Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
Il proprietario di una costruzione che intenda avanzarla in appoggio o in aderenza a quella del vicino per evitare di doverla arretrare, in conseguenza della normativa applicabile sulle distanze tra edifici, deve osservare il regolamento edilizio applicabile nella zona interessata, e vigente non già al momento della costruzione che già esiste, bensì al momento della realizzazione dell'aumento di volumetria della stessa, configurante a tal fine nuova costruzione, indipendentemente dalla sua utilizzabilità a fini abitativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1999, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MI TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10298/96 proposto da
NE IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Simeto n. 4, presso la Dott. Claudia De Murtas, difesa dagli Avv.ti Raffaele Inzillo e Giacomo Saccomanno come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
AR MI e AR AN.
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 184/96 del 5.2/23.3.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.10.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Giacomo Saccomanno.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 17.8.1981, CH e NI VA convenivano AM NE davanti al Tribunale di Palmi al fine di sentirla condannare alla demolizione di un fabbricato sito in Malicucco per la parte antistante la preesistente casa di loro proprietà e fino a raggiungere la distanza legale di m. 6.60, in applicazione dell'art.17 L. n. 765 del 1967, in relazione all'altezza del fabbricato della convenuta. Precisavano gli attori che il loro preesistente fabbricato era costituito nella parte principale da un edificio sito ad una distanza compresa fra m. 3 e m.
3.50 dal confine, e da un antistante vano autonomo, adibito a gabinetto, costruito a ridosso del muro di cinta.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda, contestando l'applicazione nella specie del citato art. 17 L. 765/67; proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la demolizione del vano, a suo giudizio arbitrariamente costruito dagli attori ""ccupando parte del muro di cinta da lei eretto""
Il Tribunale accoglieva la domanda dei VA e condannava la NE alla demolizione del suo fabbricato nella parte frontistante le costruzioni degli attori fino al rispetto della distanza di m.
6.60 dai fronti di ciascun corpo di fabbrica (edificio e vano gabinetto). Rigettava la domanda riconvenzionale della NE, che condannava alle spese del giudizio.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che rigettava l'impugnazione della NE. Su ricorso di quest'ultima, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12449 del 21.1/20.11.1991, in accoglimento dei primi tre motivi, cassava l'impugnata sentenza, in base al suo consolidato indirizzo giurisprudenziale che parifica le norme regolamentari disciplinanti le distanze tra costruzioni su fondi finitimi alle disposizioni del codice civile che le richiamano (come appunto l'art. 873) con l'effetto: che devono rientrare nella scienza ufficiale del giudice;
che vanno applicate se vigenti al momento della decisione;
e che anche una costruzione realizzata in violazione alla normativa all'epoca vigente non può considerarsi illegittima se rispondente alla normativa locale vigente al momento della decisione. Da ciò la prescrizione al giudice di rinvio di procedere al riesame della questione "al fine di accertare se l'edificio costruito dalla NE rispetti (o no) la distanza fra costruzioni che il citato Piano Regolatore Generale prescriva, con riguardo alle stesse circostanze di fatto rispetto alle quali era stata ritenuta l'inosservanza di quelle prescritte dall'art. 17 L. n. 765/1967". I VA provvedevano alla riassunzione del giudizio davanti alla COrte di Appello di Catanzaro che, con sentenza n. 184/96 del 5.2/23.3.1996, rigettava l'appello della NE, confermando la decisione del Tribunale di Palmi.
Per quel che ancora interessa in questa sede, riteneva la corte di rinvio che anche in base alle disposizioni del vigente Piano Regolatore di Melicucco la costruzione della NE risultava illegittima. Infatti tale Piano Regolatore, approvato dalla Giunta Regionale Calabria il 12.12.1991, prevedeva nella zona interessata dai fabbricati delle parti (di completamento B1) la distanza delle costruzioni dal confine di m. 5 e la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate di edifici antistanti. L'eventuale applicazione di tale normativa sarebbe stata più penalizzante per la NE, sicché, risalendo la costruzione ad epoca sicuramente anteriore a quelle dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari e non potendosi andare oltre i limiti della domanda, non restava altro che confermare la decisione del Tribunale di Palmi.
