Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA EL TOLOLO. TALIA0 2 0 68/ 0 3 LA CORTL Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 26146/0 Cron. 4747 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep.614 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI LL Consigliere LL Dd.08/10/02 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso 1'Avvocato GIAN LUCA MARUCCHI rappresentato € difeso dall'avvocato ANTONIO RAGAZZINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MIGE SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERK DELLE NAVI 30, presso l'avvocato SORRENTINO, ė difeso dagli avvocati FEDERICO2002 rappresentato 1795 SORRENTINO, FRANCESCA SORRENTINO, giusta delega a - 1 -- margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1626/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente 1 'Avvocato De Martini per delega dell'Avvocato Ragazzini, depositata in udienza che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Sorrentino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostitulo Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
་ ལ -2- ས SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto nctificato in data 22.4.1976 la Costa D'Argento conveniva avanti alS.a.s. Tribunale di Grosseto il Comune di Orbetello, chiedendcre la condanna al rilascio dei terreni e dei fabbricati, siti in zona Tombolo di Giannella del Comune di Orbetello, di cui assumeva essere proprietaria nonché al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva e lamentando che il Comune aveva realizzato sui Lerzeni nuove costruzioni, modificato la struttura di altri preesistenti ed utilizzato celle parti per accedere al tratto di spiaggia antistante. Si costituiva il Comune il quale, assumendo di realizzato sui terroni in questione sin dal aver 1937 una colonia marina, sempre rinasta in esercizio Fel COISO degli anni, eccepiva inpregiudizialmente il difetto di giurisdizione ordine alla domanda di restituzione degli immobili destinati all'esercizio di un'attività pubblica contestando la fondatezza delle altre domande di cui chiedeva il rigetlo, con declaratorie di avvenuto effetto acquisitivo. Nel COISO del giudizio subentrava la società MI.GE.
5.a.s. di LO AI & C. che aveva incorporato la società attrice. Con sentenza non definitiva del 15.10.1997 il Tribunale condannava i_ Солиле alla restituzione dei terreni, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'accertamento e la determinazione dei danni. Proponeva impugnazione Comune ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la società chiedendone il rigetto, la Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 27.6 16.9.2000 respingeva gravamo. Disattendeva la Corte di merito la tesi del Comune, secondo cui l'istituto dell'accessione invertita è invocabile ogni qual volta l'opera sia stata realizzata per il conseguimento di un fine pubblico senza che sia necessaria l'emissione della dichiarazione di pubblica utilità, ritenendo tale principic in netto contrasto Con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed amministrativa che considera invece la dichiarazione di pubblica utilità, per la natura pubblica che conferisce all'opera, un presupposto indefettibile della occupazione acquisitiva, la cui mancanza dà luogo ad un'attività meramente materialc, lesiva del diritto dominicale con i connotati de l 'illecitc A permanente. Al riguardo rilevava che era Manca d nella specie la dichiarazione di pubblica utilità, osservando che non potevasi attribuire taie valore alle due delibere del 18 Marzo e del 12 Agosto 1937 che facevano riferimento, ai fini di un ampliamento dei lavori, ad una precedente delibera del 18.5.1936 CON cui eza stata approvata la costruzione di una baracca in muratura sulla spiaggia della Giannella, nella consapevolezza, peraltro, che l'edificic veniva realizzato Su Terreno detenuto ā titolo precario in forza di gratuita concessione da parte del proprietario. Osservava altresi che le successive trattative di compravendita non andate a buon fine, intercorse fra le parti, in cui era da ravvisarsi per implicito 11 riconoscimento dell'esistenza di Lin diritto dominicale di altri, oltre ad escludere la tesi di un acquisto per usucapione della proprietà del bene, pure prospettata dal Comune, non consentono di ritenere presente nemmeno l'intento di esercitare una potestà ablativa nell'ambito del procedimento cspropriativo. Avverso tale sentenza propone ricorso pe cassazicne il Comure di Orbetello, deducendo due 5 motivi di censura illustrati anche con memoria. ResisLe con controricorso la MI.GI.
