Sentenza 1 giugno 1999
Massime • 1
La fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori dalle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato. Ne consegue che l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni o attestazioni del notificatore, oppure, ancora, da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio, le quali ultime, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti (nella specie, erano state effettuate più notificazioni di un medesimo atto di citazione in appello, ma la relata di una sola di esse era rimasta priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario. La parte aveva prodotto in giudizio una certificazione dello stesso ufficiale, attestante che la notifica dell'atto era stata regolarmente eseguita e che solo per trascuratezza la relata era rimasta priva di sottoscrizione. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto che la menzionata certificazione faceva piena prova dell'avvenuta notificazione dell'atto).
Commentari • 4
- 1. Equitalia: nulla la cartella notificata per posta e senza relata di notificaAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, 26 ottobre 2015 In base al testo dell'art. 26 DPR n. 602/73, in vigore dal 31.5.2010, dopo le modifiche apportate dall'art. 38 co. 4 lett. b) del DL 31.5.2010 n. 78, “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso …
Leggi di più… - 2. Quando è necessaria la querela di falso per contestare la relata di notificaAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15 marzo 2018
IL CASO: La vicenda nasce dalla querela di falso proposta da un contribuente su due relate di notifica relative a due avvisi di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle sottoscrizioni apparentemente apposte in calce alle suddette relate. Le sottoscrizioni venivano ritenute apocrife, ma la querela di falso veniva accolta solo parzialmente dal Tribunale, mentre veniva rigettata in secondo grado dalla Corte di Appello, la quale riteneva, conformemente a quanto sostenuto dal Tribunale, che la falsità delle sottoscrizioni non implicasse la falsità delle relate di notifica, in quanto l'efficacia probatoria fidefacente di esse era limitata a quanto il pubblico ufficiale aveva …
Leggi di più… - 3. Dichiarata illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell'esattoriaVingiani Luigi · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2010
- 4. Giudice di Pace: illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell’esattoriaFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 novembre 2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO Il Giudice di Pace, dott. Cira di Somma, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2010 TRA TIZIA Opponente E AREA RISCOSSIONI S.P.A. Opposta contumace NONCHÈ G.O.R.I. S.P.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE Opposta RAGIONI DI FATTO Con ricorso depositato il 29.3.2010 , Tizia proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.17245 notificatale in data 26.2.2010 emessa da Area riscossioni s.p.a. per conto della Gori spa a seguito del mancato pagamento di quattro fatture relative al servizio idrico integrato per gli anni 2004 2005 e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/06/1999, n. 5305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5305 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. RI ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI EL Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 32, presso l'avvocato ANTONIO LIUZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RBUNO BERTOLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TI AL, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO ZAMBET, giusta delega a margine del controricorso - controricorrente-
contro
L'ADRIATICA ITALIA SMS, MI GI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1515/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 05/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Liuzzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Zambet che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10 gennaio 1980, la soc. IC ZO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, la società assicuratrice RI IA, EP IA e RI ES, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale verificatosi il 24 novembre 1978, nel quale un autocarro di sua proprietà era stato urtato da un'autovettura condotta dal IA e di proprietà del ES.
Nel corso del giudizio, in cui si costituivano la soc. RI IA ed il IA, l'attrice chiedeva ed otteneva di chiamare nello stesso giudizio LT FA, indicato dalla compagnia assicuratrice quale effettivo proprietario dell'autovettura:
veniva concesso, altresì, sequestro conservativo sui beni del FA, (oltre che su quelli del IA) che, costituitosi, contestava la domanda e chiedeva la revoca del sequestro. Il Tribunale adito, con sentenza del 7 novembre 1988, provvisoriamente esecutiva, condannava il IA, il FA e la soc. RI IA, in solido, al pagamento, in favore della soc. IC ZO, della complessiva somma di lire 11.775.525, con interessi legali e rivalutazione monetaria, convalidando le misure cautelari concesse.
