Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
L'irregolare emissione del decreto di irreperibilità dell'imputato ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2013, n. 35241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35241 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 12/03/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 784
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 32398/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RM, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza pronunciata in data 6.6.2012 dalla corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l'a.c.r.. FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 6.6.2012 la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 27.10.2008, aveva condannato RA RM alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 477, 482, 56 e 494, c.p..
Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso personalmente il RA, lamentando i vizi di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), c.p.p., in relazione all'art. 159 c.p.p.. Rileva il ricorrente, in particolare, che, ristretto presso la casa circondariale di Genova Marassi a far data dal 30.5.2008 e condannato in contumacia nel giudizio di primo grado con la sentenza innanzi indicata, nei suoi confronti, ai fini della notifica dell'estratto contumaciale, era stato emesso, in data 28.1.2009, decreto di irreperibilità, in violazione, dell'art. 159, c.p.p., senza, cioè, disporre le prescritte ricerche, che andavano svolte nel luogo di nascita dell'imputato, della sua ultima residenza anagrafica ovvero della sua ultima dimora, in quello in cui egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale.
Tale violazione, deduce il ricorrente, ha determinato la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, effettuata, senza che ne ricorressero le condizioni di legge, presso il difensore di fiducia avv. Alberto Varano e, di conseguenza, della sentenza di secondo grado.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato, perché infondato. La denunciata irrituale adozione del decreto di irreperibilità, non ha comportato nessuna conseguenza sulla validità della sentenza di secondo grado.
Ed invero, sotto un primo profilo, va rilevato che la mancata o l'irregolare emissione del decreto di irreperibilità dell'imputato ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, come nel caso in esame, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa (cfr. Cass., sez. 3, 15/11/2007, n. 181, H., rv. 238606). Sotto un secondo profilo va rilevato che l'imputato, nonostante l'adozione del decreto di irreperibilità, è stato comunque messo in condizione di partecipare personalmente all'udienza innanzi alla corte di appello di Catanzaro, rinunciando, tuttavia, di presenziarvi.
La citazione a comparire innanzi al giudice di secondo grado, infatti, essendo stata in origine notificata fuori termine all'imputato detenuto, veniva nuovamente notificata in carcere, in data 3.5.2012, allo stesso RA per la successiva udienza del 6.6.2012, alla quale il ricorrente non partecipava per rinunzia, come aveva già fatto in relazione alla precedente udienza del 23.4.2012. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto da RA RM va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013