Sentenza 28 ottobre 1997
Massime • 2
Sussiste il delitto di falso ideologico in atto pubblico nel caso in cui il notaio, dinanzi al quale è stata stipulata una donazione, scrive che l'importo della liberalità, concordato in una determinata somma, viene contestualmente pagato in "valuta legale", e ciò non corrisponde alla verità poiché esso è stato soddisfatto con altra modalità (Fattispecie in cui al donatario era stato in precedenza consegnato un libretto di risparmio al portatore; in motivazione la Corte ha ribadito che tale libretto di deposito non è equiparabile alla "valuta legale", cioè alla moneta, essendo un semplice documento di legittimazione che attribuisce al portatore esclusivamente la legittimazione a riscuotere la somma depositata e non anche la titolarità del credito).
Affermare in un rogito notarile, contrariamente al vero, che il bene giuridico trasferito è rappresentato da una somma di denaro significa per ciò solo prospettare una situazione autonomamente produttiva di effetti giuridici rilevanti. (In motivazione la Corte ha pertanto escluso che potesse invocarsi per escludere la responsabilità dell'imputato l'inidoneità del fatto a ledere la funzione probatoria dell'atto ovvero l'ipotesi del reato impossibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1997, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 28.10.1997
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Foscarini " N. 1393
3. " Giovanni Badia " REGISTRO GENERALE
4. " Renato L. Calabrese " N. 46183/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI TA a Varese l'11 maggio 1947, e NA DO, nato a [...] il 19 novembre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 18 settembre 1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza;
Sentiti, per IG DO, i difensori avv.ti Luigi Colaleo e Marcello Gallo;
OSSERVA
ME NC e IG DO vennero tratti a giudizio per rispondere, la prima, del delitto di cui all'art. 643 c.p., per avere, al fine di procurarsi un profitto, abusando dello stato di infermità psichica di BA Giuseppina, indotto quest'ultima a prelevare da un libretto bancario al portatore la somma di L. 12.336.218 e a consegnargliela "sine causa"; l'altro, del delitto di cui agli artt.476-479 c.p., per avere formato nell'esercizio delle sue funzioni di notaio un atto pubblico di donazione moda le attestante falsamente che l'importo di detta donazione veniva in sua presenza e vista ritirato in valuta legale dalla donataria ME NC: fatti avvenuti in Varese, rispettivamente il 18 e 19 novembre 1982.
Con sentenza del 12 ottobre 1989 il Tribunale di Vare se affermò la responsabilità penale degli imputati, condannandoli alle pene di giustizia.
Ritennero quei giudici accertato che la ME, non soddisfatta del compenso di otto milioni promessole dall'anziana madre dell'incapace, OP IA, per l'opera di assistenza che avrebbe dovuto prestare in favore della BA, il giorno precedente la stipula del rubricato atto di donazione modale aveva accompagnato costei presso il Credito Varesino inducendola ad estinguere un libretto di risparmio alla stessa intestato e a riversarne l'importo di circa venti milioni su tre assegni circolari a proprio nome. Con tali somme, lo stesso giorno, presso il Nuovo Banco Ambrosiano, aveva acceso un nuovo libretto di risparmio intestato a sè medesima, di poi estinto, nel giro di Pochi mesi, per il pagamento di debiti esclusivamente personali e non per le necessità della BA, deceduta il 22 maggio 1983, all'età di 53 anni, per cirrosi epatica conseguente all'abuso di sostanze alcooliche.
Quanto alla posizione del notaio, era risultato che in occasione della redazione dell'atto pubblico non vi era stata alcuna dazione di danaro tra le parti contraenti, ma soltanto "l'esibizione" d'un libretto bancario.
