CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21156 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NC LI nato a (ALBANIA) il 08/09/1990 avverso l'ordinanza del 02/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza con cui LI NC aveva chiesto di essere ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale A ragione della decisione osserva che la Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa il 17 giugno 2024, ha differito la consegna di LI NC all'autorità giudiziaria del Regno del Belgio in esecuzione del mandato di arresto europeo fino alla permanenza della “detenzione in carcere in Italia in esecuzione pena cui trovasi distretto in forza di ordine di esecuzione per carcerazione”. Secondo il Tribunale, l'utilizzo di tale precisa espressione consente l'applicazione nei confronti dell'istante unicamente della misura alternativa della semilibertà, già concessa, posto che solo in tal caso il condannato mantiene, a tutti gli effetti, lo status di detenuto. Non è, invece, possibile concedere, stante l’incertezza interpretativa della sentenza della Corte di Penale Sent. Sez. 1 Num. 21156 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 appello, una misura alternativa che, come l’affidamento in prova, comporti la cessazione dall'esecuzione carceraria della pena detentiva. 2. Ricorre per cassazione LI NC, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art 47 Ord. pen. e gli artt. 3 e 4 Cost. nonché vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente il Tribunale di sorveglianza ha illegittimamente considerato ostativo alla concessione dell’invocata misura il provvedimento con cui la Corte di appello di Firenze ha disposto il differimento della consegna all'autorità giudiziaria belga in esecuzione del MAE, con contestuale sospensione dell'efficacia della misura custodiale, fino alla permanenza della detenzione in carcere in Italia. Con tale provvedimento, infatti, la Corte di appello ha devoluto alla magistratura di sorveglianza tutte le vicende relative all'esecuzione della pena non fornendo alcuna indicazione sulle modalità di esecuzione della pena in corso di esecuzione. 3. Con memoria tempestivamente depositata, il ricorrente, premesso che la competente Autorità Giudiziaria belga, in data 24.03.2026, ha disposto la revoca del MAE emesso in data 31.05.2024 e che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza emessa in data 25.06.2026, ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare disponendo l’archiviazione del procedimento n. 28/2024 MAE, fa presente che è venuto definitivamente meno l’unico ostacolo alla concessione della misura alternativa dell’ affidamento in prova al servizio sociale individuato dal provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L'art. 24, comma 1, della legge n. 69 del 2005 ha stabilito che "Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto". La Corte di appello di Firenze con la sentenza ha disposto il rinvio dell'esecuzione della consegna ai sensi di tale disposizione in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 l., 22 aprile 2005, n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa» (Sez. 6, n. 13483 del 07/04/2010, [...], Rv. 246856 - 01). 2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto ostativa alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova la peculiare condizione in cui LI NC si trovava all’epoca della decisione,ovvero sottoposto a misura custodiale, strumentale alla consegna esectiva MAE, la cui efficacia, però, era stata sospesa fino alla permanenza della detenzione in carcere in Italia in forza di ordine di esecuzione per carcerazione. Tale condizione ostativa, come documentato dalla difesa del ricorrente, nelle more è venuta meno sicché si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza, che l’aveva considerata alla stregua di un decisivo elemento di valutazione per rigettare l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza con cui LI NC aveva chiesto di essere ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale A ragione della decisione osserva che la Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa il 17 giugno 2024, ha differito la consegna di LI NC all'autorità giudiziaria del Regno del Belgio in esecuzione del mandato di arresto europeo fino alla permanenza della “detenzione in carcere in Italia in esecuzione pena cui trovasi distretto in forza di ordine di esecuzione per carcerazione”. Secondo il Tribunale, l'utilizzo di tale precisa espressione consente l'applicazione nei confronti dell'istante unicamente della misura alternativa della semilibertà, già concessa, posto che solo in tal caso il condannato mantiene, a tutti gli effetti, lo status di detenuto. Non è, invece, possibile concedere, stante l’incertezza interpretativa della sentenza della Corte di Penale Sent. Sez. 1 Num. 21156 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 appello, una misura alternativa che, come l’affidamento in prova, comporti la cessazione dall'esecuzione carceraria della pena detentiva. 2. Ricorre per cassazione LI NC, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art 47 Ord. pen. e gli artt. 3 e 4 Cost. nonché vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente il Tribunale di sorveglianza ha illegittimamente considerato ostativo alla concessione dell’invocata misura il provvedimento con cui la Corte di appello di Firenze ha disposto il differimento della consegna all'autorità giudiziaria belga in esecuzione del MAE, con contestuale sospensione dell'efficacia della misura custodiale, fino alla permanenza della detenzione in carcere in Italia. Con tale provvedimento, infatti, la Corte di appello ha devoluto alla magistratura di sorveglianza tutte le vicende relative all'esecuzione della pena non fornendo alcuna indicazione sulle modalità di esecuzione della pena in corso di esecuzione. 3. Con memoria tempestivamente depositata, il ricorrente, premesso che la competente Autorità Giudiziaria belga, in data 24.03.2026, ha disposto la revoca del MAE emesso in data 31.05.2024 e che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza emessa in data 25.06.2026, ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare disponendo l’archiviazione del procedimento n. 28/2024 MAE, fa presente che è venuto definitivamente meno l’unico ostacolo alla concessione della misura alternativa dell’ affidamento in prova al servizio sociale individuato dal provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L'art. 24, comma 1, della legge n. 69 del 2005 ha stabilito che "Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto". La Corte di appello di Firenze con la sentenza ha disposto il rinvio dell'esecuzione della consegna ai sensi di tale disposizione in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 l., 22 aprile 2005, n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa» (Sez. 6, n. 13483 del 07/04/2010, [...], Rv. 246856 - 01). 2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto ostativa alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova la peculiare condizione in cui LI NC si trovava all’epoca della decisione,ovvero sottoposto a misura custodiale, strumentale alla consegna esectiva MAE, la cui efficacia, però, era stata sospesa fino alla permanenza della detenzione in carcere in Italia in forza di ordine di esecuzione per carcerazione. Tale condizione ostativa, come documentato dalla difesa del ricorrente, nelle more è venuta meno sicché si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza, che l’aveva considerata alla stregua di un decisivo elemento di valutazione per rigettare l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3