Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
IN NO04700/01 REPU ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE accede piscite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 2503/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Cron. 10117 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Rep. 1630 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.16/01/01 MAZZACANE ConsigliereDott. Vincenzo ha pronunciato la seguente 3 SENTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 30 MAR 2001म ही LI ST, RAIA MARIA, domiciliati in ROMA PIAZZA _ CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati AMATO EUGENIO, CANCELLERIA DELLINA SAVERIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AMMINISTRATORE COND. VIA G. LEOPARDI 27, in persona dell'Amm.re pro tempore SC UG;
intimati avverso la sentenza n. 194/98 della Corte d'Appello di 2001 PALERMO, depositata il 10/03/98; 57 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato SAVERIO LI, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. r a l l i G -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO coniugi TO BE e AR RA, con atto citazione notificato il 9 febbraio 1991, di convennero innanzi al Tribunale di Palermo il OM di via G. Leopardi, n.c. 27, in Palermo, in persona dell'amministratore, GO IS, nonché quest'ultimo, in proprio, e, premesso di essere proprietari di un appartamento sito al sesto dell'edificio condominiale suddetto e dipiano essere stati costretti а dotarsi di impianto e laautonomo di riscaldamento per l'inefficienza non conformità alle prescrizioni di legge di quello centralizzato, chiesero che, previo divieto del funzionamento dell'impianto centralizzato ed accertamento e declaratoria della legittimità del distacco da essi operato e del loro diritto ad essere esonerati dal contribuire alle spese di gestione dell'impianto centralizzato, essi fossero й и risarciti delle spese sostenute per la messa in в opera dell'impianto autonomo e delle quote versate е per il consumo di carburante, del quale non avevano ч goduto. I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, contestando, in particolare, la addotta inefficienza dell'impianto 3 centralizzato e la sua non conformità alle prescrizioni di sicurezza. L'adito Tribunale respinse la domanda e la sua decisione, impugnata dai coniugi BE-RA, ha trovato conferma nella sentenza resa in data 10 marzo 1998 dalla Corte d'Appello di Palermo. In ordine alla funzionalità dell'impianto centralizzato, ha Osservato il giudice d'appello che il designato C.T.U., fondando il proprio convincimento, non già sulla certificazione rilasciata dai Vigili del Fuoco, attestante l'idoneità dell'impianto sino al 30 giugno 1994, bensì sulla sua diretta verifica, ne aveva accertato il perfetto funzionamento. Né, ad avviso della corte di merito, poteva rilevare il termine fissato dalla certificazione dei Vigili del Fuoco, . sia perché era molto probabile l'avvenuto rinnovo s u dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio M dell'impianto, sia perché il giudizio sulla " legittimità del distacco operato dagli appellanti doveva essere dato con riferimento al tempo del distacco, non già ad un tempo successivo. Ugualmente non probante doveva ritenersi la certificazione in data 17 gennaio 1990 della U.S.L. 58, che attestava l'impossibilità di funzionamento 4 dell'impianto, poiché le difformità rispetto al progetto originale rilevate dalla U.S.L. erano superate dalla successiva approvazione data dall'ISPESL, cui, su invito della stessa U.S.L., era stata presentata una nuova relazione tecnica. На, inoltre, escluso la corte distrettuale che gli appellanti avessero provato che il loro distacco dall'impianto centralizzato fosse stato, fatto, determinato dal comportamento di dell'amministratore del OM, dal momento che dal contenuto dell'unico documento al riguardo - la nota in data 23 marzo 1992 prodotto - non emergeva in alcuno modo dell'amministratore che i lavori fatti eseguire dal OM fossero consistiti nell'otturazione dei tubi che adducevano l'acqua calda dall'impianto centralizzato all'interno dell'appartamento dei coniugi BE- т RA. и щ Né l'effettiva natura dei lavori poteva dirsi е provata dal cd. foglio aggiunto al verbale д dell'udienza del 2 giugno 1992, sia perché di detto foglio non v'era traccia negli atti del fascicolo di ufficio di primo grado, sia perché, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il procuratore dei convenuti aveva contestato 5 espressamente tutto quanto eccepito e dedotto in quell'udienza dagli attori. