Sentenza 12 novembre 1998
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con la quale il pretore, nel dichiarare erroneamente la nullità del decreto di citazione emesso a norma dell'art.565, comma 2, c.p.p., a seguito di opposizione dell'imputato a decreto penale, ordini la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per i provvedimenti di competenza, giacché in tal caso si determina una indebita regressione del procedimento e l'attribuzione al pubblico ministero di una attività dallo stesso non espletabile, con conseguente paralisi processuale. Al pubblico ministero, infatti, non spetta emettere il decreto di cui all'art.565, comma 2, c.p.p., trattandosi di atto del giudice, ne' disporre la citazione a giudizio a norma dell'art.555 c.p.p., in quanto costituirebbe una inammissibile duplicazione di esercizio di azione penale. (Fattispecie nella quale il pretore aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale, per omessa enunciazione degli avvisi di cui alle lettere e) ed f) dell'art.555 c.p.p. La S.C., nell'annullare la pronuncia, ha rilevato che l'originario decreto penale di condanna già conteneva gli avvisi di che trattasi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 12.11.1998
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Deriu " N.3515
3. " Tito Garribba " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.15624/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Massa nei confronti di NI MM, n. 23.02.1935;
Avverso la sentenza emessa il giorno 16.02.1998 dal TO circondariale di Massa, Sez. distaccata di Pontremoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice di merito.
FATTO
Con sentenza del 16.02.1998 il TO circondariale di Massa, Sez. distaccata di Pontremoli, nel procedimento
contro
NI MM per il delitto di oltraggio, dichiarava la nullità del decreto di citazione, con ordine di trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica per i provvedimenti di competenza, rilevando che lo stesso non conteneva gli avvisi di cui alle lettere e) e f) dell'art. 555 c.pp.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Massa, deducendo che nella specie il TO è incorso in una macroscopica violazione di legge, in quanto il decreto di citazione nel giudizio in esame era stato emesso ex art. 565 cpp. a seguito di opposizione a decreto penali di condanna, e non doveva, pertanto, recare gli avvisi di cui alle citate lettere e) e f), già inserito nel decreto penale di condanna, giusta la previsione dell'art. 460, lett. e) e g),
cpp.
Ha presentato memoria difensiva la difesa della NI, sostenendo che nella specie, vertendosi in tema di giudizio immediato ex lege, il decreto di citazione doveva recare gli avvisi de quibus. DIRITTO
Il ricorso e fondato.
Nella specie, invero, il procedimento era iniziato con decreto penale di condanna emesso ex artt. 556 e 460 cpp., contenente, come tale, gli avvisi di cui alle lettere e) e g) dell'art. 460 cpp., corrispondenti a quelli delle lettere e) f) dell'art. 555 cpp. Essendo stato il decreto opposto senza opzione per riti alternativi, lo stesso TO emetteva, ex artt. 565 cpv. e 429 cpp., il decreto dispositivo del giudizio, non contenente gli avvisi in questione, in quanto non richiesti, avendoli l'imputato già ricevuti.
La nullità ritenuta dal TO è dunque del tutto,
insussistente- ed e di conseguenza, illegittimo il provvedimento, emesso in forma di sentenza ma avente natura sostanziale di ordinanza, che l'ha dichiarata, ordinando la trasmissione di copia degli atti al P.M. per i provvedimenti di competenza. Tale provvedimento, che sarebbe in sè inoppugnabile (Cass. c.c. I/3118/92), è nella specie ricorribile e meritevole di annullamento, in quanto abnorme. Tale, infatti, senza dubbio è l'ordinanza (quale quella di specie) con cui il TO, nel dichiarare la insussistente nullità di un decreto di citazione da lui emesso ex artt. 565 cpv. e 429 cpp., ordina la trasmissione di copia degli atti al P.M. per i provvedimenti di competenza, così determinando un'indebita regressione del procedimento e l'attribuzione all'organo dell'accusa di un'attività dallo stesso non espletabile (emissione di un nuovo decreto, che, in quanto decreto dispositivo del giudizio ex artt. 565 II e 429 cpp., non è di sua competenza, e, in quanto decreto di citazione a giudizio ex art. 555 cpp., costituirebbe, dopo la richiesta e l'emissione del decreto penale di condanna, una inammissibile duplicazione di esercizio dell'azione penale), con conseguente paralisi dell'iter procedimentale (cfr. Cass. cc. V/2370/93, cc. V/781/93, cc. I/4119/93, ce. V/145/94, cc. V/22137/93, cc. VI/43981/95, cc. SU/ 8/95). Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi allo stesso TO, perché dia corso al giudizio, provvedendo a quanto previamente necessario per il suo valido e regolare svolgimento.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 620 cpp., annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al TO circondariale di Massa per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999