CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19859 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL OB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2025 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 19859 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 novembre 2025 la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a OB EL con sentenza emessa dalla medesima Corte il 23 marzo 2023, irrevocabile il 20 ottobre 2023. La revoca è stata pronunciata a causa del mancato risarcimento del danno al quale il beneficio era stato subordinato ai sensi dell'art. 165 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OB EL, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale ha, promiscuamente, eccepito i vizi di violazione di legge e motivazione manifestamente illogica in merito alla impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili. Successivamente alla fissazione del termine per adempiere in quello di 16 mesi dal 1° gennaio 2024, con memoria difensiva, era stato evidenziato, innanzi al giudice dell'esecuzione, che, con sentenza n. 39/2024 del 3 luglio 2024, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Farmacia San Michele del dott. OB EL & C. s.a.s. e del socio accomandatario OB EL. La sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Salerno. Conseguentemente, il mancato versamento della somma a titolo di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere ritenuto giustificato a ragione della impossibilità di adempiere, causata, peraltro, da una iniziativa giudiziaria della stessa parte civile. EL, dunque, si era trovato nella incapacità di agire sul proprio patrimonio. La decisione impugnata ha fatto malgoverno dei principi affermati da questa Corte di legittimità in punto di impossibilità di adempiere del condannato a pena sospesa, subordinatamente all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno e non considerato quanto stabilito dall'art. 142 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2 2. Il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena pur prendendo in esame la documentazione prodotta dal difensore del condannato. A tale proposito, ha evidenziato che il reato è stato commesso da EL non già quale socio della farmacia sottoposta a liquidazione giudiziale, ma in proprio e che non era emersa la prova che il debitore avesse iniziato a risarcire il danno. Ha, tuttavia, omesso un effettivo confronto con il provvedimento giurisdizionale citato e riportato in ricorso. Si tratta della liquidazione giudiziale disposta non solo a carico della Farmacia San Michele del dott. OB EL & C. sas, ma anche del socio accomandatario OB EL. Il provvedimento ha prodotto, a decorrere dal 3 luglio 2024, ossia dopo sei mesi dall'inizio del termine di sedici mesi per adempiere, gli effetti descritti dall'art. 142 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 in base al quale (fra l'altro) «la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi». 3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi». Il giudice dell'esecuzione, pur avendo fatto riferimento al provvedimento, non ha dimostrato di averne tenuto effettivamente conto al fine di verificarne l'incidenza sulla effettiva permanenza, in capo al condannato, della capacità di disporre del proprio patrimonio. A tale fine, appare eccentrico il riferimento alla circostanza che il reato per il quale è stata riportata la condanna è stato commesso personalmente da EL e non quale socio della Farmacia. In sostanza, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della effettiva portata della sentenza prodotta dal condannato al fine di dare compiuta applicazione, nel caso di specie, al principio per cui «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere» (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, [...], Rv. 285245 - 01). 3 v( IL FUN7r TZTARIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prin 9.S?7.1211 2 9 MAG. 2026. o Difetta la verifica della incidenza della sentenza citata in funzione di tale impossibilità e del fatto che la stessa è intervenuta quando il termine assegnato per adempiere era ancora in corso, essendo decorsi sei mesi su sedici. 3. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano affinché, nella discrezionalità propria del giudice di merito, valuti l'incidenza della sentenza del 3 luglio 2024 e delle ulteriori produzioni delle parti sulla effettiva capacità del ricorrente di adempiere alla condizione alla quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 26/03/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 19859 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 novembre 2025 la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a OB EL con sentenza emessa dalla medesima Corte il 23 marzo 2023, irrevocabile il 20 ottobre 2023. La revoca è stata pronunciata a causa del mancato risarcimento del danno al quale il beneficio era stato subordinato ai sensi dell'art. 165 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OB EL, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale ha, promiscuamente, eccepito i vizi di violazione di legge e motivazione manifestamente illogica in merito alla impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili. Successivamente alla fissazione del termine per adempiere in quello di 16 mesi dal 1° gennaio 2024, con memoria difensiva, era stato evidenziato, innanzi al giudice dell'esecuzione, che, con sentenza n. 39/2024 del 3 luglio 2024, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Farmacia San Michele del dott. OB EL & C. s.a.s. e del socio accomandatario OB EL. La sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Salerno. Conseguentemente, il mancato versamento della somma a titolo di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere ritenuto giustificato a ragione della impossibilità di adempiere, causata, peraltro, da una iniziativa giudiziaria della stessa parte civile. EL, dunque, si era trovato nella incapacità di agire sul proprio patrimonio. La decisione impugnata ha fatto malgoverno dei principi affermati da questa Corte di legittimità in punto di impossibilità di adempiere del condannato a pena sospesa, subordinatamente all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno e non considerato quanto stabilito dall'art. 142 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2 2. Il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena pur prendendo in esame la documentazione prodotta dal difensore del condannato. A tale proposito, ha evidenziato che il reato è stato commesso da EL non già quale socio della farmacia sottoposta a liquidazione giudiziale, ma in proprio e che non era emersa la prova che il debitore avesse iniziato a risarcire il danno. Ha, tuttavia, omesso un effettivo confronto con il provvedimento giurisdizionale citato e riportato in ricorso. Si tratta della liquidazione giudiziale disposta non solo a carico della Farmacia San Michele del dott. OB EL & C. sas, ma anche del socio accomandatario OB EL. Il provvedimento ha prodotto, a decorrere dal 3 luglio 2024, ossia dopo sei mesi dall'inizio del termine di sedici mesi per adempiere, gli effetti descritti dall'art. 142 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 in base al quale (fra l'altro) «la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi». 3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi». Il giudice dell'esecuzione, pur avendo fatto riferimento al provvedimento, non ha dimostrato di averne tenuto effettivamente conto al fine di verificarne l'incidenza sulla effettiva permanenza, in capo al condannato, della capacità di disporre del proprio patrimonio. A tale fine, appare eccentrico il riferimento alla circostanza che il reato per il quale è stata riportata la condanna è stato commesso personalmente da EL e non quale socio della Farmacia. In sostanza, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della effettiva portata della sentenza prodotta dal condannato al fine di dare compiuta applicazione, nel caso di specie, al principio per cui «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere» (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, [...], Rv. 285245 - 01). 3 v( IL FUN7r TZTARIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prin 9.S?7.1211 2 9 MAG. 2026. o Difetta la verifica della incidenza della sentenza citata in funzione di tale impossibilità e del fatto che la stessa è intervenuta quando il termine assegnato per adempiere era ancora in corso, essendo decorsi sei mesi su sedici. 3. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano affinché, nella discrezionalità propria del giudice di merito, valuti l'incidenza della sentenza del 3 luglio 2024 e delle ulteriori produzioni delle parti sulla effettiva capacità del ricorrente di adempiere alla condizione alla quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 26/03/2026