Sentenza 28 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 23 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla stessa legge sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2003, n. 48685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48685 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Raffaele Raimondi Presidente
Dott. Aldo Grassi Consigliere
Dott. Vincenzo Tardino "
Dott. Mario Gentile "
Dott. Alfredo Maria Lombardi "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MU Felice, n. a Barcellona P.G. il 6.1.1959;
avverso la sentenza in data 21.1.2003 della Corte di Appello di Messina, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo, in data 20.9.2001, venne condannato alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: b) di cui agli art. 17 e 20 della L.
2.2.1974 n. 64; c) di cui agli art. 18 e 20 della L.
2.2.1974 n. 64;
d) di cui agli art. 9, 10 e 20 della L.
2.2.1974 n. 64, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia di colpevolezza del MU in ordine alle violazioni della legge per le costruzioni in zona sismica ascrittegli, mentre lo ha assolto dal reato di cui all'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La sentenza ha osservato che il manufatto realizzato dal MU , costituito da un box auto con struttura metallica su una superficie di mq 36, richiedeva il rilascio della sola autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 5 della legge della Regione Sicilia n. 37/85, peraltro ottenuta in sanatoria dall'appellante; che, però, la realizzazione del manufatto di cui alla contestazione rendeva, in ogni caso, necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui alla L. n. 64/74 con il conseguente mantenimento dell'ordine di demolizione dell'opera, ai sensi dell'art. 23 della legge citata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di affermazione della colpevolezza per i reati di cui alla L. n. 64/74. Si deduce che la sentenza impugnata ha illogicamente desunto l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni per le costruzioni in zona sismica dalla esclusione del carattere precario del manufatto di cui alla contestazione, peraltro in contrasto con le risultanze afferenti alla disposizione di servizio del Dirigente Tecnico dell'Ufficio del Genio Civile di Messina. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 64/74 e di altre leggi deducendo che i giudici di merito, nel ritenere le strutture in questione tali da rendere necessaria l'osservanza delle prescrizioni in materia antisismica, hanno disapplicato precise norme vigenti, mentre la conclusione opposta doveva ritenersi naturale e consequenziale alla luce della dichiarazione del funzionario del Genio civile di Messina acquisita in primo grado. Con l'ultimo motivo, infine, si denuncia ulteriormente la violazione della L. n. 64/74 in relazione alla disposta demolizione del manufatto. Sul punto si deduce che la demolizione poteva essere disposta solo in conseguenza del mancato ottenimento del nulla osta del Genio civile di Messina, previa verifica dell'assenza di violazioni di carattere tecnico. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Il primo motivo di ricorso è infondato.
È stato già affermato da questa Corte che "ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n.64, in tema di costruzioni in zona sismica, non assume rilievo il carattere precario della costruzione, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche." (sez. III, 4.10.2002 n. 33158, riv. 222254).
L'osservanza delle prescrizioni della normativa di cui si tratta, pertanto, è obbligatoria per la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio, di talché non sussiste affatto la denunciata illogicità della motivazione della impugnata sentenza, che ha indicato, a sostegno della configurabilità dei reati contestati al MU , ulteriori elementi quali le caratteristiche strutturali dell'opera, realizzata su un massetto in cemento, le sue dimensioni e la esclusione del carattere precario della stessa, neppure necessari ai fini della affermazione della colpevolezza dell'imputato. Peraltro, sulla base dei citati elementi i giudici di merito hanno escluso che il manufatto potesse rientrare nel novero delle strutture che, ai sensi della disposizione di servizio del Dirigente Tecnico dell'Ufficio del Genio civile di Messina, non necessitano di "calcolazioni di riscontro alla normativa antisismica", di talché sono stati puntualmente esaminati i rilievi dedotti in proposito dall'appellante.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, stante il carattere assolutamente generico dello stesso. In ogni caso le osservazioni del ricorrente a proposito della deposizione del funzionario dello Ufficio del Genio civile di Messina fanno parte della valutazione di merito, non suscettibile di censura in sede legittimità, ed il cui profilo motivazionale è stato già esaminato in relazione al primo mezzo di annullamento.
È, invece, fondato l'ultimo motivo di ricorso.
È stato reiteratamente affermato da questa Corte che "Il potere-dovere del giudice, ai sensi dell'art. 23 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, di ordinare la demolizione in caso di condanna per una costruzione irregolare in zona sismica riguarda solo le ipotesi di condanna per violazioni sostanziali (cioè per l'inosservanza delle norme tecniche stabilite per la realizzazione delle costruzioni nelle zone in questione), e non anche quelle di condanna per violazioni formali (quali, nella specie, l'omesso preavviso e la mancanza di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente)". (sez. III, 199403113, Campisi ed altro, riv. 196814; da ultimo conf. 200100317, Di Ienno, riv. 217739). Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno confermato l'ordine di demolizione del manufatto realizzato, già emesso dal giudice di primo grado quale statuizione consequenziale all'affermazione della colpevolezza del MU per il reato di cui all'art. 20 della L. n. 47/85, in base al mero accertamento della mancata verifica della idoneità statica dell'opera, in sede di rilascio dell'autorizzazione edilizia, senza avere accertato se tale opera risulti effettivamente in contrasto con le prescrizioni sostanziali della normativa di cui si tratta.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente all'ordine di demolizione dell'opera con rinvio al giudice di merito perché effettui gli ulteriori accertamenti richiesti dalla legge. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 2003.