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i coniugi BE RA, affidandosi а quattro motivi. Gli intimati, OM e IS, non hanno svolto attività difensiva. V'è memoria difensiva dei ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e 1118 cod. civ., adducendo che la Corte d'Appello ha omesso di esaminare la prima delle domande proposte, che era volta alla pronuncia del divieto assoluto di funzionamento dell'impianto centralizzato di riscaldamento fino a quando non fosse stata resa attestazione di ей funzionalità da parte della U.S.L. 58. щ La censura è priva di fondamento, perché, е ч contrariamente a quanto si ritiene dai ricorrenti, la domanda tendente al divieto di funzionamento dell'impianto centralizzato di riscaldamento dirisulta esaminata e rigettata а seguito motivazione, peraltro, diffusa. Per vero, il tema della funzionalità 6 dell'impianto centralizzato e quello della sua alle prescrizioni normative di conformità sicurezza, che costituivano oggetto delle varie censure in cui si articola il primo motivo d'appello, nell'impugnata sentenza sono affrontati e risolti con motivazione che va da fg. 3 a fg. 6 e che esamina ciascuna censura in un'ottica che, ad onta dalla mancata espressa menzione della domanda de qua, chiaramente volta ad accertare la regolarità dell'impiantofunzionalità e la centralizzato, non solo per verificare se il dagli appellanti trovasse distacco operato giustificazione nell'eventuale inefficienza dell'impianto 0 nella sua centralizzato irregolarità, ma anche al fine di statuire 1'inibizione in assoluto del suo ulteriore funzionamento. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano le violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e Gil 115 cod. proc. civ., 1 e 2 cod. proc. pen., 351 e 357 cod. pen., osservando che erroneamente la corte di merito ha ritenuto non provato l'avvenuto distacco ad opera dell'amministratore del OM sul semplice rilievo che il cd. foglio aggiunto al verbale di udienza del 2 giugno 1992 7 non risultava agli atti del processo. Al contrario, ad avviso dei ricorrenti, poiché dal verbale di detta udienza risultava depositato con certezza il cd. foglio aggiunto, il giudice di appello, ottemperando alle prescrizioni degli artt. 1 cod. proc. pen. e 357 cod. pen., avrebbe dovuto denunciare la sparizione del foglio o, quanto meno, avrebbe dovuto invitare gli appellanti a produrne copia, senza, peraltro, trascurare che la prova dell'assunto degli appellanti poteva essere tratta dalla consulenza tecnica d'ufficio dagli stessi proposta con detto foglio. Da ultimo, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza di questa Suprema Corte (sent. n. 10214/1995; sent. n. 10723/1993) che, in applicazione degli artt. 1118 e 1460 cod. civ., ritiene legittimo il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento operato dal singolo й condomino, a condizione che lo stesso continui а и concorrere alle spese di conservazione в и dell'impianto e non anche a quelle di gestione di ж esso. Osserva la Corte che le due censure in cui il motivo si articola sono entrambe inammissibili. La doglianza volta a censurare la parte della 8 motivazione che esclude l'avvenuto distacco ad opera dell'amministratore del OM trascura di considerare che le ragioni della statuizione in sono compiutamente esposte dalla corteesame territoriale nel corso dell'esame della nota in data 23 marzo 1992, che, provenendo direttamente dall'amministratore condominiale, costituiva il documento decisivo al fine di provare l'assunto mentre il cd. foglio aggiunto degli appellanti, era che un atto difensivo degli altro non appellanti, che, per quanto è dato di comprendere dal motivo in esame, si sarebbe limitato a proporre l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio. Orbene, i ricorrenti, mentre si astengono dal censurare la parte decisiva e fondamentale della motivazione, da sola idonea а giustificare la statuizione in esame, preferiscono indugiare nella critica della parte relativa ad un documento non й decisivo, essendo evidente che, avendo la Corte и d'Appello esclusa la fondatezza della domanda sulla в е base del solo esame della nota in data 23 marzo с у disposizione della consulenza tecnica1992, la d'ufficio si rendeva superflua. Ugualmente inammissibile è la questione posta la seconda censura, poiché essa non risulta con 9 essere stata mai proposta