E i surriferiti comportamenti integravano senz'altro, sotto ogni aspetto, gli estremi dei delitti rispettivamente con testati. Il giudizio di appello si è concluso con la sentenza in dicata in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado. Alle doglianze formulate dalla ME (nessuno aveva mai parlato di un compenso limitato a soli otto milioni;
non vi era stata alcuna attività di induzione;
le somme portate dal libretto erano state liberamente trasferite dalla BA, con la pena consapevolezza della OP, quale corrispettivo dell'assunto onere di assistenza) la corte di Milano ha risposto che le risultanze processuali andavano intese nel senso che ferma intenzione della OP - che nella vicenda aveva svolto un ruolo decisionale di tutto rilievo - era stata quella di cedere alla ME, ma solo in via fiduciaria, il libretto di risparmio della figlia, con l'intero importo di venti milioni ivi versato, perché l'imputata potesse con esso far fronte alle spese occorrenti per la concordata assistenza;
che ben diversi erano gli effetti di una cessione del libretto in via fiduciaria (che avrebbe consentito, in caso di ripensamento delle interessate o di inadempienza degli obblighi assunti, da parte dell'imputata, il blocco dei prelievi sul libretto o la richiesta di immediata restituzione del medesimo), rispetto all'estinzione di tale documento e alla definitiva appropriazione delle relative somme da parte della ME;
che pertanto nell'accesso in banca del 18 novembre 1982 e nelle operazioni bancarie che ne erano con seguite andavano sicuramente individuati gli estremi del delitto di circonvenzione di persone incapaci.
Quanto al delitto di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata, ha ribadito la corte la oggettiva inequiparabilità del libretto di risparmio - che aveva formato oggetto del rogito 19 novembre 1982 - alla valuta legale menzionata nell'atto di donazione e che il notaio aveva attestato di avere visto ritirare dalla ME.
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. La ME lamenta vizi motivazionali, travisamento dei fatti e mancata rinnovazione del dibattimento, addebitando ai giudici d'appello di non avere valutato adeguatamente gli elementi emersi in processo, confluenti invece alla conferma delle proprie tesi, non esclusa quella che la BA non era persona incapace di intendere e di volere ne' tale appariva all'esterno. Nell'interesse di IG DO, anche a mezzo di moti vi aggiunti, illustrativi di quelli originari, si deduce:
- erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di falso ideologico in atto pubblico, ipotesi di reato che, nella specie, andava invece esclusa, stante - da un lato - la piena equiparabilità, come mezzo di pagamento, tra libretto di risparmio al portatore e valuta legale, e - dall'altro - la mancata compromissione della destinazione del documento a fini probatori;
- violazione dell'art.49 c.p., a ragione della non ravvisata innocuità e inutilità del falso;
- vizio di motivazione in riferimento al dolo necessario per la configurabilità del falso ideologico in atto pubblico. Osserva la Corte che il ricorso della ME è, per quanto di ragione, fondato.
Non compete alla Corte di Cassazione l'esame del modo come si è svolto il fatto che deve dar luogo all'applicazione della legge penale. Ma non può esserle sottratta la doverosa critica delle argomentazioni adottate dal giudice di merito per giustificare il proprio convincimento, in quanto la critica può condurre al rilievo del vizio della motivazione.
E il vizio di motivazione della sentenza si configura tanto nel vecchio come nel nuovo codice di procedura penale anche quando il giudice di merito trascuri o disattenda elementi che abbiano invece un chiaro e inequivocabile carattere di decisività, nel senso che se fossero stati tenuti presenti e logicamente considerati avrebbero potuto importare una decisione del tutto diversa da quella adottata. Ora, nel caso in esame, pur rimanendo entro i limiti rigorosi della cennata competenza, è dato senz'altro cogliere il segnalato vizio: non con riferimento alla ritenuta deficienza psichica della BA e alla conoscenza di essa da parte dell'imputata (sul Punto l'impugnata decisione è congruamente motivata e vanamente Contestata dalla ricorrente con considerazioni d'ordine meritale), ma per ciò che attiene alla questione fondamentale che la causa presentata, vale a dire quella relativa alla sussistenza d'una azione induttiva con abuso dell'altrui condizione di infermità psichica. Sul punto, invero, il giudizio della corte di merito è sicuramente manchevole. Poiché esso rappresenta la risultante della valutazione di alcuni soltanto degli elementi probatori e non pure di altri, assolutamente ignorati anche se decisivi.
