Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata a mezzo del servizio postale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la stessa nozione di "presentazione", cui fa riferimento l'art. 38 cod. proc. pen., appare incompatibile con strumenti che implicano la trasmissione a distanza, con la conseguenza che la presentazione di un atto a mezzo spedizione può ritenersi consentita solo nei casi espressamente previsti e specificamente disciplinati quanto alle concrete modalità attuative).
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- 1. Art. 38 c.p.p. Termini e forme per la dichiarazione di ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Chiarimenti sulla presentazione della dichiarazione di ricusazione in “modalità telematica”Accesso limitatoFabrizio Demartis · https://www.altalex.com/ · 26 agosto 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ TO - Presidente - del 08/01/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 7
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 29035/2013
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NE TO, nato a [...] al Mare l'1-10.1962;
avverso l'ordinanza in data 26-6-13 della Corte di Appello di L'Aquila. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Rotundo Vincenzo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Riello Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Letta la memoria depositata nell'interesse del NE. FATTO E DIRITTO
Ritenuto che NE TO ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 26-6-13. la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile dichiarazione di ricusazione proposta dal predetto nei confronti della dott.ssa Radaelli Chiara, Giudice del Tribunale di Chieti;
che con detto ricorso si insiste per piena validità della dichiarazione di ricusazione presentata, come nel caso di specie, con firma autenticata e a mezzo servizio postale mediante raccomandata.
Considerato che
la nozione di "presentazione" di atti, istanze, ricorsi, impugnazioni, è concetto che ontologicamente rifiuta lo strumento della trasmissione a distanza;
pertanto occorre che, qualora il legislatore ritenga mezzo idoneo di presentazione quello della cosiddetta spedizione, questa sia espressamente consentita e che siano altresì esattamente indicate la natura dello strumento all'uopo previsto e le precise modalità attuative (Sez. 6, Sentenza n. 2945 del 01/10/1996, Rv. 206357, Ferretti);
che, in applicazione di questi principi, è già stato chiarito che deve ritenersi inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata a mezzo del servizio postale (Sez. 5, Ordinanza n. 41168 del 19/09/2005, Rv. 232543, Braccini);
che, conseguentemente, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta equa - di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2014