Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
In tema di condizioni di procedibilità, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 491 comma secondo cod. proc. pen., ne consegue che il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell'atto di querela, nel caso in cui sorgano questioni sull'accertamento della sua proposizione e non risultino dagli atti elementi decisivi tali da farla ritenere omessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2013, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/11/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2719
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 17985/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS ES N. IL 30/07/1980;
avverso la sentenza n. 1159/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi a), b), d) e e);
Udito il difensore Avv. Serra Fabio che si riporta ai motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione SA CA avverso la sentenza della corte d'appello di Milano che, in data 21 febbraio 2013, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pavia del 2 dicembre 2008, ritenuta la continuazione fra tutti i delitti contestati, individuata come violazione più grave quella ascritta al capo D), rideterminava la pena in anni uno mesi uno di reclusione ed Euro 1300,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
A fondamento dell'impugnazione deduce:
1. mancanza della condizione di procedibilità. Contesta la decisione della corte con riguardo all'eccezione di mancanza di querela con riguardo ai reati sub A) e B) avanzata in sede d'appello con la presentazione motivi nuovi. Non condivide la decisione della corte che ha affermato di non poter esaminare tale doglianza trattandosi di censura non ammissibile perché relativa a punti e capi diversi da quelli indicati nell'atto di gravame presentato nel rispetto dei termini di legge. Sostiene che la corte d'appello aveva l'obbligo di disporre anche d'ufficio l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell'atto di querela, nel caso in cui sorgano questioni sull'accertamento e sulla sua proposizione;
2. errata interpretazione delle circostanze istruttorie e falsa applicazione della legge penale. Ritiene il raggiro grossolano e quindi penalmente irrilevante.
Il difensore depositava motivi nuovi con i quali insisteva nell'accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (N. 10964 del 1999 Rv. 214452, N. 1077 del 2000 Rv. 215750, N. 8678 del 2002 Rv. 220920, N. 31741 del 2004 Rv. 22927 n. 26162 del 09/03/2011 Rv. 250957 n. 31220 del 29/05/2013 Rv. 256088) in tema di condizioni di procedibilità, nel caso in cui, in sede di appello, sorga questione sull'accertamento della proposizione della querela, il giudice, se non è in possesso di elementi decisivi, deve disporre, anche di ufficio, che nel fascicolo per il dibattimento siano riversati gli atti descritti nell'art. 431 c.p.p., lett. a). Ritiene il Collegio di aderire all'indicato orientamento che ritiene che la disposizione prevista dall'art. 431 c.p.p., lett. a), che annovera tra gli atti che devono comporre il fascicolo per il dibattimento quelli relativi alla procedibilità dell'azione penale, sia una disposizione di carattere funzionale ed ordinatorio, principio a cui consegue la mancanza di un rigido limite temporale alla facoltà di produzione documentale di tali atti e l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 491 c.p.p., comma 2. Pertanto, si ribadisce che il giudicante non può esimersi dal compiere le indagini necessarie alla verifica della effettiva esistenza e ritualità della presentazione della querela. Non solo, ma un'indagine siffatta, ove la questione sulla rituale proposizione della querela sia sorta soltanto in sede di gravame, deve essere effettuata anche d'ufficio dal giudice di appello in applicazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3. L'accoglimento del primo motivo assorbe la seconda doglianza. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano altra sezione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano altra Sezione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014