Cass. civ., sez. I, sentenza 01/06/1999, n. 5305
CASS
Sentenza 1 giugno 1999

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La fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori dalle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato. Ne consegue che l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni o attestazioni del notificatore, oppure, ancora, da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio, le quali ultime, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti (nella specie, erano state effettuate più notificazioni di un medesimo atto di citazione in appello, ma la relata di una sola di esse era rimasta priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario. La parte aveva prodotto in giudizio una certificazione dello stesso ufficiale, attestante che la notifica dell'atto era stata regolarmente eseguita e che solo per trascuratezza la relata era rimasta priva di sottoscrizione. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto che la menzionata certificazione faceva piena prova dell'avvenuta notificazione dell'atto).

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  • 1Equitalia: nulla la cartella notificata per posta e senza relata di notifica
    Avv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, 26 ottobre 2015 In base al testo dell'art. 26 DPR n. 602/73, in vigore dal 31.5.2010, dopo le modifiche apportate dall'art. 38 co. 4 lett. b) del DL 31.5.2010 n. 78, “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso …

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  • 2Quando è necessaria la querela di falso per contestare la relata di notifica
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15 marzo 2018

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  • 3Dichiarata illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell'esattoria
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  • 4Giudice di Pace: illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell’esattoria
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    REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO Il Giudice di Pace, dott. Cira di Somma, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2010 TRA TIZIA Opponente E AREA RISCOSSIONI S.P.A. Opposta contumace NONCHÈ G.O.R.I. S.P.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE Opposta RAGIONI DI FATTO Con ricorso depositato il 29.3.2010 , Tizia proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.17245 notificatale in data 26.2.2010 emessa da Area riscossioni s.p.a. per conto della Gori spa a seguito del mancato pagamento di quattro fatture relative al servizio idrico integrato per gli anni 2004 2005 e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/06/1999, n. 5305
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5305
Data del deposito : 1 giugno 1999

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