Avverso tale sentenza il FA proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia: su istanza dell'appellante, il consigliere istruttore revocava la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
venivano, poi, assunte, prove testimoniali, nella contumacia della soc. IC ZO. A quest'ultima veniva notificata istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare iniziata in danno del FA e, con ricorso depositato il 26 aprile 1993, chiedeva la riammissione in termini, facendo presente di non aver mai ricevuto l'atto di citazione in appello, la cui notifica era, peraltro, inesistente per mancanza della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario.
Poiché la causa era già stata rimessa al collegio per la discussione, la Corte, con ordinanza del 22 settembre 1993, rigettava la richiesta di rimessione in termine e tratteneva la causa stessa in decisione. Con sentenza del 5 novembre 1996, accoglieva l'appello proposto dal FA, respingendo la domanda della soc. IC ZO e revocando il sequestro conservativo: osservava, per quanto in questa sede rileva, che il FA aveva prodotto una certificazione dell'ufficiale giudiziario, in cui si dichiarava che la notifica della citazione in appello era stata regolarmente eseguita e che solo per trascuratezza la relata era rimasta priva di sottoscrizione, peraltro apposta sull'ultima relata delle altre notifiche in pari data, con timbro indicante la persona che le aveva effettuate.
Secondo la Corte territoriale, tale certificazione faceva piena prova dell'avvenuta notificazione.
Per la cassazione di questa sentenza la soc. IC ZO ha proposto ricorso con quattro motivi. Resiste il FA con controricorso. Alla udienza del 24 aprile 1998, il Collegio ha disposto che il ricorso fosse notificato a AO CE, quale legale rappresentante della soc. RI IA, entro il termine di giorni novanta da detta udienza: a ciò la ricorrente ha adempiuto con atto notificato il 25 maggio 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente per mancanza di valida procura, sotto il profilo che la sottoscrizione del ZO e quelle per autentica dei difensori avv.ti Bertolo e Liuzzi sono apposte su foglio separato da quello contenente il testo della procura medesima e ad esso materialmente spillato. Con le sentenze nn. 2642 e 2646 del 1998, le Sezioni Unite di questa Corte (in sede di risoluzione del contrasto sorto nell'interpretazione dell'art. 83 c.p.c., come riformulato dall'art.1 della legge 27 maggio 1997, n.141) hanno affermato che la posizione topografica della procura, che può essere rilasciata anche su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso, è idonea sia a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede - così soddisfacendo il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c., quand'anche non contenga alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere - che a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza. Tali principi vanno applicati anche nell'ipotesi in cui, pur essendo apposte su foglio congiunto la sottoscrizione della parte e quella di autentica del difensore, tuttavia nessun dubbio possa sorgere in ordine alla riferibilità di tali firme al ricorso ed alla procura: nel caso di specie, infatti, quest'ultima (richiamata, peraltro, nell'intestazione del ricorso) è contenuta in foglio che reca la sottoscrizione dell'avv. Bertolo in calce al testo del ricorso medesimo e prima di quello della procura, il cui carattere di specialità è incontestabile.
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 148 c.p.c., la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti, sebbene la relata non recasse la firma dell'ufficiale giudiziario:
la Corte territoriale, quindi, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dal FA contro essa soc. IC ZO, perché, non potendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 291 c.p.c., la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei suoi confronti. Secondo la ricorrente, infatti, il giudice di merito ha erroneamente dato rilievo, ai fini della validità della notifica, alla successiva attestazione dell'ufficiale giudiziario di averla eseguita regolarmente e di non aver firmato la relata per mera trascuratezza, ritenendo - comunque - che, le altre notifiche dell'atto di appello essendo avvenute nella stessa data e risultando dal timbro apposto il nome della persona che l'aveva effettuata, fosse sufficiente la sottoscrizione dell'ultima relata.
Con il terzo motivo, la soc. IC ZO lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato che detta attestazione dell'ufficiale giudiziario faceva piena prova, senza addurre alcuna motivazione al riguardo.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondate.
