Sentenza 11 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6553 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
E N O I A L Z L A E R D T " S 9 I 7 1 . G - 3 T E REPUBBLICA ITALIANA R . R N 'A A L 7 D L 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 9 E 1 D 6553/01 - T I 5 N - S E 3 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N S Oggetto E E E " S G (OPPosizione I G E SEZIONE PRIMA A A SANGONE L (AMMINISTRATIVA Composta, dagli Il R.G.N. 21913/98 Presidente Dott. Mari Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 14732 Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - Rep. - Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Ud. 02/02/2001 - Consigliere - Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. ZANDONAI 41, presso l'avvocato AMICI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARRARO FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e 2001 difende unitamente agli avvocati SICHEL FERDINANDO, DE 299 SIMONI CARLO e LAVERDA CHIARA, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI PADOVA - CONCESSIONARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SpA;
intimato avversO la sentenza n. 760/97 del Pretore di PADOVA, depositata il 04/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Guido Romanelli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del il rigetto del primo motivo e secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo 1 LB VE, con ricorso depositato il 24 settembre 1996, proponeva opposizione avverso gli atti della procedura esattoriale instaurata dal Servizio per la riscossione dei tributi di Padova e Rovigo per il pagamento di somme dovute in relazione a violazioni del codice della strada in relazione alle quali erano state emesse cartelle esattoriali (nn. 518345595; 2 516779197; 516779299) e avvisi di mora (nn. 727369; 712449; 712450) per un importo complessivo di lire 1.300.965. L'opponente deduceva la nullità degli avvisi di mora per omessa notifica sia delle cartelle esatto- riali, sia dei verbali di accertamento e delle ordinan- ze-ingiunzione di pagamento, per prescrizione degli il- leciti, nonchè per decadenza dal diritto alla riscos- sione per non essere state le somme richieste iscritte а ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo. Instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Padova e della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo quale concessionaria del Servizio riscossione tributi, entrambi si costituivano chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Pretore di Padova, con sentenza depositata il 4 novembre 1997, rigettava l'opposizione. Avverso la sentenza l'LB ha proposto ricor- a questa Corte con atto notificato al Comune di Pa- SO dova e alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., quale concessionaria del Servizio di riscossio- ne Tributi di Padova, in data 11 dicembre 1998, formu- lando due motivi di gravame. Il Comune di Padova resi- ste con controricorso. La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo non ha controdedotto. 3 Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 17 del d. P. R. n. 602 del 1973, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del- la controversia. Si deduce al riguardo che l'art. 27 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche in materia di ri- scossione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada, in forza dell'art. 206 del vigente codice della strada, fa rin- vio per la riscossione delle sanzioni amministrative alle norme previste per l'esazione delle imposte diret- te, con la conseguente applicabilità del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale all'art. 17, comma 3, dispone che "le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendente di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo". Secondo la ricorrente erroneamente il Pretore, con inadeguata motivazione, avrebbe ritenuto tale nor- una ma non applicabile ai ruoli formati per la esazione delle sanzioni amministrative relative a violazioni del 4 codice della strada. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ormai consolidata nel senso che in tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del codice della strada, che a sua volta richiama l'art. 27 - al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme relative alla esazione delle imposte dirette, non ricomprende l'art. 602 del 1973 e non rende dunque appli-17 del d. P. R. n. cabile la decadenza prevista da tale norma a detta ri- scossione (Cass. 5 maggio 2000, n. 5672; 19 aprile 2000, n. 5071; 23 novembre 1999, n. 1299). Al riguardo questa Corte ha osservato che l'art. 206 del codice della strada e l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non rinviano alle singole disposizioni del d. P. R. n. 602 del 1973 (applicabile alla fattispecie ratione temporis essendo essa anteriore all'entrata in vigore del d.lgsl. n. 46 del 1999), ma al sistema di esazione delle imposte dirette, nei limiti in cui le sue norme non debbano intendersi implicitamente esplicitamente derogate dalla specificità della disci- plina della materia. Da tale principio si è tratta la conseguenza che 5 la decadenza prevista dall'art. 17 del d.p.R. n. 602 del 1973 non sia applicabile alla materia de qua, in quanto la materia della formazione e trasmissione dei ruoli ha ricevuto dagli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del codice della strada una specifica disci- plina, che individua le autorità che predispongono i ruoli e prevede che, una volta formati, essi siano tra- smessi all'Intendente di finanza competente che li dà in carico all'esattore. La disciplina speciale prevale su quella generale e la mancanza della previsione di un termine per la formazione e la consegna dei ruoli im- plica una voluntas legis di non porre alcun termine di decadenza in materia, fermo restando il termine di pre- scrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Per altro verso la lettura dell'art. 17 consente di rilevare la estraneità della materia in questione alle varie fattispecie in esso enunciate, alle quali si riferiscono i termini per la iscrizione a ruolo, fatti- specie tutte estranee alla materia de qua. Alla stregua di queste considerazioni il motivo deve essere ritenuto infondato. 2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., del R.D. n. 1611 del 1933 e 23 della legge n. 689 del 1981. In proposito si deduce che 6 erroneamente il Pretore avrebbe condannato il ricorren- te al pagamento delle spese, comprensive di onorari, diritti e spese generali, senza tenere conto che le controparti si erano costituite personalmente e quindi avevano diritto a ripetere solo le spese vive sostenu- te, non liquidabili in quanto non documentate. Il motivo è fondato, sulla base del principio secondo il quale, nei giudizi di opposizione a ordinan- ze ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative, le Autorità che abbiano emesso il provvedimento sanzio- natorio, quando stiano in giudizio avvalendosi di un funzionario а ciò delegato, non possono ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamen- to dei diritti di procuratore e degli onorari di avvo- cato, ma soltanto alla restituzione delle spese vive, diverse da quelle generali, che essi abbia dimostrato di avere concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Cass. 2 marzo 1998, n. 2301; 23 settembre 1997, n. 9365; 6 mag- gio 1996, n. 4213; 2 giugno 1995, n. 6232). Lo stesso principio vale anche per le parti che, non essendo Pubbliche Amministrazioni, siano state in giudizio di persona, non essendo possibile neppure in favore di esse la liquidazione di diritti di procurato- re nè di onorari di avvocato. 7 Ne deriva che nel caso di specie, essendo state entrambe le parti resistenti in giudizio senza il pa- trocinio di un difensore e non avendo presentato note attestanti le spese vive, nulla poteva essere liquidato alle medesime per spese, cosicchè la sentenza va cassa- ta sul punto e, decidendosi nel merito al riguardo, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va dichiarato che nulla è dovuto dall'LB a titolo di spese per il giudizio di primo grado. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spe- se del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il secondo motivo del ricorso. Rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'LB alle spese e decidendo nel meri- to dichiara da lui non dovute le spese del giudizio di primo grado. Compensa le spese del giudizio di cassa- zione. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2001, nella came- ra di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente логоКак Francesco Felicetti Mario Corda IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Senior Civile Andrea Banchi Depositate Vancelleria +1 MAC 2001MAGK8001 8 IL CANCELLIERE