Va subito detto che le conclusioni cui pervengono i giudici d'appello in tanto si giustificano sotto il profilo logico, in quanto si dia per scontata - quale indefettibile premessa fattuale - la circostanza che la OP era rimasta del tutto all'oscuro delle operazioni bancarie compiute presso il Credito Varesino il giorno 18 novembre 1982, cioè a dire del fatto che la ME aveva già intascato e reso propria l'intera somma di venti milioni depositata sul libretto intestato alla figlia.
Giacché solo dando per certa tale ignoranza hanno senso le argomentazioni svolte nella impugnata decisione, come del resto anche quelle, di tenore parzialmente diverso, su cui poggia la pronuncia di condanna resa in primo grado.
Senonché la citazione completa, nella sentenza impugnata, di tutti gli elementi di fatto emersi in processo, nonché dei motivi d'appello e della pronuncia del tribunale - che riporta ai pieni poteri di cognizione e valutazione di questa se de di legittimità l'intera materia relativa al momento fattuale ed al thema decidendum - consente di affermare che ne' i giudici d'appello ne quelli di primo grado si sono accorti delle seguenti circostanze, pure acquisite agli atti, e cioè:
- che il libretto bancario di risparmio che, concordemente, si dice "esibito" in sede di stipula dell'atto di donazione modale non poteva essere quello intestato alla BA, per la semplice ed evidente ragione che questo era stato estinto il precedente giorno 18 novembre 1982;
- che doveva trattarsi, quindi, del libretto di risparmio acceso nella stessa giornata del 18 novembre presso il Nuovo Banco Ambrosiano a nome della ME;
- che dinanzi al notaio rogante, il successivo 19 novembre, era presenta anche la OP;
- che anzi, quest'ultima, secondo quanto attesta la sentenza di primo grado, era stata essa stessa a dichiarare di avere consegnato alla ME, nel proprio appartamento e nel medesimo giorno della redazione dell'atto pubblico, il libretto di poi "esibito" dinanzi al notaio.
Tali elementi non sono stati, come detto, per nulla presi in considerazione dai giudici di merito. Ed invece avrebbero dovuto essere valutati, dal momento che da essi poteva logica mente ricavarsi che la OP, in realtà, era stata consenziente alle operazioni bancarie del 18 novembre 1982 o, quanto meno, che le aveva ratificate;
il che, all'evidenza, si prestava a valutare positivamente la tesi difensiva dell'imputata, secondo cui gli accordi presi per l'opera di assistenza da prestare erano quelli da essa sempre indicati e che, quindi, non già con azione di colpevole induzione, ma con il "consenso consapevole" delle controparti (madre e figlia) le era stata attribuita l'intera somma di venti milioni appartenente alla BA, quale corrispettivo degli assunti oneri di assistenza, e che la donazione modale era stata confezionata per la minore somma di otto milioni per ragioni di ordine meramente fiscale. E va da sè che, in questa diversa prospettiva, altra doveva essere la sede (quella civile) deputata a conoscere del comportamento posto in essere dalla odierna imputata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, s'impone l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della corte milanese, per nuovo esame sul punto ora illustrato. A diversa conclusione deve invece pervenirsi per ciò che attiene al ricorso IG, che è infondato in tutte le sue articolazioni.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la qualità di atti fidefacienti deriva ai documenti pubblici, oltre che per la provenienza da un pubblico funzionario qualificato, anche per gli speciali caratteri del fatto da essi documentato ed ancora per la forma e il contenuto dell'atto stesso, per cui l'essenza del documento viene a imporsi con un principio di verità assoluta relativamente a fatti compiuti o avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui verificati.
Alla stregua di tale principio va affermato che sussiste il delitto di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata nel caso in cui il notaio, dianzi al quale è stata stipulata una donazione, scrive che l'importo della liberalità, concordata in una determinata somma, viene contestualmente pagato in "valuta legale", e ciò non corrisponde alla verità poiché esso è stato soddisfatto con altra modalità.
