Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 2
In riferimento ai poteri del giudice civile, che può desumere argomenti di prova dagli accertamenti compiuti in altro procedimento e dal comportamento processuale tenuto dalle parti nel giudizio che si svolge dinanzi a lui anche in relazione a quelle risultanze, la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che , ove sia immune da vizi di motivazione ,costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.
L'onere dell'attore di provare l'esistenza delle condizioni dell'azione ed il correlativo dovere del giudice di dare conto delle ragioni della decisione vanno determinati con riferimento al tema effettivamente controverso in base alla posizione assunta dalle parti. Nella specie, la S.C. - nel confermare la decisione del giudice di merito che, accogliendo la domanda di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare proposta dal creditore del simulato alienante, aveva ritenuto l'esistenza del pregiudizio dell'attore senza motivare in ordine alla relativa prova - ha ritenuto che la questione non era stata oggetto di contrasto fra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2003, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN NA, CC IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FILIERI, difesi dall'avvocato VINCENZO DE BENEDITTIS con studio in 73100 VIA CASOTTI 4, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ET AN, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 62, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE VALENTINI, difeso dall'avvocato LUIGI RELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
IR GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 279/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione 1^ Civile, emessa il 29/04/98 e depositata il 29/05/98 (R.G. 186/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1984 VA TO, dichiaratosi creditore di PE RO, agì giudizialmente per la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita di un fondo rustico e di un suolo con sovrastante casa di abitazione venduti dal RO ai coniugi ON AG e RI GN con atto pubblico dell'1.9.1981 al prezzo dichiarato di L. 15.000.000. Produsse fotocopia della controdichiarazione del AG che riconosceva la insussistenza sia della compravendita sia del contestuale contratto di locazione che aveva consentito al RO di continuare ad abitare la casa fittiziamente venduta.
I convenuti resistettero ed il AG negò di aver mai sottoscritto la dichiarazione in questione. Disconobbe in particolare la conformità della copia all'originale, che tuttavia pervenne per posta al giudice istruttore della causa con missiva del 4.7.1998, recante la sottoscrizione del RO. Questi disconobbe la sottoscrizione in calce alla missiva e propose querela per il reato di falso in scrittura privata (il relativo procedimento penale si risolse col proscioglimento del TO previo accertamento peritale della autenticità della sottoscrizione del RO, secondo quanto risultava dalla copia della perizia, ritualmente prodotta dall'attore).
Nell'ulteriore corso della causa civile fu disposta consulenza tecnica d'ufficio dalla quale risultò che la firma in calce alla dichiarazione originale pervenuta per posta era effettivamente di EN AG e che la copia ritualmente esibita in giudizio era conforme all'originale. Furono anche prodotti numerosi titoli cambiari rilasciati all'attore dal RO ed un atto ricognitivo di debito in data 31.5.1981.
Con sentenza del 13.11.1995 l'adito tribunale di Lecce ha rigettato la domanda sul rilievo che l'originale della controdichiarazione del AG e la missiva del RO erano stati irritualmente acquisiti (art. 97 disp. att. c.p.c.) e che erano dunque inutilizzabili (art. 115 c.p.c.), sicché difettava la prova della affermata simulazione.
2. La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Lecce che, decidendo con sentenza n. 279/98 sul gravame del TO cui avevano resistito tutti gli appellati, ha dichiarato la simulazione assoluta della compravendita dei due immobili, condannando i convenuti alle spese del doppio grado.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione ON AG e RI GN affidandosi a quattro motivi, cui VA TO resiste con controricorso.
PE RO non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1416 c.c. e 81 c.p.c., nonché vizio della motivazione, per aver la corte dichiarato la simulazione assoluta della compravendita benché il creditore avesse omesso di provare che l'atto arrecava pregiudizio alla garanzia del proprio credito, in relazione alla situazione patrimoniale del debitore, del quale andava dimostrata l'insolvibilità sino alla data della pronuncia (secondo quanto statuito da Cass., n. 1690 del 1991), mentre il TO non aveva mai neppure iniziato un'azione, tanto meno esecutiva.
