Sentenza 4 giugno 1998
Massime • 2
L'obbligo di munirsi di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 sussiste per ogni alterazione dello stato dell'immobile che sia in astratto suscettibile di arrecare pregiudizio al suo aspetto esteriore protetto dal vincolo. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato in caso di realizzazione di una rampa esterna con funzione di scala antincendio).
In tema di bellezze naturali la norma eccezionale di cui all'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616(per la quale il vincolo di cui all'art. 1 della legge 431 del 1985 non si applica alle zone A e B e -limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione- alle altre zone, come delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi del D. M. 2 aprile 1968 n. 1444 e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), riguarda soltanto i vincoli imposti dall'art. 1 della legge 431 del 1985 su intere categorie di beni e non si applica ai vincoli imposti con provvedimenti amministrativi ai sensi della legge 1497 del 1939.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/1998, n. 7941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7941 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 4/6/1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Pierluigi ONORATO " N. 2068
3. " Alfredo TERESI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 6158/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO CE, n. ad Amantea il 20.3.1966 avverso la sentenza 17.12.1997 della Corte di Appello di Catanzaro Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Wladimiro DE UN che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Giuseppe CARRATELLI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17.12.1997 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza 1.7.1997 del Pretore di Paola, ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di AL CE in ordine al reato di cui all'art. 1 sexies della legge n.431/1985 (per avere realizzato lavori edilizi non autorizzati -
incremento di volumi in due vani di un fabbricato e costruzione di una rampa esterna- in zona sottoposta a vincolo ambientale - acc. in Amantea, il 6.12.1993) e determinava la pena in giorni venti di arresto e lire 20milioni di ammenda.
Confermava l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed il beneficio della sospensione condizionale, disponendo altresì la non menzione della condanna.
Dichiarava estinti: il reato di cui all'art. 20, lett.c), legge n.47/1985, per intervenuta concessione in sanatoria ed i reati di cui alla legge n.64/1974, per prescrizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale ha eccepito:
a) l'insussistenza del reato di cui all'art. 1 sexies legge n.431/1985, poiché le opere in oggetto erano state eseguite in zona
B del territorio comunale, mentre l'art. 1 della legge n. 1497/1939 e l'art.1 della legge n.431/1985 "espressamente escludono dal vincolo paesaggistico i centri abitati e le zone A e B";
b) l'insussistenza del reato medesimo, non avendo egli posto comunque in essere una condotta idonea ad incidere in maniera apprezzabile sull'assetto ambientale-territoriale. Le opere realizzate, invero, rivolte esclusivamente al consolidamento ed al restauro conservativo del manufatto, costituivano "varianti" di un progetto già autorizzato ai fini paesaggistici e da esse non derivava "alcuna rilevante alterazione esterna";
c) L'ingiustificata affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del ravvisato reato, sull'erroneo presupposto che esso ricorrente si sarebbe "dichiarato consapevole di avere operato senza il prescritto nulla-osta", mentre egli non aveva mai rilasciato dichiarazioni "confessorie" in tal senso.
La Corte territoriale, in proposito, non avrebbe altresì tenuto conto che "la richiesta del nulla-osta paesaggistico grava sul Comune e non sul privato interessato".
Gli anzidetti motivi di ricorso sono stati ulteriormente specificati con memoria difensiva del 16.5.1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Il sesto comma dell'art.82 del D.P.R. 24.7.1977, n.616 -come modificato dall'art. 1 della legge n.431/1985- stabilisce che:
"Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A e B e -limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione- alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22.10.1971, n. 865". La norma in questione, dunque, riguarda soltanto i vincoli imposti dall'art. 1 della legge n.431 del 1985 su intere categorie di beni e non invece i vincoli ordinari imposti con provvedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 1497/1939, ed esclusivamente in relazione ai vincoli derivanti dalla legge il legislatore, considerando prevalenti le esigenze pubbliche connesse ad interessi demografici, sociali ed economici, ha escluso la necessità dell'autorizzazione ai fini paesistico-ambientali in determinate zone urbanizzate o di imminente urbanizzazione, pur essendo anch'esse ontologicamente meritevoli di tutela per la forma del territorio che integrano.
Nella fattispecie in esame è stato accertato, in punto di fatto, che il vincolo violato non deriva dalla legge n.431/1985, sicché correttamente è stata esclusa l'operatività della norma eccezionale in questione.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso devono ribadirsi i principi già enunciati da questa Corte Suprema (vedi, in particolare, Cass., Sez. III, 27.11.1997, ric. Zauli ed altri;
7.5.1998, ric.Vassallo; 19.5.1998, ric. Mosconi ed altri) secondo i quali il reato di cui all'art.1 sexies della legge n.431/1985 è reato di pericolo e tale sua natura esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita, in assenza dell'autorizzazione prevista dalla legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n.431/1985, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia (ad eccezione degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, nonché nell'esercizio dell'attività agro- silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di opere che non alterino l'assetto idrogeologico). Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti sia in opere edilizie sia in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto.
