CASS
Sentenza 9 maggio 2026
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2026, n. 16636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16636 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI EA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo LA. Uditi, alla pubblica udienza con trattazione orale richiesta dal PG, il Pubblico Mini- stero, in persona del Sostituto Procuratore gen. Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla sospensione del processo per la messa alla prova. Udito il Difensore del ricorrente Avv. Salvatore Mirabile del Foro di Ferrara il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16636 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 28/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall’odierno ricorrente HI EA, con la sentenza in epigrafe ha con- fermato la sentenza con cui il 09/01/2025, il Tribunale di Bologna, all'esito di giu- dizio direttissimo esitato nelle forme del giudizio ordinario, aveva condannato tale imputato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena — condizio- nalmente sospesa e con la non menzione — di mesi 4 di reclusione ed euro 688 di multa in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla cessione di due dosi di cocaina del peso di 1,4 grammi, fatto commesso in Ferrara il 18/06/2024. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, HI EA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in via preliminare, violazione di legge, con particolare riferimento al diritto di difesa dell'imputato. Nello specifico deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge pe- nale in riferimento agli artt. 168-bis cod. pen. (e 464-bis e ss. cod. proc. pen.), da leggersi in combinato disposto con l'art. 2, comma 4, cod. pen., come modificato dalla sentenza n. 90/2025, emessa dalla Corte costituzionale e depositata in data 01/07/2025, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 168-bis cod. pen. nella parte in cui escludeva l'applicazione dell'istituto della so- spensione del procedimento con messa alla prova per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (come modificato dal d.l. n. 123/2023) e conseguente viola- zione degli artt. 24 e 27 Cost. Ad avviso del difensore ricorrente si impone l'annullamento con rinvio dell’im- pugnata sentenza al fine di consentire al proprio assistito di richiedere il beneficio dalla sospensione del procedimento con messa alla prova, come disciplinato dagli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen., ora applicabile in virtù del principio dello ius superveniens più favorevole, come tale applicabile, ex art. 2, comma 4, cod. pen. anche al caso in esame, ove l'imputato non sia stato posto nelle condizioni di esercitare un diritto che ad oggi gli viene riconosciuto come legittimo. Si evidenzia che il presente procedimento di legittimità rappresenta il primo momento utile per l'imputato per rilevare quanto sopra. Ciò in quanto, all'epoca del procedimento di primo grado, l'esercizio di tale diritto gli era precluso sia dal 3 mancato richiamo di tale fattispecie delittuosa nell'art. 168-bis cod. pen. e nell'art. 500 cod. proc. pen., sia dall'innalzamento della cornice edittale operato sul reato medesimo dal d.l. n. 123/2023, il quale ha portato la pena massima del reato di spaccio lieve a 5 anni, in luogo dei 4 anni di reclusione originariamente previsti. La sentenza costituzionale in oggetto, inoltre, è stata depositata soltanto dopo il termine di proposizione dell'atto di appello, allorquando - peraltro - era già spi- rato il termine per il deposito di motivi aggiunti e di istanza di discussione orale. E la stessa sentenza impugnata è di pochi giorni successiva al deposito della sen- tenza costituzionale in discorso, di cui, tuttavia, non tiene conto. La mancata adozione di un provvedimento da parte della Corte di Appello di Bologna che consentisse all'imputato di godere del nuovo assetto normativo (an- che attraverso la ritrasmissione degli atti al Tribunale o mediante remissione in termini per la richiesta) — lamenta il difensore ricorrente — gli ha precluso, quindi, l'esercizio di un diritto fondamentale, configurando un error in procedendo suscet- tibile di annullamento in sede di legittimità. Il difensore ricorrente evidenzia che il proprio assistito - nell'ambito della no- mina conferitagli che viene allegata — gli ha conferito apposita procura speciale ai fini della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in og- getto. Con il secondo motivo, in