Alla stregua del fermo indirizzo di questa Corte, l'art. 148 c.p.c. va interpretato nel senso che per la validità della notifica, pur non essendo necessario che la relata dell'ufficiale giudiziario sia interamente olografa, tuttavia occorre che egli attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attività compiuta e, in particolare, a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare ("ex multis", Cass. 6643/97): dovendosi ulteriormente precisare che, sebbene la notificazione possa ritenersi valida anche se nella relata la data sia indicata con un timbro, invece di essere scritta dall'ufficiale giudiziario di suo pugno, in ogni caso non è sufficiente che il timbro rechi l'indicazione del nome dell'ufficiale giudiziario, perché l'art. 148 c.p.c. richiede l'autografia della relata quanto alla sottoscrizione dello stesso ufficiale giudiziario (Cass. 5577/83). D'altro canto, nell'ipotesi di pluralità di notifiche dello stesso atto eseguite dal medesimo ufficiale giudiziario a diversi destinatari ed in luoghi diversi, non può dubitarsi che ciascuna di esse mantenga la propria autonomia rispetto alle altre, con la duplice conseguenza della necessità di singole sottoscrizioni e dell'irrilevanza, ai fini della regolarità della notifica con relata non sottoscritta, della circostanza che la firma dell'ufficiale giudiziario sia apposta in calce all'ultima relata. Basandosi sulla postuma certificazione dell'ufficiale giudiziario procedente ed apoditticamente affermando che faceva piena prova dell'avvenuta rituale notifica, la Corte veneziana non ha tenuto conto del principio secondo cui l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni od attestazioni del notificatore (e neppure da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti). La fede pubblica, infatti, assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificando (tra le altre, Cass. 8071/96 e 9217/95: cfr. anche Cass., Sez. 2^ Pen. 2.4.82/24.2.83, n. 1637, imp. Guzzardi, secondo cui il "duplicato" della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, ricostruito sulla base dei ricordi personali, non ha valore di atto pubblico di fede privilegiata, perché caratteristica essenziale dell'atto di notificazione è l'immediatezza dell'attestazione dell'ufficiale notificatore in ordine all'attività che egli compie direttamente od a quella svolta da altri soggetti in sua presenza).
Qualora nell'originale dell'atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manchi il requisito indefettibile per l'attestazione dell'attività compiuta. Ne deriva, per un verso, che non può disporsi la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. 1242/95 e 6377/88) e, per altro verso, che l'eventuale costituzione della parte non può svolgere alcuna funzione sanante di detta inesistenza: dovendosi anche considerare, con riferimento al caso di specie, che la soc.
IC ZO (venuta a conoscenza dell'esistenza di un giudizio di appello soltanto in data 20 dicembre 1992), con il ricorso depositato il 26 aprile 1993 - quando, cioè, la causa era stata già rimessa al Collegio per la decisione - non ha svolto difese nel merito, ma si è limitata a chiedere la rimessione in termini, proprio perché la costituzione era stata impedita per causa a lei non imputabile.
La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto ritenere inesistente la notifica dell'atto di citazione in appello e, conseguentemente, dichiarare inammissibile il gravame stesso nei confronti della soc. IC ZO, essendo ormai passata in giudicato, per mancanza di valida impugnazione, la sentenza del Tribunale di Padova.
L'inammissibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., realizzandosi un'ipotesi di processo che non poteva essere proseguito (v. Cass. 5272/96 e 6776/95). In accoglimento, quindi, del primo e terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni riguardanti la soc. IC ZO e conseguenti all'appello proposto dal FA. Restano, logicamente, assorbiti gli altri due motivi del ricorso, con i quali, rispettivamente, si denunzia la violazione dell'art.283 c.p.c. in ordine alla revoca della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e si deduce, in subordine, la nullità dell'intero giudizio di appello e della successiva sentenza. Sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla pronuncia in ordine alla soc. IC ZO e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1 GIUGNO 1999.