Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6631 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME D066 31 / 0 2 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 22563/99 683/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.18379 .1632 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep Ud. 29/11/2001 Consigliere Dott. SA SALVAGO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 310 AZIENDA SANITARIA LOCALE N.8 DI VIBO VALENTIA, in -9. MAG 2012 IL CANCELLIERE persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRO SEVERO €0,77 L1500 73, presso l'avvocato MARIO SALERNI, rappresentata e dall'avvocato ALDO PAPARO, giusta procura a difesa margine del ricorso;
- ricorrente
contro
IMPRESA DI COSTRUZIONI MAZZARA geom. SALVATORE;
intimata - 2001 e sul 2° ricorso n° 00683/00 proposto da: GL14100 2430 IMPRESA DI COSTRUZIONI MAZZARA geom. SALVATORE, in 1 persona del titolare, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso l'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CARLO PARISI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
N. 8 DI VIBO VALENTIA, in AZIENDA SANITARIA LOCALE Generale pro tempore, persona del Direttore elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRO SEVERD 731 presso l'avvocato MARIO SALERNI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO PAPARO, giusta procura a margine del ricorso principale;
controricorrente avversO la sentenza n. 378/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 15/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Paparo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato;
udito per il resistente, l'Avvocato Vaccarella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato e rigetto del ricorso principale;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 26 ottobre 1999 alla Unità IA locale n. 8 di Vibo Valentia, SA AZ ra, imprenditore edile appaltatore dei lavori di com- pletamento del Nuovo Ospedale Civile di Tropea, promuo- veva giudizio arbitrale nei confronti della stessa Uni- tà IA appaltante, cui contestava molteplici ina- dempimenti in ordine all'esecuzione del rapporto e di cui chiedeva la condanna al pagamento delle somme dovu- te a titolo di adempimento coattivo e risarcimento dei danni - in relazione ai 12 quesiti sottoposti agli ar- Nel giudizio arbitrale si costituiva - e si bitri difendeva la Azienda IA LE n. 8 di Vibo Valentia che il Collegio Arbitrale, con lodo 26 gennaio 1996, accogliendo in parte la domanda del AR, con- dannava al pagamento della complessiva somma di lire data di delibera- 1.297.300.468, oltre interessi dalla zione del lodo (compensate in ragione di un terzo, tra le parti, le spese del provvedimento, il Collegio pone- va a carico dell'Azienda il rimborso di due terzi del compenso spettante agli arbitri). 62640 3 La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 15 giugno 1999, dichiarava inammissibile l'impugnazione per nullità del lodo proposta dalla Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Vibo Valentia, poichè considerata priva di legittimazione alla impugnazione, spettante invece alla Regione, succeduta nei rapporti controversi facenti capo alla soppressa Unità IA LE n. 8 di Vibo Valentia;
e compensava interamente tra le parti le spe- se del giudizio. Contro questa sentenza la Azienda IA locale n. 8 di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazio- ne, argomentando un unico motivo di impugnazione (per violazione dei disposti di cui agli artt. 100. 11 e 829 c.p.c.). Ha resistito con controricorso SA AR, proponendo ricorso incidentale condizionato (in ordine al punto della sentenza là dove la Corte d'appello ave- va omesso di rilevare la radicale nullità dell'atto in- troduttivo del giudizio di impugnazione privo dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c.). L'Azienda IA LE n. 8 di Vibo Valentia ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del AR e ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Azienda Sa- 4 nitaria LE n. 8 di Vibo Valentia deduce violazione degli artt. 110, 111 e 829 c.p.c. e critica la decisione per non avere la Corte di merito inteso che la giuri- sprudenza da essa richiamata attiene a fattispecie pro- cessuale del tutto diversa da quella della presente controversia, poichè nel giudizio arbitrale promosso dal AR si è costituita l'Azienda IA LE, nei confronti della quale il lodo conclusivo ha pronun- ciato condanna: sicchè l'Azienda come parte processuale era legittimata ad impugnare il lodo recante la sua condanna (e nei suoi confronti posto in esecuzione), condanna che - in difetto di impugnazione - sarebbe di- venuta definitiva e irretrattabile.
1.1. Resistendo con controricorso, SA AZ ra ha eccepito la inammissibilità del ricorso per asse- rito difetto del requisito di cui sub 3), comma 1, dell'art. 366 c.p.C., per essere cioè stata omessa "l'esposizione sommaria dei fatti di causa". L'eccezione non è fondata. Si deve innanzitutto rilevare che il requisito del- la esposizione sommaria dei fatti della causa (espressione del principio di autosufficienza del ri- corso) soddisfa la esigenza di rappresentazione dei profili essenziali della vicenda processuale in ne dei profili essenziali della vicenda processuale in Selente 5 funzione dei motivi di censura rivolti alla decisione impugnata: sicchè tale requisito deve ritenersi adem- piuto quando dal complesso dell'atto siano ricavabili tutti gli elementi di conoscenza indispensabili alla comprensione e alla valutazione delle ragioni della im- pugnazione. E non v'è dubbio che nella specie il ri- chiamo analitico al contenuto del lodo, ai motivi della impugnazione per nullità proposta dalla Azienda Sanita- ria LE e alla decisione della Corte di merito (che ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità della impu- gnazione perchè proposta da soggetto ritenuto privo della legittimazione al riguardo) costituisce la esau- riente premessa sul fatto processuale che consente la compiuta cognizione della censura argomentata nell'unico motivo del ricorso.