via principale, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 533, comma 1, cod. proc. pen. e 27 Cost., in relazione al travisamento della prova nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e proces- suale in relazione ai principi di valutazione della prova indiziaria sanciti dall'art. 192 cod. proc. pen. Nello specifico, secondo il ricorrente sarebbero stati travisati taluni dati fat- tuali emersi nel corso del dibattimento e già rilevati dalla difesa nell'atto di appello, attinenti all'identificazione dell'imputato, indispensabili al fine di addivenire, oltre ad ogni ragionevole dubbio, ad una sentenza di condanna nei confronti di quest'ul- timo. Sussisterebbe, poi, un correlato vizio motivazionale della sentenza impu- gnata, consistente in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della mo- tivazione, come risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione al travisamento delle prove testimoniali acquisite nel corso dibattimento. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, travisando taluni dati fattuali emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale - ed in particolare dall'escussione del teste di P.G. Brig. EL DR e del teste RI NZ - sarebbe giunta a conclusioni contraddittorie e carenti, anche dal punto di vista motivazionale, circa l'affermazione della responsabilità penale, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'o- dierno imputato per il reato a lui ascritto. 4 Invero, proprio per le caratteristiche della vicenda in oggetto e per le questioni che la stessa lascerebbe a tutt'oggi irrisolte, la precisa valutazione dei fatti emersi in dibattimento, acquisterebbe rilievo, fondamentale al fine di giungere ad un suf- ficiente grado di certezza sull'identificazione (o meno) dell'odierno imputato, Ehi- wan EA, con il soggetto visto al momento dei fatti scambiare due dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina con l'acquirente RI NZ. Il ricorso si sofferma sulla distanza tra il luogo della cessione e il luogo in cui l'imputato è stato fermato, che sarebbe tale da non aver potuto consentire un contatto visivo continuo e permanente tra gli operanti e il reo che si muoveva in bicicletta mentre gli operanti si muovevano a piedi. E su un possibile errore di persona in fase di identificazione. Ancora, il ricorrente evidenzia il fatto che non soltanto non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente sulla persona dell'imputato e presso la sua abita- zione, circostanza che apparirebbe strana per uno spacciatore che la corte d'ap- pello definisce come ben noto e già segnalato alla forza dell'ordine, ma anche che non è stato ivi rinvenuto alcuno strumento materiale idonea al confezionamento delle presunte dosi, quali, a titolo meramente di esemplificativo, bilancini di pre- cisione, sacchetti, bustine, strumenti e/o sostanze da taglio, né tantomeno denari in contante, utenze telefoniche o telefoni cellulari riconducibili ad un'attività di spaccio. Tutto ciò non consentirebbe, secondo il ricorrente, di poter dire raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Con il terzo motivo, in subordine, il ricorrente lamenta violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in re- lazione all'applicazione dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. il quale, se ricorrono i requisiti prescritti dalla legge, può venire rilevato ed applicato anche d'ufficio dal giudice di merito a seguito di un atto di appello ammissibile Il ricorrente ricorda che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che tale norma ha natura sostanziale e di merito, e che è, pertanto, applicabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento di merito, finché non sia intervenuto il giudi- cato, potendo rientrare per assimilazione nelle cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 2175/2021). Orbene, nel caso in esame, il ricorrente lamenta che, nonostante egli ne avesse fatta esplicita richiesta al giudice di primo grado (in subordine alle altre ipotesi assolutorie), quest'ultimo ha del tutto omesso di esprimersi e di motivare circa tale richiesta nella sentenza di prime cure. Parimenti il giudice di appello, il quale - pur in assenza di uno specifico motivo di gravame - avrebbe omesso del tutto di esercitare il proprio potere-dovere di 5 rilevare d'ufficio la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta causa di non punibilità e, nonostante quanto immediatamente rilevabile in atti, ha man- cato altresì di motivare