CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22923 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DI NI DA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo cheil ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore Avv. Raffaele PICCIOCCHI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13/05/2022, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 14/06/2019 dichiarando non doversi procedere per il reato contestato al capo a), in quanto estinto per prescrizione, ed ha conseguentemente rideterminato la pena per la residua contestazione di cui al capo b) (648 cod. pen.) in un anno di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione FR AN DA, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha lamentato la ricorrenza di violazione di legge con riferimento Penale Sent. Sez. 2 Num. 22923 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 09/03/2023 agli artt. 157, 161 e seg., 171, 601 cod. proc. pen., nonché 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. a causa della prescelta modalità di rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio di appello, erroneamente eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. direttamente presso i difensori di fiducia e non alla parte personalmente in ragione della morte del domiciliatario, Avv. Pellegrino Musti;
nella prospettazione difensiva il decesso del domiciliatario, proseguendo l'attività dello studio legale, non poteva determinare l'inefficacia della dichiarazione di domicilio;
la notificazione effettuata invece ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., doveva necessariamente essere ritenuta in violazione dell'art. 171 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo proposto è infondato e il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. La questione sollevata dalla difesa, per la prima volta in questa sede, è relativa alla ricorrenza di un'effettiva valida notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Dalla consultazione degli atti presenti al fascicolo, consentita in relazione al tipo di vizio dedotto, è emerso che: - il ricorrente aveva eletto domicilio presso l'Avv. Musti;
- che in identico periodo temporale aveva nominato due difensori di fiducia (diversi dall'Avv. Musti), uno dei quali era anche procuratore speciale dello stesso;
- che a seguito dell'intervenuto decesso del difensore presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio, il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato ai due difensori di fiducia, i quali in sede di appello si riportavano ai motivi di ricorso, senza nulla rilevare in ordine a tale notifica. La difesa, di fatto, si è limitata ad enucleare una serie di diverse soluzioni al caso prospettato, senza tuttavia evidenziare effettivamente e in concreto che il proprio assistito non avesse avuto alcuna notizia del decesso del domiciliatario. Di fatto il domicilio eletto si è rivelato inidoneo alla notifica e, dunque, non essendo il domiciliatario anche il difensore di fiducia, non può essere evocata in questa sede la giurisprudenza relativa al decesso del difensore di fiducia anche domiciliatario (Sez.2, n. 14947 del 11/02/2020, Ugoletti, Rv. 278836-01). 2. A seguito della evidente sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto è stata, dunque, correttamente effettuata la notifica presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Al contrario di quanto asseritamente sostenuto in ricorso, è emerso compiutamente il costante e costruttivo rapporto difensivo tra il ricorrente e il proprio difensore di fiducia, anche attesa l'impugnazione proposta dallo stesso, la partecipazione al giudizio di appello, la articolazione di motivi e conclusioni conformi, elementi questi del tutto indicativi 2 della piena costanza e attualità del rapporto tra difensore e assistito, con conseguente conoscenza della pendenza e della vocatio in ius anche in appello per il procedimento in corso a carico del FR AN. In altri termini, nel caso in esame, ricorre un domicilio eletto divenuto inidoneo, con corretta realizzazione della notifica presso il difensore. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato dall'imputato, la notifica debba essere effettuata mediante consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 - 14/04/2022, D., Rv. 282848-02), risultando così assicurata la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772-01). Infine, occorre, comunque, considerare che la mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato non può essere desunta, sic et simpliciter, da un'eventuale irritualità della notifica, ma deve costituire oggetto di specifica allegazione di parte, supportata da ogni argomentazione utile a suffragare il relativo asserto, allegazione come già detto non ricorrente nel caso in esame ed in evidente contrasto con la nomina avvenuta a suo tempo di due difensori di fiducia, uno dei quali tra l'altro procuratore speciale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo cheil ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore Avv. Raffaele PICCIOCCHI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13/05/2022, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 14/06/2019 dichiarando non doversi procedere per il reato contestato al capo a), in quanto estinto per prescrizione, ed ha conseguentemente rideterminato la pena per la residua contestazione di cui al capo b) (648 cod. pen.) in un anno di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione FR AN DA, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha lamentato la ricorrenza di violazione di legge con riferimento Penale Sent. Sez. 2 Num. 22923 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 09/03/2023 agli artt. 157, 161 e seg., 171, 601 cod. proc. pen., nonché 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. a causa della prescelta modalità di rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio di appello, erroneamente eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. direttamente presso i difensori di fiducia e non alla parte personalmente in ragione della morte del domiciliatario, Avv. Pellegrino Musti;
nella prospettazione difensiva il decesso del domiciliatario, proseguendo l'attività dello studio legale, non poteva determinare l'inefficacia della dichiarazione di domicilio;
la notificazione effettuata invece ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., doveva necessariamente essere ritenuta in violazione dell'art. 171 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo proposto è infondato e il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. La questione sollevata dalla difesa, per la prima volta in questa sede, è relativa alla ricorrenza di un'effettiva valida notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Dalla consultazione degli atti presenti al fascicolo, consentita in relazione al tipo di vizio dedotto, è emerso che: - il ricorrente aveva eletto domicilio presso l'Avv. Musti;
- che in identico periodo temporale aveva nominato due difensori di fiducia (diversi dall'Avv. Musti), uno dei quali era anche procuratore speciale dello stesso;
- che a seguito dell'intervenuto decesso del difensore presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio, il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato ai due difensori di fiducia, i quali in sede di appello si riportavano ai motivi di ricorso, senza nulla rilevare in ordine a tale notifica. La difesa, di fatto, si è limitata ad enucleare una serie di diverse soluzioni al caso prospettato, senza tuttavia evidenziare effettivamente e in concreto che il proprio assistito non avesse avuto alcuna notizia del decesso del domiciliatario. Di fatto il domicilio eletto si è rivelato inidoneo alla notifica e, dunque, non essendo il domiciliatario anche il difensore di fiducia, non può essere evocata in questa sede la giurisprudenza relativa al decesso del difensore di fiducia anche domiciliatario (Sez.2, n. 14947 del 11/02/2020, Ugoletti, Rv. 278836-01). 2. A seguito della evidente sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto è stata, dunque, correttamente effettuata la notifica presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Al contrario di quanto asseritamente sostenuto in ricorso, è emerso compiutamente il costante e costruttivo rapporto difensivo tra il ricorrente e il proprio difensore di fiducia, anche attesa l'impugnazione proposta dallo stesso, la partecipazione al giudizio di appello, la articolazione di motivi e conclusioni conformi, elementi questi del tutto indicativi 2 della piena costanza e attualità del rapporto tra difensore e assistito, con conseguente conoscenza della pendenza e della vocatio in ius anche in appello per il procedimento in corso a carico del FR AN. In altri termini, nel caso in esame, ricorre un domicilio eletto divenuto inidoneo, con corretta realizzazione della notifica presso il difensore. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato dall'imputato, la notifica debba essere effettuata mediante consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 - 14/04/2022, D., Rv. 282848-02), risultando così assicurata la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772-01). Infine, occorre, comunque, considerare che la mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato non può essere desunta, sic et simpliciter, da un'eventuale irritualità della notifica, ma deve costituire oggetto di specifica allegazione di parte, supportata da ogni argomentazione utile a suffragare il relativo asserto, allegazione come già detto non ricorrente nel caso in esame ed in evidente contrasto con la nomina avvenuta a suo tempo di due difensori di fiducia, uno dei quali tra l'altro procuratore speciale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 marzo 2023.