca. La fonte di legittimazione del decorso di tale nuovo termine sarebbe costituita, secondo il Tribunale di Catania, dall'art. 303 cod. proc. pen. che, a sua volta, sarebbe implicitamente richiamato dall'art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011. 5. Il tema attiene alla incidenza del fattore tempo nella disciplina prevista per le misure di prevenzione patrimoniali dal d. lgs n. 159 del 2011 e, in particolare, alta incidenza sul provvedimento di sequestro nel caso in cui l'intero procedimento sia dichiarato nullo, per la nullità del suo atto introduttivo costitutivo del contraddittorio. Al riguardo non pare potersi affermare che, in tema di procedimento di prevenzione, la funzione cautelare del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, sia sganciato dai principi di adeguatezza e proporzionalità, propri della cautela personale ma sottesi anche alle misure cautelari reali previste dal codice di procedura penale. (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, P.M. in proc. Camerini, rv. 237327 secondo cui, in motivazione, i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità", previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta delle misure cautelari personali, devono essere applicati anche alle cautele reali. Ciò «al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata»; nello stesso senso, fra le altre, Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, (dep. 2013), Colì, Rv. 254526; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103). Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia;
esso travalica il perimetro della libertà 4 individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali;
sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU. Il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite sostanziale o processuale le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. Il principio in esame è inoltre capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti: in particolare, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può sostenere che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico. In tal senso, secondo la dottrina, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto.
6. In tema di misure di prevenzione patrimoniali si è evidenziato come la compressione della garanzia proprietaria, essendo funzionalizzata alla lotta contro il crimine organizzato e alla tutela del mercato e della libera concorrenza, minacciati dall'ingente infiltrazione di capitali illeciti, rientri in quelle privazioni della proprietà privata consentite dall'ordinamento in quanto dirette alla realizzazione di finalità di giustizia sociale. Le misure patrimoniali di prevenzione incidono su di un bene, il patrimonio, che, nella gerarchia dei valori costituzionali, gode di una più "elastica" tutela rispetto ai diritti inviolabili della persona, ben potendo lo stesso tollerare un qualche affievolimento in termini di garanzie. La difesa della proprietà, si afferma, si giustifica solo ove la stessa possa assolvere la propria funzione sociale, la capacità, cioè, di favorire e incrementare lo sviluppo di altri valori costituzionalmente protetti. Se ciò non avviene, e se anzi si verifica la mortificazione di quella funzione, il diritto di proprietà diventa "antisociale" e ne viene meno la ragione di tutela. In tal senso, la misura reale della confisca di prevenzione non si pone in contrasto con le suddette garanzie, risultando legittimata, per così dire, dagli 5 stessi artt. 41 e 42 Cost. I rimedi patrimoniali preventivi, "tendendo a far conseguire ai soggetti privati l'unico possibile corretto significato del diritto di proprietà, invocato con il riferimento alla norma parametro", diventano mezzi di attuazione della funzione sociale di cui all'art. 42 Cost. (cfr., Sez. Un., n. 18 del 03/07/1996, in motivazione). E tuttavia, le finalità pubbliche sottese ai rimedi ablatori, pur giustificando l'ingerenza nel diritto di proprietà, non possono prestarsi a pratiche senza limiti, ben potendo la disciplina in tema di misure cautelari reali previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 operare ed essere interpretata nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza.
7. In tale quadro di riferimento e in mancanza di riferimento legislativi espressi, è allora ragionevole interpretare la scansione temporale fissata dall'art. 24 del d. lgs. n. 159 del 2011 in maniera conforme alle finalità di garanzia sottese alla sua normativizzazione ed alla necessità che anche il sequestro di prevenzione assolva sì alla sua funzione tipica ma nel rispetto dei principi su indicati, con particolare riferimento al fattore tempo. La tesi secondo la quale, anche nel caso - come quello in esame- in cui l'intero procedimento di prevenzione sia invalido per effetto della nullità del suo atto introduttivo, nondimeno il sequestro dei beni sarebbe insensibile alla circostanza che la confisca, pur intervenuta tempestivamente, sia stata poi annullata radicalmente, non pare condivisibile per almeno un duplice ordine di ragioni. Sul piano oggettivo, la conseguenza di tale impostazione sarebbe quella per cui i beni potrebbero rimanere in sequestro a tempo indeterminato, nel senso che, intervenuta la confisca nel termine previsto dalla legge, nessuna cadenza successiva sul piano temporale sarebbe imposta a seguito dell'annullamento del provvedimento ablatorio con conseguente regressione del procedimento. Annullata la confisca, il giudice non avrebbe nessun termine da osservare. Tale tesi porterebbe sostanzialmente a vanificare l'intenzione del legislatore di procedimentalizzare il fattore tempo anche nel procedimento di prevenzione attraverso la previsione di termini di garanzia per il proposto, per persone interessate, per i loro diritti: tale opzione interpretativa produrrebbe una limitazione del diritto di proprietà in fase cautelare sganciata, sotto il profilo temporale, dai principi di proporzionalita ed adeguatezza, di cui si è detto. Sotto il profilo soggettivo, la soluzione si presta a potenziali strumentalizzazioni elusive della previsione normativa di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, ben potendo in astratto il giudice, resosi conto dell'imminente decorso del tempo, adottare un simulacro di provvedimento di confisca che, ove 6 pure successivamente annullato, consentirebbe di mantenere il vincolo reale cautelare sui beni.