Addirittura - si sostiene - difettava la prova del credito, considerato che il debitore aveva contestato i titoli cambiari e la propria ricognizione di debito (del 1981) prodotti dal creditore (tra l'altro in data 8.10.1993, quando ormai il credito doveva ritenersi prescritto), affermando che tutti i rapporti economici tra le parti erano stati definiti.
Oppone il controricorrente che mai i convenuti (attuali ricorrenti) avevano affermato nei due giudizi di merito che difettasse il requisito dell'attitudine pregiudizievole (peraltro implicita) dell'atto dispositivo, sicché essi inammissibilmente pretendono di estendere in sede di legittimità il thema decidendum. Afferma, inoltre, che la prova dell'intervenuta estinzione del debito avrebbe dovuto essere data dal debitore.
1.2. Col secondo motivo i ricorrenti si dolgono - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 97 disp. att. c.p.c. e 115 c.p.c. - che la corte territoriale abbia, per un verso,
affermato che esattamente il tribunale aveva ritenuto di non poter utilizzare a fini probatori la documentazione irritualmente acquisita (controdichiarazione dell'acquirente AG e lettera di accompagnamento del venditore RO), siccome pervenuta al giudice in forma privata e da espungersi dal giudizio;
ma che poi, per altro verso e del tutto contraddittoriamente, "facendo un uso palesemente distorto e giuridicamente inammissibile di una perizia grafotecnica espletata in altro giudizio senza la partecipazione degli odierni ricorrenti (dunque agli stessi assolutamente inopponibile), ha eluso pur riconosciuti divieti, facendo assurgere proprio i documenti cui intendeva inibire l'ingresso a fondamentale pilastro del suo convincimento". Da qui la deficienza e la contraddittorieta della motivazione.
Obietta il controricorrente che legittimamente la corte, con motivazione del tutto congrua, ha utilizzato gli indizi, nella specie precisi e concordanti, della sussistenza dell'accordo simulatorio offerti dall'attore, d'altronde estraneo all'accordo simulatorio e non in grado di conoscere l'intimo atteggiarsi dell'altrui volontà, quale esplicata nel negozio che apparentemente la consacra.
1.3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 91 c.p.c. per avere la corte utilizzato le risultanze di una perizia grafologica svolta, su un campione costituito da una sola firma, in un processo penale nel quale non aveva altra funzione che quella di stabilire se il TO avesse apposto la firma a nome TO (ma, recte, RO).
1.4. Col quarto motivo, da ultimo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, comma 2, e 1414 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla ravvisata consapevolezza della GN circa il carattere fittizio della compravendita, fondata dalla corte di merito sulle affermazioni contenute nella comparsa di risposta sottoscritta dal solo procuratore e, inoltre, sulla divergenza delle dichiarazioni della GN rispetto ad una formula di stile contenuta nel rogito e relativa al già intervenuto pagamento del prezzo da parte degli acquirenti.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Quanto al primo motivo, va rilevato che l'intera pagina 7 della sentenza gravata è dedicata ai presupposti sostanziali della domanda, leggendovisi che la qualità di creditore dell'attore TO era provata dalle prodotte trentaquattro cambiali, insolute e protestate, rilasciate a suo favore da PE RO ed ancora detenute dal creditore, il quale aveva anche versato in atti una scrittura del RO in data 31.5.1981, mai disconosciuta, con la quale egli si riconosceva debitore della somma di L. 98.650.000. Su tali basi, la corte d'appello ha ritenuto che la mera ed indimostrata affermazione del debitore circa l'intervenuta definizione di ogni rapporto di dare e di avere tra le parti non infirmasse la valenza probatoria delle opposte risultanze, in tal modo compiendo un motivato apprezzamento del fatto, evidentemente insindacabile in questa sede.
Ha poi affermato che al TO era data la possibilità - ex artt. 1416, comma 2, e 1417 c.c. - di provare la simulata compravendita, "che evidentemente pregiudicava il suo diritto di potersi soddisfare col patrimonio del simulato alienante".