l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al suo riconosci- mento. Secondo il ricorrente, nell'atto d'appello, invero, le modalità del fatto sono state prese in debita considerazione e, da queste, si poteva chiaramente dedurre l'esiguità dell'offesa - ammesso e non concesso che fosse ritenuta sussistente - e la non abitualità della condotta. Non vi sarebbe, dunque, sul punto nemmeno alcuna motivazione di diniego implicito, con la quale l'imputato abbia potuto confrontarsi nell'esercizio del proprio diritto di difesa. Sul punto, per il difensore ricorrente, il reato contestato, nonché gli elementi elencati nell'atto di appello e sopra riportati, con particolare riferimento a quanto emerso all'esito delle perquisizioni nei confronti dell'imputato in merito all'assenza di procedimenti penali e al comportamento collaborativo susseguente al reato, in- ducono a ritenere pienamente sussistenti i requisiti previsti dall'art. 131-bis cod. pen., come parametrati sulla base dell'art. 133 cod. pen., al fine di addivenire al proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Chiede, pertanto, l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Le parti hanno concluso alla pubblica udienza con trattazione orale, richie- sta dal P.G., come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. In premessa, quanto ai primi due motivi di ricorso e alla lamentata viola- zione degli artt. 24 e 27 Cost, va evidenziato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, alle pagg. 30-31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costi- tuzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 6 e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a soste- gno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)». Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (cfr. anche Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551), nel caso che ci occupa non proposta. 3. Quanto alla denunzia di violazione dell’art 192 cod. proc. pen. di cui al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306). 4. Venendo alla questione proposta in via preliminare circa la violazione del diritto di difesa che si sarebbe consumata in danno dell’imputato in quanto egli non sarebbe stato in condizione di richiedere la sospensione del processo con 7 messa alla prova a seguito della sentenza n. 90/2025, emessa dalla Corte costi- tuzionale e depositata in data 01/07/2025, con la quale è stata dichiarata la par- ziale incostituzionalità dell'art. 168-bis cod. pen. nella parte in cui escludeva l'ap- plicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (come modificato dal d.l. n. 123/2023) ritiene il Collegio che la stessa sia manifestamente infondata. Ed invero, come ricorda lo stesso ricorrente la sentenza in questione (pubbli- cata sulla G.U. Corte Cost. n. 27 del 02/07/2025) risulta resa pubblica in data antecedente alla celebrazione dell’udienza di appello e alla sentenza oggi impu- gnata, che datano 3 luglio 2025. Ancorché fossero scaduti i termini per la presentazione di memorie, pertanto, l’imputato, se effettivamente interessato alla messa alla prova avrebbe avuto la possibilità di far pervenire alla Corte territoriale, se non una richiesta di messa alla prova, quanto meno una richiesta di rinvio dell’udienza a trattazione scritta fina- lizzata a predisporre tale richiesta. Il che non è avvenuto. Peraltro, anche in questa sede il tema della richiesta di messa alla prova è posto in termini inammissibili, come di mera facoltà-eventualità, in assenza di quello che appare essere un interesse attuale e concreto, che avrebbe dovuto ve- dere operata quanto meno un’istanza di ammissione, con la relativa domanda all’U.E.P.E. che ne costituisce requisito di ammissibilità. Si richiede a questa Corte, in buona sostanza, un annullamento “esplorativo”, in assenza di un documentato interesse concreto ed attuale. Ciò perché, secondo lo schema legale dell’istituto della messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., la richiesta all’U.E.P.E., per non difettare di concre- tezza anche in questa sede, deve precedere quella che si va ad operare al giudice. 