Nella fattispecie in esame, la realizzazione di una rampa esterna con funzione di scala antincendio costituisce oggetto non della concessione rilasciata in sanatoria dal Comune di Amantea il 13.12.1993 bensì di una successiva autorizzazione edilizia del 6.4.1994 e non può porsi razionalmente in discussione la potenziale idoneità di un intervento siffatto a produrre un'alterazione morfologica e strutturale del paesaggio: sussiste ad evidenza, pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio stesso, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante.
A parte ogni considerazione circa la legittimità di un progressivo "adattamento" dell'originario progetto, attuato mediante plurime richieste di provvedimenti con contenuto autorizzatorio in senso ampio sostanzialmente rivolte a frazionare l'intervento complessivamente riferito all'immobile in oggetto, già la sola messa in opera di tale rampa esterna, in astratto e prima della sua realizzazione, si prospettava oggettivamente idonea ad alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante ed a compromettere i valori del paesaggio e ciò in quanto essa intrinsecamente era riconducibile a quell'attività di modificazione dell'assetto del territorio in relazione alla quale il regime autorizzatorio disciplinato dalla legge n.1497/1939 e succ. modif. si pone come necessario ed ineludibile.
3. In una situazione siffatta, correttamente i giudici di merito hanno escluso la buona fede dell'AL e, in particolare, esatto deve ritenersi il rilievo del Pretore secondo il quale "quantomeno sotto il profilo della colpa, l'imputato avrebbe dovuto usare la necessaria diligenza per informarsi in ordine agli adempimenti amministrativi da soddisfare per realizzare le opere in questione" L'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n.1497 del 1939 sussiste, come si è detto, per ogni alterazione dello stato attuale dell'immobile che sia in astratto suscettibile di arrecare pregiudizio al suo aspetto esteriore protetto dal vincolo.
I lavori alteranti l'aspetto esteriore dell'edificio non ricompresi nell'originaria autorizzazione paesaggistica (l'unica rilasciata all'imputato in relazione all'immobile in oggetto), pertanto, non potevano essere eseguiti senza il controllo preventivo prescritto dalla legge ed affidato all'emissione di un provvedimento formale:
avere proceduto agli stessi senza avere richiesto per essi un'ulteriore autorizzazione integra senz'altro, nella vicenda che ci occupa, colpa per negligenza e per violazione di legge. Il ricorrente -come rilevato dalla Corte territoriale- era sicuramente consapevole che un ulteriore nulla-osta paesaggistico non era stato rilasciato.
Tale consapevolezza certamente non vale a configurare quella situazione soggettiva di dolo ravvisata dalla Corte medesima, ne' da sola è sufficiente ad integrare la colpa, ma questa è comunque ravvisabile in quanto ne' dalle sentenze dei giudici di merito ne' dai motivi di ricorso emergono elementi idonei a comprovare l'esistenza di una condotta diligentemente rivolta ad acquisire qualificata contezza degli adempimenti amministrativi effettivamente necessari nel caso concreto.
4. Il divieto di modificazioni non autorizzate si indirizza a tutti coloro che hanno con il bene sottoposto a vincolo una relazione sufficiente a rendere materialmente possibile interventi modificativi su di esso. La domanda di autorizzazione, correlativamente, deve essere inoltrata anzitutto dal proprietario, essendo altresì legittimati tutti quegli altri soggetti che alleghino una disponibilità giuridica del bene in virtù della quale siano in condizione di eseguire i lavori progettati.
L'art.25, 1^ comma, del Regolamento di attuazione approvato con R.D. 3.6.1940, n. 1357 -al fine di rendere più efficace il controllo che,
in base ai poteri conferiti dalla legge n. 1497/1939, l'autorità preposta alla gestione del vincolo deve effettuare su ogni modificazione dei beni protetti- dispone che, nelle zone assoggettate a vincolo paesistico, "i sindaci non possono concedere licenza (ora concessione) di costruzione se non previo favorevole avviso della competente Soprintendenza (ora Regione)". Trattasi, in effetti, della comunicazione all'Amministrazione comunale dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497.
Ciò non significa, però, come pretende il ricorrente, che "la richiesta del nulla-osta paesaggistico grava sul Comune e non sul privato" ed il secondo comma dell'art. 25 del Regolamento del 1940 specifica che "tale avviso può essere provocato direttamente dall'interessato prima di chiedere la detta licenza". Una circostanza, comunque, non può essere messa in discussione:
qualora, per un intervento edilizio, sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, questa si pone come condizione di efficacia della concessione edificatoria e l'interessato, prima di dare esecuzione ai lavori, deve accertarsi con diligenza del suo intervenuto rilascio.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998