Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
5202/01 Aula 'B' บ IN NOM EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 19398/98 - Rel. Consigliere - Cron. 1058 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Gabriella COLETTI Consigliere - Rep. - Consigliere - Ud. 06/02/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Dott. Gianfranco SERVELLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE S. PIETRO 4, presso lo studio dell'avvocato PACETTI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBERO GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso l'ordinanza del Pretòre di ALBA, depositata il ارات شرط 2001 28/07/98 R.G.N. 551/98; * 643 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- 1. udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PACETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rinnovo notifica del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 4 Con ordinanza in data 27 /28 luglio 1998, notificata ad istanza del cancelliere il 5 agosto 1998, il RE /giudice del lavoro di Alba dichiarava inammissibile il ricorso della sig.ra NN AR EL in opposizione all'ordinanza ingiunzione n.551/98 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Provinciale di Cuneo che le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di £.150.000 per violazione dell'art.5 della legge 10 gennaio 1935, n.112 per avere occupato in data 17 settembre 1995 i lavoratori DA AN e VI NE soprovvisti del libretto di lavoro e per avere omesso di denunciare alla sede di Cuneo dell'INPS n.10 giornate di lavoro dagli stessi effettuate nel periodo dal 17 settembre 1995 al 21 settembre 1995.. Ha ritenuto il RE che il ricorso era stato inviato al RE con plico postale, anziché essere depositato presso la cancelleria, a mani del cancelliere, secondo le regole generali. Per la cassazione di questa ordinanza ricorre la EL con unico motivo. L'Amministrazione non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso, notificato al Ministero del Lavoro, del quale la Direzione provinciale del lavoro di Cuneo costituisce una articolazione, è ammissibile. Con il motivo di ricorso, la EL denunziando violazione dell'art.360 c.p.c., in relazione all'art. 156, terzo comma, c.p.c. per violazione e/o falsa 1939898.doc 3 applicazione di norma di diritto, sostiene che la tempestività del deposito del ricorso in opposizione risultava dagli atti;
risultava, così, anche il conseguimento dello scopo del deposito stesso, quantunque non avvenuto nelle forme previste. Il RE quindi non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione. Il motivo è infondato. Si è infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 8 novembre 1999, n.12438; 30 agosto 1999, n.9122 18 marzo 1999, n.2450; 15 febbraio 1999, n.1262; 14 marzo 1992, n.3137) alla quale il Collegio presta adesione in considerazione agli argomenti, letterali e sistematici sui quali si fonda, il principio secondo cui il ricorso in opposizione contro le ordinanze – ingiunzione irrogative di sanzione amministrativa, non può essere inoltrato al giudice competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere, considerato che tale deposito, mancando negli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689 una disposizione derogativa alle regole generali, costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto di impulso processuale e che in generale il deposito è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 disp. att. c.p.c., inerente al deposito del ricorso per cassazione, non suscettibile di applicazione analogica). Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non l e p essendosi l'amministrazione costituita. m i V 1939898.doc P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara di non dover provvedere sulle spese. Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2001. IL PRESIDENTE Ийссика Учение IL CONSIGLIERE TENSO Dhillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -6 APR. 2001r u b I A D IL CANCELLIERE/INCE S , S O A 0 3 L T 1 3 L , . 5 O A T B S . R E I A P N D ' S L I A 3 L N T 7 E - S G D 8 O O - I P 1 S A 1 M N D I E E S E A , I D G O A R G E T T E O S L I N T E T G I S E A E R R I L L D E O D 1939898.doc n