Riteneva inammissibile la richiesta della NE di riconoscere, in base al principio della prevenzione, il suo diritto, in alternativa alla demolizione, di effettuare la costruzione in aderenza al manufatto sul confine ovvero l'abbassamento dell'altezza del fabbricato, nella parte prospiciente la parete finestrata dell'edificio VA in modo da legittimare la reale distanza esistente fra i due fabbricati, atteso che si trattava di domande nuove inammissibili in appello. Escludeva, infine, che la disposta demolizione non potesse essere eseguita per ragioni tecniche o giuridiche.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la NE in base a tre motivi.
Gli intimati VA non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 871, 872, 873 c.c., e dell'art. 17 legge 17.8.1942 n.1150, art. 41 quinquies, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata applicazione della sopravvenuta nuova regolamentazione edilizia, vigente al momento della pronuncia giudiziale, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Si assume che la Corte di rinvio, disattendendo quanto disposto dalla Corte di Cassazione, e senza procedere ad alcuna istruzione, avrebbe ritenuto, da un lato, l'esistenza del P.R.G. del comune di Melicucco, e dall'altro non avrebbe applicato tale strumento ne' avrebbe accertato se lo stesso consentiva la costruzione in aderenza sul confine, richiamando soltanto un semplice certificato parziale prodotto dalla difesa dei VA.
2. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla ricorrente nel giudizio di primo e secondo grado e, comunque, rilevabile d'ufficio vertendosi in materia di applicazione di norme, in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c.. Si sostiene che la Corte di rinvio avrebbe completamente omesso di trattare la questione rilevante della non applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 17 l. 765/67 per l'entrata in vigore del sopravvenuto strumento urbanistico, che consentiva la costruzione in aderenza, ed avrebbe affermato due principi contrastanti.
1.2. I motivi (primo e secondo), da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
La Corte di rinvio, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, ha affermato che il giudizio non poteva prescindere dall'accertamento del punto relativo alla conformità, o meno, della costruzione NE alle norme sulle distanze del P.R.G. di Melicucco, nel frattempo entrato in vogore, e dall'indispensabile acquisizione cognitiva di tale fronte normativa, che poteva essere effettuata d'ufficio, ovvero, come era avvenuto nel caso specifico, mediante idonea documentazione prodotta dai VA (peraltro non contestata nella sua provenienza e nel suo contenuto). Dopo aver accertato che la costruzione della NE era illegittima anche in base alla nuova normativa stabilita dal Piano Regolatore Generale del Comune di Melicucco, la Corte di rinvio ha aggiunto che, poiché la sopraggiunta normativa regolamentare era più restrittiva (in quanto stabiliva la distanza di m. 5 dal confine e di m. 10 tra pareti finestrate di edifici frontistante), bisognava applicare la norma più favorevole vigente (art. 17 L. 765/1967) al momento della costruzione, per cui andava confermata la decisione del Tribunale che tale norma aveva applicato.
La correttezza dell'iter logico argomentativo seguito dal giudice del rinvio trova conferma nei principi elaborati in materia da questa Corte, allorché ha affermato che:
A) Le norme dei regolamenti comunali edilizi e dei piano regolatori sono, per effetto del richiamo degli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme contenute nello stesso codice in materia di distanze tra costruzioni (Cfr. fra le tante: Cass. 3.12 1991 n. 12918; 29.3.1989 n. 1517), e il problema della conoscenza di tali disposizioni, che il giudice è tenuto ad applicare,
indipendentemente da un'attività assertiva o probatoria delle parti;
è analogo a quello delle norme del codice civile;
sicché il giudice cui sia ritualmente resa nota l'esistenza di normativa locale in tema di distanze legali, deve acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale, o attraverso la collaborazione delle parti (non soggetta alle norme sull'attività probatoria documentalmente: Cass.16.6.1992 n. 7367; 28.2.1985 n. 1743) ovvero attraverso la richiesta di informazioni ai comuni (Cass. 18.2.1987 n. 1755; 28.1.1987 n. 777). B) In materia di violazione delle norme dettate per il rispetto delle distanze tra costruzioni, nel caso di successione nel tempo di norme edilizie, nell'ipotesi che le nuove norme siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte, con la conseguenza che qualora la costruzione risulti illegittima anche alla stregua della disciplina sopravvenuta, non può ordinarsi l'arretramento in misura maggiore di quella necessaria ad assicurare il rispetto della precedente prescrizione vigente al momento in cui la costruzione fu realizzata (Cass. 13.4.1995 n. 4267; 2.12.1994 n. 10351; 20.4.1994 n. 3737; 3.9.1991 n. 9348). Infine nessuna affermazione di principi contrastanti è dato ravvisare nella pronuncia del giudice del rinvio allorché ha escluso che la NE (onde evitare l'arretramento) potesse costruire in aderenza (o in appoggio) al manufatto dei VA esistente sul confine, osservando che ciò non era possibile alla stregua del quadro normativo risultante dal sopravvenuto P.R.G. di Melicucco, che imponeva la distanza di m. 5 dal confine. Invero correttamente in questa ipotesi (a differenza di quella riguardante la costruzione già realizzata e pertanto soggetta alla disciplina più favorevole dell'art. 17 L. 765/1967) il giudice di merito ha fatto riferimento al P.R.G., trattandosi della realizzazione di un nuovo manufatto (in aderenza), come tale soggetto alla disciplina dello strumento urbanistico nel frattempo entrato in vigore.
