Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1999, n. 1564
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Sentenza 24 febbraio 1999

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Il proprietario di una costruzione che intenda avanzarla in appoggio o in aderenza a quella del vicino per evitare di doverla arretrare, in conseguenza della normativa applicabile sulle distanze tra edifici, deve osservare il regolamento edilizio applicabile nella zona interessata, e vigente non già al momento della costruzione che già esiste, bensì al momento della realizzazione dell'aumento di volumetria della stessa, configurante a tal fine nuova costruzione, indipendentemente dalla sua utilizzabilità a fini abitativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1999, n. 1564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1564
    Data del deposito : 24 febbraio 1999

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