Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2010, n. 16871
CASS
Sentenza 17 febbraio 2010

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In tema di tutela del paesaggio, non rientrano nella nozione di "aree boscate", quindi in edificabili, quelle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano classificate come zone A e B, o come zone diverse, purché ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, sempre che il vincolo paesaggistico non sia stato imposto con provvedimento amministrativo di carattere specifico. (Fattispecie di sequestro preventivo di immobili realizzati in area boscata, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, secondo la previsione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale della Legge Reg. Umbria 19 novembre 2001, n. 28).

Il regime derogatorio di edificabilità previsto dall'art. 142, comma secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non riguarda i vincoli paesaggistici ordinari imposti con provvedimento amministrativo, ma concerne in via esclusiva i vincoli imposti per legge ad intere categorie di beni paesaggisticamente vincolati. (Fattispecie di sequestro preventivo su immobili realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con D.M. 30 aprile 1965).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2010, n. 16871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16871
    Data del deposito : 17 febbraio 2010

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