Sentenza 28 gennaio 2005
Massime • 1
In materia di inquinamento atmosferico, esercitare un impianto esistente senza aver richiesto l'autorizzazione prevista dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, ovvero trasferire detto impianto in altra sede senza autorizzazione, integrano un reato di condotta, non già un reato di danno, giacché il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente ad effettuare un controllo preventivo sulla funzionalità degli impianti "esistenti" o "nuovi" e sulla loro potenzialità inquinante, proprio al fine di prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limite. Ne consegue che il reato è integrato solo per avere omesso di richiedere l'autorizzazione, anche nel caso in cui l'impianto non superi di fatto detti limiti.
Commentario • 1
- 1. La particolare tenuità del fatto non si applica in materia di responsabilità amministrativa degli entiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2019
Il fatto La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2018, parzialmente riformava la decisione con la quale, il 29 giugno 2017, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale G.D.R. e della B. s.p.a., assolvendo il primo del reato di cui al capo b) dell'imputazione a norma dell'art. 131-bis c.p., ritenuto il fatto di particolare tenuità e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. L'imputazione concerneva, al capo a), la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, primo periodo, perchè il G., in qualità di procuratore delegato ambientale della società B. s.p.a, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali in pubblica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2005, n. 13143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13143 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 28/01/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 173
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 29732/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI RA, nato a [...] il [...];
2) ZI DI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 4.2.2003 dal tribunale monocratico di Chieti;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 4.2.2003 il giudice monocratico del tribunale di Chieti ha dichiarato GA RS e DI ZZ, quali esercenti un impianto di autocarrozzeria, colpevoli del reato di cui all'art. 25, commi 1^ e 6^ D.P.R. 203/1988, per aver esercitato il suddetto impianto in via Papa Giovanni XXIII n. 20 senza aver presentato domanda di autorizzazione e poi per averlo trasferito in via Papa Giovanni XXIII n. 48 senza la prescritta autorizzazione. I predetti sono stati condannati alla pena di euro 300 di ammenda ciascuno.
Il giudice li ha invece assolti dai reati di cui all'art. 674 c.p., agli artt. 216 e 217 t.u.l.s., e all'art. 59 D.Lgs. 152/1999 perché i fatti non costituiscono reato (rectius perché i fatti non sussistono).
2 - Entrambi gli imputati, col ministero del loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della norma incriminatrice nonché manifesta illogicità della motivazione.
Sostengono che il giudice, avendoli assolverli dagli altri reati, doveva anche assolverai da quello previsto dall'art. 25 D.P.R. 203/1988, essendo mancata la prova che la loro autocarrozzeria producesse emissioni nocive per un tempo e per una intensità tali da raggiungere il minimo livello di rischio che la norma suddetta intende scongiurare.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Le disciplina dettata dal D.P.R. 24.5.1988 n. 203 si applica a "tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera" (art. 1), i quali sono sottoposti a specifiche autorizzazioni preventive indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti.
Esercitare un impianto "esistente" senza aver domandato l'autorizzazione dopo l'entrata in vigore della legge, ovvero trasferirlo in altra sede senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta, integrano un reato formale o di condotta, non già un reato di danno. Infatti il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente la funzionalità e la potenzialità inquinante degli impianti "esistenti" o "nuovi", proprio al fine di prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limiti. Ma appunto perché si tratta di un reato formale che tende a garantire il controllo preventivo dell'amministrazione, esso è integrato anche nel caso in cui l'impianto non superi i valori limite suddetti.
Nel caso di specie, che l'autocarrozzeria gestita dai due imputati fosse un impianto che poteva dar luogo a emissioni nell'atmosfera, e quindi fosse soggetto al D.P.R. 203/1988, non è contestato neppure dai ricorrenti. Che poi le sue emissioni non superassero i valori limite è irrilevante per le ragioni suesposte. Nessuna contraddizione, quindi, sussiste, per il fatto che i due imputati siano stati assolti dalla contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. (reato di danno) e siano stati condannati per le contravvenzioni di cui all'art. 25, commi 1^ e 6^, D.P.R. 203/1988 (reati di condotta).
4 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005