8. Di tale rischio sembra essere stato consapevole il Tribunale di Catania. Secondo l'ordinanza impugnata, a seguito dell'annullamento con rinvio della confisca, decorerebbe un nuovo termine di un anno e sei mesi a sua volta prorogabile ed eventualmente suscettibile di sospensione -, entro cui il Tribunale della prevenzione dovrebbe eventualmente emettere un nuovo provvedimento di confisca;
il principio troverebbe la sua legittimazione nell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., applicabile al caso di specie. Si sostiene che il richiamo contenuto nell'art. 24 del d. lgs. n. 159 del 2011 all'art 304 cod. proc. pen. dovrebbe consentire l'applicazione al giudizio di prevenzione anche del principio sotteso all'art. 303 cod. proc. pen. In tal senso ha concluso anche il Procuratore Generale richiamando una identità di "ratio" tra la materia della misure cautelari personali e quella della prevenzione patrimoniale e fra quella della cause di sospensione della durata del termine cautelare e quella del decorso di un nuovo termine cautelare in caso di regresso del procedimento.
8.1. Si tratta di una impostazione non condivisibile. Sotto un primo profilo non è chiaro da quando dovrebbe decorrere, in caso di regresso, il nuovo termine per emettere eventualmente un nuovo provvedimento di confisca;
ai sensi dell'art. 24 del d. lgs n. 159 del 2011 la confisca deve intervenire entro un anno e sei mesi dalla immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Sotto altro profilo, e pur volendo prescindere dalla assunta identità di “ratio" fra la materia delle misure cautelari personali e quella della prevenzione, sul piano letterale la norma di cui all'art. 24 d. lgs. n.159 del 2011 non fa rinvio all'art. 303 cod. proc. pen. e, in particolare, alla possibilità di decorso di un nuovo termine nel caso di regressione del procedimento. Né, ancora, il richiamo alla cause di sospensione e, più in generale, all'art. 304 cod. proc. pen., consente sul piano sistematico di ritenere richiamabile anche l'art. 303 cit., che, nell'ambito del sistema della cautela personale, assolve ad una funzione diversa.
8.2. La Corte costituzionale ha in più occasioni chiarito che l'attuale sistema dei termini massimi della custodia cautelare, il cui impianto risale ad una riforma del 1984, antecedente all'emanazione del codice di procedura penale del 1988, è, per sommi capi, articolato in: a) termini di fase, di durata variabile in funzione della gravita' della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e della fase in cui si trova il procedimento, stabiliti dall'art. 303, comma 1, cod. 7 G proc. pen.; b) termini complessivi, anch'essi variabili in funzione della gravita' della pena prevista per il reato, disciplinati dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.; c) termini finali complessivi, previsti dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., in funzione di limite massimo insuperabile (c.d. massimo dei massimi), anche ove si verifichino ipotesi di sospensione, proroga o neutralizzazione del decorso dei termini di custodia cautelare. Entrata in vigore la riforma del 1995, la potenziale interferenza tra la natura invalicabile dei termini finali, posti dal comma 6 dell'art. 304 cod. proc. pen. anche con riferimento ai termini di fase, e la decorrenza ex novo dei termini di fase in caso di regressione prevista dall'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. e' stata per la prima volta presa in esame dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 292 del 1998. In tale decisione la Corte affermò che "l'unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema e che si appalesa in linea con i valori della Carta fondamentale" e' quella secondo cui "il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o [...] sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo". Questa interpretazione - proseguì la Corte - "e' d'altra parte aderente alla "ratio" di favore che ha ispirato il legislatore del 1995, ad un effettivo recupero della scelta di introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata, e, infine, alla stessa logica dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra piu' interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio della liberta' personale". Alla base della decisione della Corte Costituzionale vi è il collegamento della disciplina dei termini di durata della custodia cautelare al principio costituzionale di proporzionalita. Ha aggiunto la Corte costituzionale che la formulazione letterale dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. dimostra d'altronde, mediante il ricorso all'avverbio comunque>>, che i limiti massimi insuperabili vanno riferiti anche ai fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase [...], specie quando, come nel caso in esame, la soluzione ermeneutica si appalesi come l'unica conforme a Costituzione>>. Il carattere di chiusura del comma 6 dell'art. 304 cod. proc. pen. e' dunque comprovato, secondo la Corte, dal richiamo non solo al comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen., ove viene definita la durata dei termini di fase, ma anche al comma 2, che riguarda appunto il caso della regressione, rendendo evidente che il limite insuperabile del doppio dei termini di fase opera anche in tale ipotesi (così, fra le altre, Corte cost., n. 299 del 2005). 