Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1997, n. 1250
CASS
Sentenza 28 ottobre 1997

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Sussiste il delitto di falso ideologico in atto pubblico nel caso in cui il notaio, dinanzi al quale è stata stipulata una donazione, scrive che l'importo della liberalità, concordato in una determinata somma, viene contestualmente pagato in "valuta legale", e ciò non corrisponde alla verità poiché esso è stato soddisfatto con altra modalità (Fattispecie in cui al donatario era stato in precedenza consegnato un libretto di risparmio al portatore; in motivazione la Corte ha ribadito che tale libretto di deposito non è equiparabile alla "valuta legale", cioè alla moneta, essendo un semplice documento di legittimazione che attribuisce al portatore esclusivamente la legittimazione a riscuotere la somma depositata e non anche la titolarità del credito).

Affermare in un rogito notarile, contrariamente al vero, che il bene giuridico trasferito è rappresentato da una somma di denaro significa per ciò solo prospettare una situazione autonomamente produttiva di effetti giuridici rilevanti. (In motivazione la Corte ha pertanto escluso che potesse invocarsi per escludere la responsabilità dell'imputato l'inidoneità del fatto a ledere la funzione probatoria dell'atto ovvero l'ipotesi del reato impossibile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1997, n. 1250
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1250
    Data del deposito : 28 ottobre 1997

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