Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 016 25 02 IN NO DEL PO ITALIANO TE SUPREMATI CASSAZIONE LA C Oggetto Locagione SEZIONE TERZA CIVILE indevento avviamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO - R.G.N. 13555/99 4083 - Consigliere - Cron. Dott. Ernesto LUPO Rep. 460 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE - - -- Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 26/11/01 - Dott. Italo PURCARO - Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI C AZIONE UFFICIO COHE SENTENZA Richiesta 2 RE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 _ 6 FEB. 2002 AP AF, IN OL, domiciliati il IL CANCELLIERE in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ANTONIO BASILE con studio in 80122 €1.55 13000 NAPOLI VIA FRANCESCO GIORDANI 30, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrenti DG728800 contro elettivamente domiciliato in ROMARA AL, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato PALMERI, difeso dall'avvocato GIOVANNI MARIO 2001 SALTALAMACCHIA, giusta delega in atti;
2016 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 991/99 del Tribunale di NAPOLI, emessa il 10/02/99 e depositata il 17/02/99 (R.G. 10324/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 26/11/01 dal VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso la cancelleria della Pretura Circondariale di Napoli in data 27/9/96 AF AP e OL IN, ex conduttori di un locale terraneo adibito ad esercizio commerciale sito in Napoli alla via E. Nicolardi n. 81, esponevano che con sentenza del 13-15/11/89, confermata in grado di appello, era stata dichiarata la cessazione della locazione al 31/12/86 fissandosi per il rilascio dell'immobile al proprietario, AL RA, la data del 30/6/90. In virtù di tale pronunzia l'ex locatore, non ancora rientrato nella disponibilità dell'immobile, aveva offerto la somma di L. 8.868.132, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone, a titolo di indennità di avviamento commerciale. Tanto premesso i ricorrenti, assumendo di aver rifiutato la somma poiché alla fattispecie andava applicata non la normativa di cui all'art. 34 L. n. 392/78 bensì quella di cui al successivo art. 69 che contempla il versamento di 21 mensilità del canone corrente di - domandavano al Pretore adito di determinare l'indennità di mercato avviamento commerciale loro dovuta con riferimento alla data fissata per il rilascio. Nella contumacia del convenuto il Pretore disponeva C.T.U. volta a determinare il canone corrente di mercato alla data di cessazione della locazione richiedendo, successivamente al deposito dell'elaborato, i chiarimenti sollecitati dai ricorrenti. Si costituiva il AP offrendosi di corrispondere agli attori diciotto mensilità del canone corrente al dicembre del 1986 nella misura individuata dal C.T.U. Con sentenza del 19/5/98 l'adito Pretore determinava l'indennità in L. 13.335.000, condannando il convenuto al pagamento delle spese processuali. L'appello proposto dalla AP e dal IN ed al quale aveva resistito il RA era rigettato dal Tribunale partenopeo, con sentenza 17 febbraio 1999 e condanna degli appellanti alle spese del grado, condividendo in toto, come il primo giudice, le risultanze peritali. Hanno proposto ricorso per cassazione la AP ed il IN sulla base di un solo motivo. Ha resistito il RA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 69 L. n. 392 del 1978 (come modificato dalla legge n. 15 del 1987) nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che i giudici di merito abbiano acriticamente condiviso le risultanze della C.T.U. in ordine alla determinazione dell'indennità per la perdita ل dell'avviamento commerciale ed, in particolare, sull'ammontare del canone di ت mercato corrente nel dicembre 1986. La censura è infondata. Essa si infrange contro l'accertamento con cui i suddetti giudici e, segnatamente, quello di appello hanno ritenuto meritevoli di approvazione le risultanze della C.T.U. rilevando che il consulente ha provveduto anzitutto ad "individuare le caratteristiche pregnanti del cespite oggetto di causa offrendone rappresentazione sia grafica che fotografica. Sulla scorta della pianta in scala redatta, l'esperto si è poi recato al catasto al fine di individuare immobili aventi caratteristiche analoghe a quelle del cespite in considerazione (ubicazione, consistenza, etc.). Sono stati poi selezionati, tra gli immobili in precedenza individuati, quelli locati nel dicembre del 1986, • 1 acquisendosi presso i conduttori informazioni in merito al canone concordato. Le suddette informazioni hanno consentito di accertare la corresponsione di un canone variabile tra un minimo di L. 520.000 ed un massimo di L. 750.000. Tra i due dati estremi è stata infine operata una media aritmetica individuandosi il canone corrente di mercato per immobili similari nel dicembre del 1986 in L. 635.000 mensili". A fronte di queste considerazioni, il Tribunale partenopeo non ha ravvisato la necessità di disporre un'ulteriore consulenza dal momento che gli attuali ricorrenti, pur assumendo d'avere avuto da talune agenzie immobiliari indicazioni di canoni di mercato fortemente superiori (di almeno L. 1.500.000), non avevano mai prodotto le relative attestazioni probatorie, pur non essendoci nel rito del lavoro la preclusione alla produzione, per la prima volta in appello, di prove documentali. Siffatti rilievi possono confermarsi anche in questa sede ove i ricorrenti si limitano a denunciare "la genericità e superficialità dell'elaborato peritale", avanzando da parte loro una doglianza assolutamente generica. Ne consegue che l'impugnata sentenza, priva di errori giuridici e motivata in maniera congrua e logica, sfugge ad ogni censura in cassazione ed il ricorso va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle 'spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 180.000 = €92,96 oltre L.
2.500.000 per onoraripari ad € 1.291,14 - Così deciso in Roma, il 26 novembre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Абаи Шиба Scheld Depositata in Cancelleria joggi, it 77.02. . IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 109T 129,11 456T 20,66 TOT. 14977 18,00 806 7 7 7, 6 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 131. GEN. 2085 19 ain. CORO PENCO SESSANTO SEITE 177 (euro p. Dirigente Ar (Dott.ssa Maria Grazia DI POPOL 11 Responsabile Servizio Ay Gludiant (Dr. M. FACCION