Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
Integra il delitto previsto dall'art. 30 L. 13 settembre 1982, n. 646, l'omessa comunicazione alla polizia tributaria di un mutuo o di un affidamento bancario alla cui concessione corrisponda l'assunzione di un debito di pari importo per la persona condannata o sottoposta a misura di prevenzione perché indiziata di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2009, n. 31817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31817 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/04/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 782
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 40976/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA AN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 6 giugno 2006 n. 4714;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. GERACI Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 17 giugno 2003 n. 124 il Tribunale di Torre Annunziata/Castellammare di Stabia dichiarava AN AN colpevole del reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p. L. n. 646 del 1982, art. 31 commesso in Castellammare di Stabia il 1^ febbraio
1994 e il 1^ febbraio 2008 perché, condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., ometteva di comunicare all'autorità competente di aver venduto l'8 maggio 1993 un immobile al prezzo di L. 36 milioni e di aver stipulato il 21 gennaio 1997 un contratto di mutuo per la somma di L. 30 milioni;
e lo condannava alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa con la confisca del corrispettivo della vendita.
Avverso la sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo di essere assolto;
e, in subordine, chiedeva la riduzione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche.
Con sentenza del 6 giugno 2006 n. 4714 la Corte d'appello di Napoli, rigettava l'impugnazione e confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d'appello l'AN ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
violazione della L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 perché la Corte d'appello, pur aderendo al rilievo difensivo che l'immobile acquistato nel 1993 era diverso da quello acquistato nel 1997, oggetto di mutuo ipotecario, ritiene che nel 1997 siano stati ipotecati più cespiti in favore della banca mutuataria, tutti ubicati in via Partoria n. 16 e che il valore complessivo dei beni ipotecati indicato nel contratto sia di L. 95 milioni, con motivazione manifestamente illogica in quanto non vi è in atti la prova che l'immobile acquistato nel 1993 abbia fatto parte dei cespiti ipotecati nel 1997, considerando peraltro, quanto al contratto di mutuo stipulato nel 1997, che la sua natura giuridica non può costituire disposizione patrimoniale.
L'impugnazione è inammissibile.
Preliminarmente si osserva che, secondo la giurisprudenza in materia, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla L. n. 1423 del 1956, predetto art. 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. 6^, 17 dicembre 2003 n. 15107, ric. Criaco ed altro;
v., da ult., Sez. 6^, 8 marzo 2007 n. 35044, ric. Bruno e altri;
Corte cost., 5 novembre 2004 n. 321). Nella specie a AN AN, dichiarato colpevole del reato di associazione di tipo mafioso con sentenza divenuta irrevocabile il 13 febbraio 1992 e quindi soggetto nei dieci anni successivi all'obbligo imposto dalla L. n. 646 del 1982, art. 30 di comunicare alla polizia tributaria tutte le variazioni dell'entità e della composizione del patrimonio per valori non inferiore a L. 20 milioni, sono stati mossi due addebiti di omessa comunicazione: il primo, di aver venduto l'8 maggio 1993 un immobile del valore accertato di L. 36 milioni;
il secondo, di aver stipulato il 21 gennaio 1997 un contratto di mutuo di L. 30 milioni con iscrizione ipotecaria pari all'importo di L. 60 milioni.
La prima omissione era stata accertata mediante un'indagine tributaria, da cui è emerso che il prezzo di L. 10 milioni, dichiarato come corrispettivo della vendita, era inferiore a quello reale.
Il risultato dell'indagine, secondo i Giudici di merito, era ritenuto probante in difetto di qualsiasi contraria indicazione, tenendo conto, fra l'altro, che dal contratto di compravendita il prezzo risultava pagato in contanti e l'effettiva corresponsione di quella somma era perciò insuscettibile di controllo.
Solo a conferma del valore effettivo dell'immobile venduto, nella prima sentenza si rilevava che quello su cui era stata iscritta ipoteca nel 1997 era lo stesso che risultava oggetto della compravendita del 1993.
Pertanto la contestazione operata dal ricorrente, già di per sè inammissibile perché fondata su un vizio di logicità della motivazione, appare altresì manifestamente infondata. Quanto alla seconda omissione, la censura mossa dal ricorrente in base alla considerazione che il mutuo non costituiva variazione patrimoniale, soggetta come tale all'obbligo della comunicazione, appare anch'essa manifestamente infondata.
In proposito si osserva che l'obbligo di comunicazione imposto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30 costituisce una misura di prevenzione di natura patrimoniale volta a esercitare un controllo preventivo e costante sui beni dei condannati o degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o camorristico, anticipato rispetto a quello svolto con le misure, pure patrimoniali, di carattere preventivo-repressivo costituite dal sequestro e dalla confisca, al fine di accertare ogni forma di illecito arricchimento. La funzione preventiva dell'istituto si realizza con una verifica sistematica a carattere analitico, prevista dalla norma con riferimento a tutte le variazioni, non solo nell'entità, ma anche nella composizione del patrimonio, cioè riguardo tanto al valore complessivo dei beni posseduti, per l'accertamento e la verifica di liceità di ogni incremento di capitali e di beni, quanto ai singoli elementi che concorrono a formarlo e, quindi, ad ogni variazione del complesso dei capitali disponibili e dei beni posseduti, in vista dell'accertamento e del controllo di tutte le operazioni di natura economico-finanziaria compiute dall'affiliato.
Il controllo riguarda perciò qualsiasi modifica di qualche rilevanza (non inferiore all'ammontare di Euro 10.329,14) dell'assetto patrimoniale e non soltanto di quelle che comportano un effettivo incremento, ma anche di quelle in apparenza ininfluenti sull'entità del patrimonio, in quanto costituite da elementi contrapposti che entrano in compensazione, ed anche di quelle passive, che comunque incidono sulla consistenza dei beni posseduti e, quindi, sulla composizione del patrimonio, e valgono a segnalare perdite fittizie o illeciti trasferimenti di componenti attivi.
Pertanto, oltre ai finanziamenti sotto qualsiasi forma, privati o pubblici, e ai conti correnti, anche il mutuo e l'affidamento bancario, nei quali ai capitali resi disponibili corrisponde l'assunzione di debiti di pari importo, ricadono nell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 646 del 1982, art. 30; e così il mutuo ipotecario che - pur se l'ipoteca, malgrado la sua funzione di garanzia, influisce sul valore del bene su cui è iscritta in misura più o meno corrispondente all'incremento realizzato con la disponibilità della somma mutuata - incide se non sull'entità, certamente sulla composizione del patrimonio, ed è perciò soggetto al predetto obbligo di comunicazione alla polizia tributaria. A questi principi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, sicché la violazione di legge dedotta sul punto risulta palesemente insussistente.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2009