Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 3515
CASS
Sentenza 12 novembre 1998

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È abnorme l'ordinanza con la quale il pretore, nel dichiarare erroneamente la nullità del decreto di citazione emesso a norma dell'art.565, comma 2, c.p.p., a seguito di opposizione dell'imputato a decreto penale, ordini la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per i provvedimenti di competenza, giacché in tal caso si determina una indebita regressione del procedimento e l'attribuzione al pubblico ministero di una attività dallo stesso non espletabile, con conseguente paralisi processuale. Al pubblico ministero, infatti, non spetta emettere il decreto di cui all'art.565, comma 2, c.p.p., trattandosi di atto del giudice, ne' disporre la citazione a giudizio a norma dell'art.555 c.p.p., in quanto costituirebbe una inammissibile duplicazione di esercizio di azione penale. (Fattispecie nella quale il pretore aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale, per omessa enunciazione degli avvisi di cui alle lettere e) ed f) dell'art.555 c.p.p. La S.C., nell'annullare la pronuncia, ha rilevato che l'originario decreto penale di condanna già conteneva gli avvisi di che trattasi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 3515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3515
    Data del deposito : 12 novembre 1998

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