8 9. In tema di procedimento di prevenzione, in assenza di riferimenti normativi, i principi indicati inducono a ritenere che il meccanismo del regresso e decorso del nuovo termine di durata della custodia cautelare è del inscindibilmente connesso alla previsione di un termine di chiusura del sistema, comunque insuperabile, che nel procedimento di prevenzione, diversamente da quanto previsto in tema di misure cautelari personali, non vi è. La tesi secondo cui nel caso di specie sarebbe applicabile l'art. 303 cod. proc. pen., o comunque il principio ad esso sotteso, non può essere condivisa perché è fondata su un duplice presupposto assertivo, atteso che, da una parte, la circostanza che l'art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011 richiami l'art. 304 cod. proc. pen. è sostanzialmente neutra, assolvendo tale norma una funzione diversa da quella di cui all'art. 303 cod. proc. pen., che si vorrebbe applicare, e, dall'altra, perché, il decorso di un nuovo termine di durata entro il quale dovrebbe intervenire la confisca in caso di regresso del procedimento dovrebbe essere comunque legato alla previsione di un termine di chiusura del sistema che impedisca, anche in tal caso, possibili abusi con conseguente violazione del principio di proporzione. Secondo la tesi esplicitata nell'ordinanza impugnata, invece, nel caso di specie sarebbe applicabile il principio sotteso all'art. 303 cod. proc. pen., anche in assenza di un termine finale di chiusura del sistema;
a seguito del regresso del procedimento, decorrerebbe un nuovo termine di un anno e mezzo per l'emissione di un nuovo provvedimento di confisca dei beni in sequestro. Il corollario che sembrerebbe discendere sarebbe quello per cui i beni dovrebbero restare sottoposti alla cautela reale anche nell'ipotesi di regresso infinito, cioè anche nel caso in cui il Tribunale, in prossimità del decorso del nuovo termine, emettesse, pur di evitare l'inefficacia del sequestro, un nuovo provvedimento di confisca il cui nuovo annullamento a sua volta non produrrebbe nessun effetto, se non quello di far decorrere un nuovo termine per l'ennesimo eventuale provvedimento di confisca di beni. Proprio la difficoltà sul piano ermeneutico di richiamare il principio sotteso all'art. 303 cod. proc. pen., al fine di supplire all'assenza di riferimenti normativi espliciti in ordine alle conseguenze derivanti dall'annullamento del provvedimento di confisca, sembra alla base della scelta del legislatore di intervenire sul tema con il disegno di legge n. 2134-S, approvato in via definitiva dalla Camera il 27 settembre 2017 ("Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e 9 今 confiscate") il cui articolo 6 inserisce all'art. 27 del d. lgs. m. 159 del 2011 un comma 6 bis secondo cui "Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso". 10. Alla luce della ricostruzione operata discende che, a seguito dell'annullamento del provvedimento di confisca e della trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la rinnovazione dell'intero procedimento, il termine previsto dall'art. 24 del d. lgs. n. 159 del 2011 è decorso e il sequestro è divenuto inefficace con conseguente necessità di restituzione agli aventi diritto del conto corrente n. 1266959. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Catania per l'ulteriore corso, avendo il legislatore disciplinato gli effetti derivanti del mancato rispetto del termine attraverso la sola previsione della sanzione di inefficacia della misura cautelare, ininfluente sul merito del procedimento. Nessuna preclusione discende dalla intervenuta inefficacia della misura cautelare all'Autorità Giudiziaria in ordine allo sviluppo nel merito del procedimento di prevenzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica di Catania per l'ulteriore corso.. Così deciso in Roma, il 25 luglio 2017. Il Presidente Domenico Carcano Il Consigliere estensore Pietro Silvestri абло Дені DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 OTT 2017 OF IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO PREMA Piera Esposito 10