Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN04 8 19 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | Dott. Ettore - Presidente MERCURIO - R.G.N. 16090/01 - Cron.10881 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO - Rep. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI - Ud.29/11/02 Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: DI ZO ON, RC GI, TI LD, AR ER, PA ON, VA AN, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA S. CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che li rappresenta e difende, giusta | delega in atti;
ricorrenti
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in 2002 persona del legale rappresentante pro tempore, 4984 elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO -1- EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 20523/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/06/00 R.G.N. 36291/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 16090/01 ud. 29 novembre 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma Di AZ IO e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe premettevano: di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato e di essere cessato dal servizio, a seguito di domanda di prepensionamento, nel corso della vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1984- 1986; che tale contratto collettivo aveva previsto un incremento stipendiale a regime scaglionato nel triennio;
che ad esso ricorrente era stata liquidata la buonuscita con calcolo elaborato in base all'ultimo stipendio percepito senza includere i miglioramenti retributivi stipendiali successivi. I ricorrenti chiedevano quindi che l'indennità di buonuscita fosse riliquidata in base al calcolo dell'intero aumento di stipendio previsto dal CCNL del 1984 e che la società FF. SS. fosse condannata al pagamento delle differenze economiche, maggiorate degli interessi e della svalutazione monetaria. La società FF.SS. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza n.6061 del 1992 il Pretore accoglieva la domanda. Avverso detta decisione la società FF.SS. proponeva appello chiedendo, in forza delle tesi già illustrate in primo grado, il rigetto della domanda. Gli appellati si costituiva in giudizio resistendo all'appello. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 ottobre 1999 - 22 giugno 2000, ha riformato la sentenza impugnata rigettando la domanda degli appellati. Contro questa decisione propongono ora ricorso per cassazione gli appellati con un unico motivo. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. 16090/2001 3 ud. 29 novembre 2002 མ ན ། མ ་ མི ་ བ ས ་ བ ག ག ས ་ MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ. in relazione agli artt. 1 e 2 1. n. 778/85. Sostengono i ricorrente che la citata normativa contrattuale doveva essere interpretata nel senso che gli aumenti retributivi successivi al loro collocamento a riposo dovevano comunque essere calcolati nella buonuscita, la quale quindi doveva essere riliquidata. I ricorrenti denunciano l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia.
2. Il ricorso non è fondato. Sulla questione che esso propone questa Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. 16090/2001 +4 ud. 29 novembre 2002 La Corte, con la sentenza 5 dicembre 1998, n. 12363, ha poi enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, che conduce inequivocabilmente all'affermazione di infondatezza del ricorso e che è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; 18 aprile 2000, n. 5042; 23 giugno 2000, n. 8558; 3 ottobre 2001 n.14982; 6 dicembre 2001 n.15433, 11 dicembre 2001 n.15632, 23 gennaio 2002 n.5100, 25 marzo 2002 n.9717), il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Roma il 29 novembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presiden Giovany Amoroso) (Ettore Merc i Enne 16090/2001 5 ud. 29 novembre 2002 0/ IL CANCELLIERE Depositato in Canceller 29 MAR. 2003 IL CANCELLERE 1 0 7 7 7 S T A R T A , ' D 2 L A , L 7 S - O E E L 8 P D - L S 1 I I O 1 S B N N I G E E D O S G I A A G T A D E S E L O O , T P O T A I R M L I R T L I S I A E D G D D E O E R T N E S E