5.a.s.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Orbetello denuncia violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accessione invertita e di opcra pubblica nonché insufficienza della motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello поп abbia considerato che la costruzione ad uso colonia marina era staca realizzata dall'Amministrazione comunale negli anni 1936-37 nell'esercizio delle sue competenze in materia di assistenza e di sanità sulla base di appositi atti deliberativi e che ciò sufficiente per attribuire natura pubblica ail'opera anche in mancanza di una formale dichiarazione di pubblica utilità, da considerare solo come un criterio di valutazione e non già un requisito autonomo. Seduce altresi che priva di motivazione, oltre che posta in violazione del principio che richiede quale elemento essenziale dell'opera pubblica che questa sia di proprietà dell'ente pubblico costruttore, deve ritenersi J'affermazione secondo cui le richiamate delibere eranc s_ale adoLLaLe nella consapevolezza che l'opera fosse stata realizzata Su 113. terreno di 6 terzi cui sarebbe rimasta la proprietà. Sostiene ancora che è da considerare erronea la motivazione laddove si assume che le trattative Intercorse all'epoca per il pagamento del prezzo il riconoscimento da par e delevidenzierebbero Comune del diritto dominicale del privato, dovendosi desumere anzi il contrario dalla mancata formalizzazione del trasferimento, non verificatosi solo per negligenza dello stesso Comunc che non si curò di definire l'allo di acquisto. La censura è infondata. ב חנן formale dichiarazione diLa presenza di pubblica utilità, che accerti e valuti l'interesse pubblico perseguito, costituisce lin presuppoSTO indofottibile perché si verifichi il fenomeno della cosiddetta occupazione acquisitiva in basc al quale la proprietà del suolo, pur in mancanza del decreto di esproprio, finisce per accedere, a Causa della radicale trasformazione del bere e de la sua Irreversibile destinazione all'opera pubblica, alia proprietà dell'opera pubblica medesima. In mancanza il privato ha diritto alla "restitutio in integrum" del suolo occupato "sine titulo", nonostante l'avvenuta esecuzione dell'opera, da considerarsi tal Caso al'a stregua di una mera attivitàin 7 materiale. Trattasi di 11 principio fondamentale in materia e da tempo ormai consolidato, da cui il ricorrente sostiene però di potersi discostare ritenendo sufficiente, perché l'opera possa considerarsi pubblica e perchè ad essa acceda il suolo su cui è costruita, la natura pubblica del soggetto che l'ha realizzata nonché le finalità che con essa vengono perseguile е relegando _a dichiarazione di pibblica utilità ad un Mero "criterio" d: valutazione, priva di ига propria autonoma rilevanza. Ma tali argomentazioni sono assolutamente prive di fondamento, dovendo la P.A., in base alia Legge П.2359 de 1865, non solo accortare € dichiarare espressamente la pubblica utiliza dell'opera, ma fissare (art. 13), per l'inizio ed il compimento dei lavori е delle espropriazioni, dei termini la cui presenza condiziona la giuridica esistenza e la validità della stessa dichiarazione in quanto volia ad assicurare in concreto che il sacrificio del privato avvenga per esigenze effettive ed indispensabili in quel momento C non ipolelicie, prive di.per ij nalitå meramente attualità e concretezza. Del tutto irrilevanti sonc poi le ulteriori considerazioni espresse in relazione alle delibere dei 1936 e del 1937, ціа volla accerlalo, come ha affermato 'a Corte d'Appello ę come 10 stesso ricorrente mostra di non contestare, che tali delibere non contenevano Una dichiarazione di pubblica utilità ma unicamente l'approvazione per la costruzione di una baracca in muratuza sulia spiaggia c por i lavori di ampliamento. Assolutamente infondata poi l'ulteriore k censura con cui il Comune sembra sostenere, sulla base delle trattative che sarebbero intercorse fra le parti, l'avvenuto trasferimento de! bene nonostante dia atto della rancanza di un forma e negozio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 4 della Legge 20.3.1865 n.2248 All.E.. Sostiene che essendo stala l'opera realizzata sulla base di formali atti deliberativi, la sentenza impugrata costituisce violazione dell'art. 4 della Legge 20.3.1865 n.2248 All. E che inibisce all'autorità giudiziaria di emettere condanne che obblighino l'Amministrazione, che ha agito nell'esercizio dei suoi pubblici poteri, di fare o non fare qualche cosa. 9 Anche tale censura infondata, non incontrando la richiesta di "restitutio in integrum" avanzata con l'atto introduttivo alcuna preclusione nell'art. 4 della legge 20.3.1865 n.2248 All.E il quale non può trovare applicazione meramente materiale in presenza di un'attività come già evidenziato della P.A. non riconducibile, relazione al primo motivo di ricorso, in all'esercizio di pubblici poteri. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 2.000 .89,46.oltre alle spese liquidate in euro..... Roma, 8.10.2002 Il Presidente Il Consigliere est. там игр Идо Ricama Темным Mas IK CANGELMAT. RK CORTE SUPREMAN CAOCAZIO CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia Dop delle Entrate di Roma 2 il 18-4-2003 12 FEB 2003 i serie 4 al n. 16/18 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica IL CAN! HERE (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DANCELLERIA Roberto Ricci 10