Il giudice di secondo grado si è dunque posto il problema del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alla garanzia del credito costituita dal patrimonio del debitore e lo ha risolto in termini stentorei in quanto il punto non aveva costituito oggetto di contrasto, non essendo stato dai ricorrenti sostenuto che essi lo avessero mai posto. D'altro canto, l'onere dell'attore di provare la ricorrenza di tutte le condizioni dell'azione ed il correlativo dovere del giudice di dar conto delle ragioni della decisione non possono non essere apprezzati in relazione alle posizioni assunte dalle parti contendenti e, dunque, al tema effettivamente controverso.
Nella specie, la causa si è esclusivamente sviluppata sul punto relativo all'accertamento della simulazione assoluta della vendita di due immobili da parte del debitore. Ed il giudice di secondo grado, nell'accogliere la domanda, ha ritenuto che l'atto pregiudicasse la garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore in evidente considerazione della natura immobiliare dei beni fittiziamente venduti ed in consonanza col principio secondo il quale il pregiudizio del creditore del simulato alienante ben può essere costituito (anche solo) dalla maggiore difficoltà, incertezza o onerosità del soddisfacimento del credito (cfr., ex plurimis, la stessa Cass., n. 1690 del 1991, citata dai ricorrenti).
2.2. In ordine agli altri tre motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, deve anzitutto osservarsi che la corte non assume le risultanze della perizia svoltasi in sede penale come una prova della simulazione, ma si limita a conferire valore indiziario:
a) alla "relazione", prodotta in copia all'udienza del 21.6.1994 (pagina 8, capoverso, della sentenza), sulle risultanze della perizia grafica effettuata in altro processo, dal quale era emersa l'autografia della sottoscrizione del RO sulla scorta di un raffronto comparativo della stessa con un saggio dal medesimo offerto (pagina 9, punto 2, della sentenza);
b) alla circostanza che "dopo l'accertamento della sottoscrizione di PE RO non è stata neppure ventilata una ipotesi di abuso di foglio firmato in bianco".
E tanto non era inibito, in quanto al giudice è consentito di apprezzare autonomamente le risultanze degli accertamenti compiuti in altro procedimento e di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo che si svolge innanzi a lui (ex art. 116, comma 2, c.p.c.) anche in relazione a quelle risultanze.
La corte d'appello rileva poi che "altro indizio significativamente militante per il riconoscimento della assoluta simulazione fatta valere dal creditore del simulato alienante si evince dal fatto, da questi ammesso e da nessuno smentito, di essergli stato concesso di continuare ad abitare gratuitamente la casa alienata per ancora cinque anni".
E prosegue evidenziando, con impianto argomentativo del tutto coerente, come il prezzo inferiore a quello di mercato fosse stato dal RO giustificato in ragione dell'uso gratuito della casa contestualmente concesso al venditore, mentre dal AG e dalla GN (in comparsa di risposta) era stato indicato come fittizio per ragioni fiscali;
e come, ancora, la GN avesse poi, in sede di interrogatorio formale, affermato che la somma di L. 15.000.000 era stata versata innanzi al notaio al momento del rogito, così per un verso "smentendo la sua stessa allestita difesa" e, per altro verso, ponendosi in contrasto con quanto affermato in atto pubblico circa il già intervenuto pagamento del prezzo al momento della compravendita.
Le critiche mosse in ricorso alla ravvisata valenza indiziaria di ciascuno degli elementi posti a sostegno della decisione si fondano su una considerazione atomistica delle risultanze complessive, invece apprezzate dalla corte d'appello nel loro complesso, in linea col principio secondo il quale il giudice del merito non deve limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compiere un'organica e complessiva valutazione degli stessi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass., n. 9504 del 1987). Il risultato di tale valutazione è insuscettibile di essere sindacato in sede di legittimità se sorretto - come nella specie - da adeguata motivazione, che consiste in una obiettivamente sufficiente e non contraddittoria esplicazione della ratio decidendi ancorata alle risultanze di causa, con la conseguenza che non è sufficiente ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. la difforme valutazione della parte o la possibilità che le risultanze istruttorie fossero diversamente apprezzate dal giudice del merito.
3. Il ricorso è conclusivamente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 1.350,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003