Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2005, n. 13143
CASS
Sentenza 28 gennaio 2005

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Massime1

In materia di inquinamento atmosferico, esercitare un impianto esistente senza aver richiesto l'autorizzazione prevista dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, ovvero trasferire detto impianto in altra sede senza autorizzazione, integrano un reato di condotta, non già un reato di danno, giacché il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente ad effettuare un controllo preventivo sulla funzionalità degli impianti "esistenti" o "nuovi" e sulla loro potenzialità inquinante, proprio al fine di prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limite. Ne consegue che il reato è integrato solo per avere omesso di richiedere l'autorizzazione, anche nel caso in cui l'impianto non superi di fatto detti limiti.

Commentario1

  • 1La particolare tenuità del fatto non si applica in materia di responsabilità amministrativa degli enti
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2019

    Il fatto La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2018, parzialmente riformava la decisione con la quale, il 29 giugno 2017, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale G.D.R. e della B. s.p.a., assolvendo il primo del reato di cui al capo b) dell'imputazione a norma dell'art. 131-bis c.p., ritenuto il fatto di particolare tenuità e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. L'imputazione concerneva, al capo a), la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, primo periodo, perchè il G., in qualità di procuratore delegato ambientale della società B. s.p.a, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali in pubblica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2005, n. 13143
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13143
Data del deposito : 28 gennaio 2005

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