Nel caso in esame, tale è stata indubbiamente la condotta realizzata dal notaio rogante.
Deve infatti negarsi ogni validità alla riproposta equazione "valuta legale libretto di risparmio".
Valuta legale sta indiscutibilmente a significare "moneta", che costituisce il mezzo (per l'appunto) legale di estinzione delle obbligazioni "di danaro" o c.d. "pecuniarie" (cfr. art.1277 c.c.;
D.L. n.2325/27, n.1293/35 e n.1745/36). Tutt'altra cosa è il libretto di risparmio che, d'altro canto, anche quando sia nominativo pagabile al portatore, ha solo la funzione di documentare l'avvenuto deposito della somma in esso indicata, nel senso che attribuisce al portatore unicamente la legittimazione a riscuotere tale somma e non anche la titolarità del credito che l'eseguito deposito fa sorgere nei confronti della banca (Cass. Civ. Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2467, cui si richiamano, sul punto, tutte le successive decisioni).
Resta così assodato che nella redazione dell'atto pubblico l'imputato ha affermato falsamente come avvenuto alla sua presenza un fatto (pagamento in valuta legale, cioè con danaro), che invece non si è verificato.
Nè può fondatamente sostenersi, come pure è stato fatto dal ricorrente, che "la sola difformità del bene donato" non è idonea a ledere la funzione probatoria dell'atto de quo in relazione allo specifico contenuto per cui esso era stato formato, in ipotesi di eventuale contestazione, rivalsa o controversia.
Anche ad ammettere che solo nella funzione probatoria della rappresentazione possa individuarsi un'attitudine offensiva del falso (ma ciò non è, identificandosi l'oggetto giuridico dei reati di falso dalla giurisprudenza prevalente, unicamente nella fede pubblica: cfr/, da ultimo, Sez. V, 21 novembre 1996, n. 9950, Meloro ed altri), va osservato che affermare in un rogito notarile, contrariamente al vero, che il bene trasferito è rappresentato da una somma di danaro, significa per ciò solo prospettare una situazione autonomamente produttiva di effetti giuridici rilevanti (Sez. III, 8 giugno 1964, Bartolomei;
Sez. V, settembre 1967, Albenzio).
E con tale ultimo rilievo resta anche escluso che possa utilmente invocarsi dal ricorrente l'art.49 c.p., ossia l'ipotesi di reato impossibile. Questa ricorre - com'è noto - ogni qualvolta il reato non possa verificarsi o per inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto: e tali caratteristiche, per quanto poco innanzi detto, non si confanno minimamente alla fattispecie in esame. Va rilevato, infine, che la sentenza impugnata non può essere censurata neppure sotto il residuale profilo della valutazione dell'elemento psicologico del reato, una volta precisato che il dolo, nei reati di falso in atto pubblico, si identifica nella coscienza e nella volontà della falsità dell'attestazione.
Pertanto, era del tutto irrilevante il fatto che l'imputato avesse agito senza intenzioni fraudolente o con l'intima persuazione di non produrre alcun documento. Tali profili so no estranei alla falsità in oggetto, essendo sufficiente che dalla falsa dichiarazione possa derivare pericolo alla pubblica fede, unico bene giuridico protetto - come già precisato - dalla norma incriminatrice.
Considerazioni di mero fatto sano, poi, quelle che attribuiscono alla condotta del prevenuto a "svista letterale" o a "semplice leggerezza", mentre del tutto appagante è l'argomentazione dei giudici di merito, laddove sostengono che l'imputato, quale persona qualificata, aveva avuto piena consapevolezza del disvalore della propria condotta, come attestato anche dal comportamento processuale, inizialmente volto a sostenere che oggetto della donazione era stata una somma di danaro e di non avere assistito al trasferimento del cennato libretto di risparmio.
Il ricorso del IG va pertanto rigettato, con il carico degli ulteriori oneri patrimoniali. La Sanzione pecuniaria, valutata la fattispecie, può essere determinata nella somma di L. 500.000.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di ME NC con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Rigetta il ricorso di IG DO, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1998