5. Quanto al secondo motivo di ricorso, afferente alla responsabilità penale dell’odierno ricorrente, lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Lo stesso, inoltre, è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una perti- nente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto –e pertanto immune da vizi di legittimità. Si deduce un travisamento della prova che tale non è, pur alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte 8 secondo cui il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione anche qualora le sentenze dei due gradi di merito siano conformi, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giu- dice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisa- mento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o mani- festa evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corri- spondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al com- pendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n.35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 28015501; Sez. 5, n.48050 del 2/07/2019, S., Rv. 27775801). Casi in cui è anche necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento nell'economia della motivazione (Sez.6, n.36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117-01). I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare che l'identifica- zione nell'odierno ricorrente del giovane che ha operato la cessione al RI deve dirsi pienamente acquisita. Ciò perché dal verbale di arresto in atti si apprende che i verbalizzanti, dopo la cessione, fermato l'acquirente e recuperata la sostanza stupefacente, notavano il giovane di colore che aveva venduto lo stupefacente nell'atto di allontanarsi a bordo di una bicicletta di colore nero per raggiungere i giardini del Parco di via Monti Perticari e si ponevano quindi al suo inseguimento senza mai perderlo di vista, riuscendo quindi a fermarlo all'interno del predetto parco dove egli si era unito ad un gruppo di giovani connazionali, gettando delle banconote all'interno di un cartone dove contestualmente altri giovani gettavano à loro volta delle banconote. Risulta altresì precisato in sentenza come il giovane cedente la sostanza fosse stato più volte notato dagli operanti nei mesi precedenti quale frequentatore della zona. Il giovane straniero viene poi indicato come indos- sare una maglietta arancione e un borsello nero che lo rendevano ben riconosci- bile. Tali circostanze — si ricorda in sentenza — sono state confermate dalla escus- sione quale teste di EL DR, in servizio presso il Nucleo Operativo Radior- nobile dei Carabinieri di Ferrara che ha riferito, in ragione della sua ventennale esperienza di pattuglia, di avere visto spesso il giovane cedente in Porta Catena e nelle zone e nei parchi limitrofi e che questo era stato in più occasioni identificato in passato. Lo stesso teste ha poi precisato che i militari erano appostati, nell'ese- cuzione di un servizio di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, dietro a dei compattatori posti in posizione limitrofa al supermercato EUROSPIN a circa sei o sette metri dal luogo in cui la cessione veniva realizzata, con preciso avvi- stamento della attività di scambio attuata. 9 Il teste EL ha anche riferito come il cessionario RI sia stato immedia- tamente fermato e abbia consegnato nell'immediatezza i due involucri di stupefa- cente acquistati e i documenti personali e come, quindi, i militari, intimato a RI di rimanere sui luoghi, si siano immediatamente posti all'inseguimento del cedente che si stava allontanando in biciletta senza essersi reso conto della loro presenza, raggiungendolo presso il parco di via Monti Perticari, dove egli si avvicinava a un gruppo di extracomunitari e gettava, unitamente a loro, delle banconote in un cartone. Sulla base degli elementi raccolti, secondo la logica e congrua motivazione del provvedimento impugnato, non vi sono dubbi in ordine alla identificazione del gio- vane cedente nell'odierno ricorrente. Egli invero, per quanto dettagliatamente ri- ferito, era noto agli operanti in quanto solito essere presente nella zona e già più volte fermato e identificato. Ne consegue — si legge ancora in sentenza — che vi era una pregressa conoscenza da parte dei carabinieri intervenuti delle sue fat- tezze con precisa possibilità di individuarlo. È stato poi esplicitato come il cedente, che non si era reso conto della presenza dei carabinieri in borghese e celati dalla presenza di compattatori nella zona e senza contezza di essere inseguito, si sia allontanato sempre permanendo nella piena visibilità da parte degli operanti che, dopo avere del tutto velocemente fermato l'acquirente, si sono dati al suo inse- guimento raggiungendolo poco dopo. Del resto, i carabinieri erano presenti sui luoghi in due, sicché appare del tutto logico e conferente che i compiti tra loro siano stati