Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2002, n. 10487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10487 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
ON 04 87 /0 2 A I R 5 6 E 8 . A N 9 1 N T LO ITALIAN O / I U 4 Z / B 6 A Ī 2 R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R T R S . A I P . . G D B E A A SEZIONE QUINTA CIVILE L R I T E R D 1 A I E 3 D S 1 T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N E . E A S T N M I N A Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G. n. 6438/98 E S E Dott. Giulio Graziadei Consigliere Cron. 28090 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Ud. 12 aprile 2002 Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Ilor acconto / do- SENTENZA manda rimborso / de- sul ricorso proposto il 4 aprile 1998 da: cadenza;
CH Rappresentanze di CH IZ & C. s.a.s. in per- Società / reddito as- sona del legale rappresentante rappresentata e difesa per mandato similabile a quella da in calce al ricorso dall'avv. Natale Falduto ed elettivamente domici- lavoro autonomo domiciliata in Roma, alla via Rimini, n. 14 condizioni. ricorrente
contro
Direzione regionale delle entrate del Lazio sezione staccata di Ro- ma -in persona del suo direttore e legale rappresentante pro tempore intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- -sez. XXXIX -n. 148 del 14 maggio 1997. zio Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 2 52 proc. n. 6438/98 R.G. aprile 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Francesco Lorenti per delega dellavv. Natale Falduto, di- fensore della ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. En- nio Attilio Sepe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di 1° grado di Roma rigettava il 7 aprile 1995 il ricorso proposto dalla CH Rappresentanze di CH IZ & C. s.a.s. avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'ammini- strazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'Ilor versata dal 29 novembre 1989 al 29 maggio 1990, presentata dalla società sul fon- damento della non assoggettabilità all'imposta del reddito derivante dall'attività esercitata di agente di commercio. لاله La decisione, appellata dalla contribuente, era confermata il 23 aprile 1997 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale nel rigettare l'impugnazione osservava che il reddito delle società in ac- comandita semplice costituiva imponibile ai fini Ilor, ai sensi degli artt. 6, 3° co., e 118, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto nor- mativamente definito d'impresa. La CH Rappresentanze ricorreva per la cassazione della sentenza con due motivi e l'intimata Direzione regionale delle Entra- te del Lazio non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è affetto da due vizi, ciascuno dei quali ne comporta l'in- ammissibilità. proc. n. 6438/98 R.G. 2 In primo luogo, la procura speciale conferita dalla società in calce al ricorso per cassazione non reca l'indicazione del nome della persona che l'ha conferita e non risulta dal contenuto dell'atto d'impu- gnazione che la sottoscrizione illegibile, la certificazione della cui autografia avrebbe postulato da parte difensore l'identificazione del conferente, sia stata apposta da un soggetto al quale per la qualità ri- vestita spettasse la legale rappresentanza della parte. Dall'impossibilità di individuare colui che ha agito in nome della so- cietà e l'incertezza sulla persona del sottoscrittore e sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, che comporta l'invalidità della procura, deriva la nullità anche del ricorso per l'assenza di prova della legittimazione del difensore proponente, non essendo intervenuta neppure una ulteriore produzione che, entro i li- WN miti di cui all'art. 372 c.p.c., abbia successivamente documentato la riferibilità della qualità di legale rappresentante della società al sotto- scrittore dell'atto (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 23 aprile 2001, n. 5963, Cass. civ., sez. I, sent. 14 febbraio 2000, n. 1597; Cass. civ., sez. lav., sent. 23 maggio 1998, n. 5154). In secondo luogo, l'impugnazione avverso la sentenza della Com- missione tributaria regionale risulta proposta nei confronti della Di- rezione regionale delle entrate del Lazio sede staccata di Roma- e notificata il 4 aprile 1998 al suo direttore e legale rappresentante pro tempore. Orbene, in tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici del- l'amministrazione finanziaria sono privi di soggettività esterna, di le- proc. n. 6438/98 R.G. 3 gittimazione e di competenza in ordine al giudizio di legittimità. spettando tali soggettività e legittimazione unicamente al Ministro delle Finanze (cfr.: Cass. civ., sent. 29 gennaio 2001, n. 1217). Il ricorso per cassazione della contribuente avverso la decisione di secondo grado non doveva essere proposto, conseguentemente, nei confronti dell'ufficio che non aveva proceduto al rimborso, ma del- l'Amministrazione finanziaria centrale, ed a quest'ultima, che rap- presentava l'unico contraddittore del ricorrente, lo stesso andava no- tificato in Roma presso l'Avvocatura generale dello Stato, a norma dell'art. 11, 1° co., r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (cfr.: Cass. civ., sent. 21 gennaio 2000, n. 657; Cass. civ., sent. 25 marzo 1999, n. 2807). Né è ipotizzabile una sanatoria dell'invalidità dell'atto, perché l'erronea individuazione della parte del giudizio di legittimità non si risolve, a norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c., richiamato dall'art. 62, 2° co., d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, in una delle cause di nullità pre- viste dall'art. 164, 1° co., c.p.c., ma in un motivo originario d'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ., sent. 26 giugno 2001, n. 8714, emendabile unicamente con la tempestiva riproposizione del E 6 medesimo prima della relativa declaratoria. 8 N 5 9 . O 1 I / N A Z 4 I - /
P.Q.M.
A 6 R B R 2 T . A . L S R T I . Dichiara inammissibile il ricorso. L P U G A . E B . D I B R L Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 12 aprile A R E T A T A D I 1 I D S R 3 Il consigliere est. N E E 1 E T T S N A N E dott. Giovan A dott. Massimo Oddo Paolini S Waim E N IL CANCELLERE C1 TRIA 18 LUG. 2002 Innocenzo Battista proc. n. 6438/98 R.G.