Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZION. E BOLLO AI SENSI DELLART 82 LEGGE 4-6-1983 N° 184REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOHTALIANO ELACO 0 5 3 3 55 /03 MINORÉ SEZIONE PRIM IVELE Composta dagli Ill.mi Sigg. Ii Magistrati: R.G.N. 17320/02 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente PROTO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo Consigliere 7676 Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. Dott. Massimo BONOMO - Consigliere Dd. 27/01/2003 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P.M. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEJ MINORI DI BOLOGNA;
ricorrente 0
contro
LB GUSTAVO;
- intimato avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di BOLOGNA, depositato il 27/02/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2003 dal Consigliere Doty. Vincenzo 2003 PROTO, 157 udit.c il P.M. in persona del Sostituto Procura ore 1 Generale Dott. Raffaele PALMIERT che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto Attivato dall'Ufficio centrale per la Giustizia mi- norile, il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha proposto ricorso allo stesso Tribunale per chiedere, a sensi dell'art.7 1.n.64 del 1994 di rati- fica della convenzione dell'Aja del 20 ottobre 1980, l'ordine di restituzione del minore alla madre in Ar- gentina, Con decreto depositato il 27 febbraio 2002 il Tri- bunale ha rigettato il ricorso, considerando: -che, come era emerso dalla documentazione prodotta Q dal P.M. e dalle dichiarazioni del padre, i genitori erano convissuti more uxorio in Argentina dal 1993 al 1997, e dopo la cessazione della convivenza il figlio era rimasto per due anni con la madre e, successivamen- te i genitori avevano concordato che durante l'anno scolastico il minore trascorresse con la madre il fine settimana e vivesse col padre dal lunedì al venerdì, soltanto il padre essendo in grado di accompagnarlo a scuola e la madre nell'impossibilità di provvedervi;
-cho il mancato ricorno in Argentina del minore, portato dal padre in Italia col consenso della madre un'autorizzazione di (che aveva all'uopo rilasciato 2 viaggio per la durata di sette mesi, dal 23 gennaio 2001), non integrava la sottrazione di minore o il man- cato ritorno del fanciullo previsti dall'art.3 deila convenzione dell'Aja del 1980, in quanto non sussisteva violazione de! diritto di affldamento, spettando, Se- condo l'art. 264, comma 5, del codice civile argentino, la patria potestà al genitore cui il minore risulti affidato (per accordo o per provvedimento giudiziario o a seguito di accertamento investigativo); -che, nella specie, l'affidamento era stato attri- padre, alal momento della sua partenza buito dall'Argentina per l'Italia, in base ad accordo tra i genitori;
-che, anche a voler interpretare l'accordo stesso come unā sorta di affidamento congiunto, in ogni caso ricorso all'effettività dell'esercizio del diritto di affidamento portava ad escludere il caractere ille- cito de mancato ritorno del minore in Argentina, es- sendo il padre il genitore che si occupava prevalente- monte del figlic;
che tale interpretazione non poteva essere contra- stabā dal rilievo che l'autorizzazione rilasciata cra limitata nel tempo, in quanto il codice civile argenti - no (art.264 quater stabilisce che anche nel caso di cui all'art.264, comma 5, per l'espatrio del minore è P a di azione fr.n.17320 02) cst.V.Proto -3- necessario che sia manifestato i consenso di entrambi prescindendo dal regime di affidamentoi genitori, adottato. Avverso questo provvedimento la Procura della Re- pubblica presso il tribunale per i minorenni ha propo- sto ricorso per cassazione per erronea applicazione di legge. a parte intimata non ha svcllo aLLività difen- siva. Diritto Con l'unico motivo del ricorso P.M. deduce l'illiceità del mancato rientro in Argentina del minore dopo il termine di scadenza dell'autorizzazione conces sa per il viaggio in Italia dalla madre, e rileva che il Tribunale, negando l'ordine di restituzione, non ab- bia considerato che, in mancanza di accordo tra i geni- tori sul reqike di affidamento esclusivo al padre, il mincre avrebbe dovuto far rientro in Argentina, dovendo considerarsi il bambino in regime di affidamento con- giunto, e non esclusivo al padre. Il motivo è fondato. Premesso che il trasferimento del minore in Italia dell'Argentina è avvenuto, in virtù dell'autorizzazione della madre, con scadenza 23 agosto 2001, il Tribunale ha considerato legittimo il suo mancato rientro, rile- vando il carattere esclusivo dell'affidamento del fi- Corte di Cassazione (r.n. 17320 02) est.V.Proto .
4. glio al padre, e tale carattere ha desunto dalla circo- stanza che al momento della partenza dall'Argentina per 1'Italia i genitori avevano concordato che il bambino trascorresse il sabato o la domenica con la madre e gli altri giorni col padre (il solo ad avere la possibilità di accompagnare il piccolo a scuola). Ila poi aggiunto che, anche a voler ritenere che nella specie si versas- se nella condizione di affidamento congiunto, di fatto era il padre ad occuparsi prevalentemente di lui, e che i1 corsenso all'espatrio prescindeva secondo la legge argentina, dall'affidamento, essendo necessario il con- senso di entrambi i genitori. Sennonché, la conclusione cui è pervenuto il Tribu- nale l'affidamento esclusivo del figlio al padre escludeva il carattere illecito del mancato ritorno del bambino in Argentina - è palesemente illogica, perché 1'intesa tra i genitori prevedeva (come emerge dalla stessa esposizione dei fatti contenata nel provvedimen- Lo impugnato) che il figlio convivesse (in giorni di- versi sia col padre, che con la madre, ed è lo stesso Tribunale a rilevare il carattere non csclusivo dell'affidamento, nel momento in cui qualifica come prevalenţe (rispetto a quella svolta dalla madre} l'attività spesa dal padre a favore del bambino. Mentre il consenso all'espatric del minore non poteva essere Certe di Cassazione (r.n. 17320 02) est. V. Proto in alcun modo indicativo, perché, come ha rilevato lo stesso Tribunale, da un lato, esso era necessitato dal- ela legge argentina (art.264 comma 5 codice civile), dall'altro, era stato espressamente limitato nel tempo. Il ricorso merita, dunque, accoglimento. Il provve- dimento impugnato va, pertanto, cassato, e la causa rinviata per un nuovo accertamento al Tribunale per i minorenni di Bologna. Nessun provvedimento per le spese dei giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimen- to impugnato e rinvia la causa al Tribunale per i mino- renni di Bologna. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 27 gennaio 2003. Il Fresidente Il Consigliere tensore (Giovanni Losavio) (Vincenzo Proto Latavis CORTE SUPERAM CASSAZIONE Para Civile Deposi ts on Cancelleria - 6 MAR. 2003 s IL CANCELLIERE Luisa Passinati ! 1 Jame P a di facsarinne (r.n.17320 02) est. V.Proto -6-