ripartiti in modo da consentire il fermo e l'identificazione i entrambi i soggetti coinvolti nella cessione. In sentenza i giudici del gravame del merito hanno spiegato che non rileva la circostanza che tra il luogo della cessione e quello di identificazione ci fosse una distanza di trecento metri — argomento incontestato riproposto anche in questa sede — in quanto il cedente è stato indicato spostarsi in bicicletta ad una lenta velocità e quindi ben poteva essere seguito dai carabinieri mantenendo il contatto visivo anche ad una qualche distanza. Inoltre, la maglia indossata dal cedente, di colore arancione, è risultata un ulteriore elemento utile per la identificazione. E tale indicazione non è contrastata dal teste RI il quale, nel corso della escus- sione, ha riferito di non ricordate il colore della maglia indossata il giorno dei fatti dal giovane che gli ha ceduto la sostanza, riferendo di essersi già approvvigionato presso di lui e di ricordare che di solito indossava maglie di colore scuro La Corte territoriale dà anche atto che HI è stato inoltre riconosciuto dal RI nell'immediatezza dei fatti subito dopo che i militari l'avevano raggiunto e portato nei pressi dell'auto civetta dei Carabinieri sulla quale era già stato fatto salire RI. 10 Inoltre, in sentenza ci si confronta con l’altra circostanza oggi riproposta se- condo cui l’imputato non sarebbe stato rinvenuto nel possesso della utenza cellu- lare contattata dall'acquirente per ottenere la consegna dello stupefacente, che viene motivatamente reputata non idonea a mettere in discussione il quadro pro- batorio sopra rilevato. Ciò sul rilievo, come ricordato, che HI, dopo la ces- sione, si è diretto verso un gruppo di connazionali coi quali evidentemente si ac- compagnava aventi con esso anche una comunanza economica tanto che egli ha gettato le banconote ricevute per l'acquisto in un cartone ove anche altri hanno contestualmente gettato altre banconote. La circostanza dà contezza — come si legge in sentenza — di come vi fosse una cassa comune nella quale erano fatti convergere tutti i corrispettivi delle cessioni da parte di un gruppo coeso che evi- dentemente gestiva in comune l'attività di spaccio. Il mancato rinvenimento dell’utenza chiamata per la consegna nella disponibilità dell'appellante si colloca, pertanto, perfettamente in tale modalità gestionale atteso che i numeri dati per il contatto agli acquirenti abituali erano presumibilmente utilizzati parimenti in ma- niera promiscua dal gruppo, con ricezione delle telefonate da parte di taluno che poi provvedeva a spartire le consegne tra i vari partecipatiti. In ultimo, per la Corte territoriale, non di rilievo appare il contegno calmo tenuto dall'appellante nel corso della sua identificazione. E invero egli, come rife- rito dal verbalizzante, non si era reso conto della presenza dei Carabinieri e quindi non aveva contezza di essere stato visto compiere la cessione. Appena giunto sui luoghi si era poi liberato delle banconote ricevute in pagamento mischiandole con altre a mezzo del getto nel cartone e quindi non era nel possesso né di droga, né di somme di denaro provento dello spaccio e come tale reputava non essersi alcun motivo di pericolo per sé rispetto a possibili incriminazioni. Al di là del denunciato travisamento della prova, la realtà è che, rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inam- missibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 6. Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso laddove, per esplicita ammissione del ricorrente, non risulta uno specifico motivo di appello che avesse censurato il diniego da parte del giudice di primo grado in relazione al riconosci- mento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Tale doglianza, introdotta solo in questa sede di legittimità deve ritenersi inammissibile per interruzione della catena devolutiva. 11 Invero, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza. È stato, infatti, chiarito che «il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale» (così Sez. 4, n. 14801 del 03/04/2025, S., non mass;
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Rv. 270316, in motivazione). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 28/04/2026 Il Consigliere estensore La Presidente Vincenzo LA LU GN
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Rv. 270316, in motivazione). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 28/04/2026 Il Consigliere estensore La Presidente Vincenzo LA LU GN