nella fase di merito. L'inammissibilità della questione come nuova risulta ancor più evidente quando si consideri che, alla luce del principio di diritto cui si ispira la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, sarebbe necessario svolgere indagini di fatto volte ad accertare che dal distacco operato dai ricorrenti non siano derivati pregiudizi per il corretto funzionamento dell'impianto condominiale (cfr., in particolare, Cass., 12 novembre 1997, n. 11152). Col terzo motivo i ricorrenti, dolendosi di violazione degli artt. 115 e 116 L. 23 gennaio del D.P.R. 31 luglio 1980,1978, n. 72 e n. 619, adducono che erroneamente l'impugnata sentenza esclude che possa attribuirsi valore di accertamento negativo all'attestazione dell'U.S.L. 58, non potendosi ritenere che tale atto, esplicitamente attestante che "l'impianto non può funzionare", potesse essere superato dalla sola certificazione positiva dell'ISPESL. In vero, chiariscono i ricorrenti, la U.S.L. 58, oltre ad invitare il OM а presentare all'ISPESL una relazione, aveva rilevato una serie di carenze nell'impianto, sicché l'invito а presentare la relazione a detto istituto era stato 10 rivolto solo al fine di consentire allo stesso di esercitare un controllo rientrante nelle proprie funzioni, esercitate nell'ambito della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori e dei criteri di sicurezza per gli stessi. Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, l'avere attribuito all'approvazione data dall'ISPESL valore tale da superare la certificazione negativa di funzionalità precedentemente resa dalla U.S.L. 58 equivaleva a ritenere che detta U.S.L., cui, ai sensi della L. 23 gennaio 1978, n. 72, era stato demandato il compito degli accertamenti relativi alla sicurezza degli impianti a combustione, avesse delegato l'esercizio della propria funzione all'ISPESL. La censura non può essere condivisa. L'interpretazione che del contenuto dell'atto in data 17 gennaio 1990 della U.S.L. 58 danno i ricorrenti è erronea, poiché, contrariamente а èquanto essi sostengono, dalla lettura di esso consentito ritenere che, secondo la U.S.L. 58, le rilevate carenze dell'impianto potevano essere superate mediante l'approvazione della nuova progettuale da parte dell'ISPESL,relazione 11 che quelle carenze presupposto nell'evidente competenze di detto interessassero solo le correttamente trattaIstituto. Con la conseguenza, dalla corte di merito, che, una volta approvata dall'ISPESL la nuova relazione progettuale, la valutazione negativa data con l'atto del 17 gennaio 1990 restava superata. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., adducendo che la motivazione dell'impugnata sentenza contraddittoria nella parte in cui, per sostenere l'irrilevanza del fatto che i VV.FF. avevano autorizzato l'esercizio dell'impianto centralizzato solo fino al giugno 1994, ritiene, da una parte, probabile che l'autorizzazione fosse stata rinnovata e, dall'altro, certo che ciò si fosse già verificato e che, peraltro, fosse documentalmente provato. Peraltro, soggiungono i ricorrenti, non avendo posto a fondamento di tale convincimento una prova documentale, la Corte d'Appello è incorsa in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. La censura è inammissibile, poiché i ricorrenti censurano l'altra ratio posta dalla Corte non 12 d'Appello a fondamento della decisione. Per vero, 1'irrilevanza del limite temporale apposto all'autorizzazione dei VV.FF. è stata ritenuta dal giudice d'appello anche in virtù della che la legittimità del distaccoconsiderazione 80000 operato dai ricorrenti doveva essere valutata solo 330000 con riferimento alla data del distacco, che ricadeva certamente nel periodo di tempo nel quale лофт 1:24, 11 vigeva l'autorizzazione data dai VV.FF. 4567 41.32 Orbene, poiché tale ratio è da sola idonea a Рост 1200 182.43 sorreggere la statuizione impugnata, risulta evidente l'inammissibilità della censura. Conclusivamente, il ricorso va respinto, senza, tuttavia, alcun provvedimento Alle spese di lite, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, addì 16 gennaio 2001, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. ё Рижний H ungh e enti r Ph Grapoliter CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27.6.2011 delle Entrate di Roma 2 il GITATO "MAR. 2001" serie 4 al n. 33268 versate € 182.43 3 apposta in calce alla copia autentica IL CANCELLIERE C Roma (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)