1.2. E tale motivo è fondato. Già si è dato atto, riferendo sullo svolgimento del processo, che, benchè il AR avesse promosso il giudizio arbitrale notificando l'atto relativo alla Unità IA LE n. 8 di Vibo Valentia il 26 ot- tobre 1999, all'invito a designare il proprio arbitro rispose l'Azienda IA LE n. 8 di Vibo Valen- tia, che si costituì nel giudizio e si difese nel meri- to, assumendo quindi in concreto il ruolo di parte del procedimento;
e nei confronti della stessa parte gli 6 arbitri pronunciarono il lodo, accogliendo "per quanto di ragione" la domanda del AR e condannando l'Azienda IA LE (in persona del direttore generale pro tempore) al pagamento di una somma prossi- ma a lire 1 miliardo e trecento milioni. Non può dunque contestarsi che la legittimazione alla impugnazione per nullità del lodo ex art. 828 c.p.c. spettasse alla stessa Azienda come parte del procedimento arbitrale, soccombente secondo la pronuncia del lodo, nei confron- ti della quale fu poi in effetti dal AR posta in esecuzione la relativa condanna. A ragione la ricorrente rileva il fraintendimento che ha determinato la Corte di merito alla dichiarazio- ne di inammissibilità della impugnazione per nullità del lodo. Non hanno infatti attinenza alla presente fattispecie processuale le richiamate pronunce di que- sta Corte in tema di negata legittimazione dell'Azienda IA LE alla impugnazione della sentenza con- clusiva del giudizio di cui era stata parte la Unità IA LE e in corso del quale si era verificato il fenomeno della successione a titolo particolare ex lege (alla soppressa Unità IA LE) della Re- gione a norma del combinato disposto degli artt. 3 d.lgs n. 502 del 1992 e 6, c.1, legge n. 724 del 1994: all'U.S.L. come parte originaria esicchè soltanto 06668 7 all'ente Regione come successore a quel titolo poteva riconoscersi la legittimazione alla impugnazione a nor- ma dell'art. 111 c.p.c. e non alla neocostituita Azien- da IA LE (che non aveva partecipato al giu- dizio, perchè, estranea alla successione dalla soppres- sa Unità IA LE, in quel giudizio non era stata chiamata nè era intervenuta, sicchè nei suoi con- fronti non era stata pronunciata la decisione). Vero è invece che la presente controversia pone un problema di legittimazione (sostanziale) passiva della Azienda qui ricorrente che gli arbitri avevano identi- ficato come l'ente succeduto alla soppressa Unità Sani- taria LE e avevano perciò condannato a rispondere delle obbligazioni di questa;
e palese è l'errore della Corte di merito che dalla riconosciuta carenza della legittimazione passiva dell'Azienda (parte costituita tuttavia nel procedimento arbitrale e condannata dal lodo) rispetto alla pretesa del AR secondo il modello normativo del rapporto dedotto in giudizio ha fatto discendere la esclusione della legittimazione (processuale) a impugnare la pronuncia degli arbitri.
2. Ritenuto dunque fondato il ricorso principale, deve essere perciò esaminato il ricorso incidentale condizionata dal AR, che con proposto in via l'unico motivo prospetta "violazione e falsa applica- 8 zione degli artt. 163, 164, 342, 828 ess. c.p.c. cri- tica la decisione per non avere la Corte di merito ri- levato la nullità dell'atto di citazione perchè privo 163, n. 7 c.p.c., dell'avvertimento di cui all'art. nullità che non poteva considerarsi sanata attraverso la spontanea costituzione tardiva del convenuto (l'effetto sanante si verificherebbe soltanto a seguito della fissazione di una nuova udienza a norma dell'art. 164, c. 3, c.p.c. -1 nella specie non dispo- sta dall'istruttore). Tale motivo è palesemente infondato. La nullità dell'atto di citazione privo del requi- sito di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. (dell'invito cioè al convenuto di costituirsi nei modi dell'art. 166) è infatti sanata, secondo l'espressa previsione dell'art. 164, c. 3, c.p.c., dalla (spontanea) costitu- zione del convenuto, mentre il secondo comma dello stesso art. 164 considera una distinta ipotesi di sana- toria a seguito della eseguita tempestiva rinnovazione della citazione (disposta dal giudice che abbia rileva- to la nullità dell'atto ai sensi del primo comma) e in- dipendentemente dalla (consecutiva ed eventuale) costi- tuzione del convenuto. Con piena ragione quindi la Cor- te di merito ha giudicato che la costituzione del con- venuto avesse sanato il vizio della citazione (in di- Weari 9 pendenza del mancato invito alla costituzione), neppure ovviamente sussistendo, nella ipotesi di costituzione oltre la prima udienza, avvenuta come nella specie - l'interesse del convenuto alla fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini (esigenza difensiva, questa, che si pone se il convenuto si sia costituito nella prima udienza di comparizione). Nè per altro il AR, costituendosi tardivamente, aveva fatto que- stione di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., poichè l'omesso invito alla costituzione non gli aveva impedito di aver conoscenza del processo, nè la contu- macia aveva - in concreto-comportato alcuna preclusione in ordine al compimento di attività difensive nel giu- dizio.
3. Accolto dunque il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza impugnata (che erronea- mente ha ritenuto inammissibile la impugnazione per nullità del lodo proposta dalla Azienda IA Loca- le n. 8 di Vibo Valentia) deve essere cassata con rin- vio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro che provvederà anche in ordine alle spese di questa fa- se del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta rd o quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rin- M 10 via, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Roma, 29 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Rogario Giovanni Losavio fomuilosevro Порно bе Шинз na Sezione Civic IL CANCELLIERE Deposit in Cancelleria Luisa Passinetti _ MAG. 2002 You کا رض IL CANCELLIERE ا کے ت ے 109T 129,11 456T 3099 TOT. 16010 ATE ROM AGEN 1902 31473 10 ... Responsabile Scr (Dr. M. RA 11