Invero qualsiasi modificazione della volumetria di un fabbricato che comporti l'aumento della sagoma di ingombro, che incida direttamente sulla situazione di distanza tra gli edifici esistenti, indipendentemente dalla sua utilizzabilità ai fini abitativi, integra nuova costruzione come tale soggetta all'osservanza delle sopravvenute norme del regolamento edilizio (Cass. 24.6.1996, n. 5828; 6.12.1995 n. 12582).
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2908 c.c., 161 c.p.c., in relazione alla normativa sismica (legge 2.2.1974 n. 64), all'art. 12 della legge n. 47/85 e all'art. 360 n. c.p.c., per impossibilità materiale e tecnica di esecuzione della sentenza impugnata, omessa motivazione e pronuncia su tali punti essenziali. Si afferma che la corte di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili perché nuove le domande di costruzione sul confine e di abbassamento dell'edificio, senza considerare che si trattava di diversa configurazione dei fatti costitutivi e dell'oggetto del giudizio. Inoltre erroneamente le avrebbe ritenute infondate nel merito senza dire perché non era consentita la costruzione sul confine ovvero l'abbassamento del fabbricato. Infine semplicemente avrebbe disatteso la prospettata non eseguibilità tecnica e giuridica della demolizione, ritenendo che si trattava di "difficoltà esecutive", senza accertare se in base alla legge asismica tale arretramento era possibile.
3.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
Quanto alle domande di estendere la costruzione fino al confine ovvero di abbassare l'altezza dell'edificio (in alternativa all'abbattimento), l'impugnata sentenza ha spiegato perché esse erano nuove e, quindi inammissibili ex art. 345 c.p.c., in quanto comportavano, attraverso la immutazione dei fatti giuridici, un tema di indagine nuovo fondato su presupposti del tutto diversi da quelli dedotti nel precedente grado di giudizio.
L'impugnata sentenza ha pure spiegato come le suddette questioni neppure se intese come eccezioni erano fondate, atteso che la costruzione in aderenza o in appoggio al manufatto sul confine non era consentita, in quanto la previsione nel P.R.G. di Melicucco di un distacco di cinque metri degli erigendi fabbricati dal confine in deroga al principio della prevenzione (secondo il costante insegnamento di questa Corte: cfr. fra le tante da ultimo: Cass.20.4.1996 n. 3769; 11.4.1996 n. 3397); mentre l'abbassamento dell'altezza del fabbricato nella parte prospiciente la parete finestrata dell'edificio dei VA era inutile, prescrivendo il P.R.G. la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate frontistanti.
Con giudizio di fatto, congruamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici, perciò insindacabile in questa sede di legittimità, la corte di merito ha infine rilevato che non sussisteva alcun ostacolo tecnico o giuridico in ordine all'esecuzione della disposta demolizione, poiché i prospettati impedimenti si risolvevano in mere difficoltà esecutive e/o maggiori oneri economici, che non impedivano l'attuazione dell'intervento nel rispetto anche della normativa asismica.
4. Il ricorso va, quindi, rigettato.
Nulla in ordine spese del giudizio poiché gli intimati non si sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 15 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1999