Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 24782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24782 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/03/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 515
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 47927/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES LV N. IL 16/07/1961;
avverso il decreto n. 78/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 02/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del PG Dott. FIMIANI Pasquale che ha chiesto dichiararsi inammissibilità il ricorso, con le pronunce consequenziali;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, con il decreto indicato in epigrafe ha parzialmente confermato il decreto emesso dal Tribunale della stessa città in data 17.7.2012 in danno dell'odierno ricorrente, limitatamente alla misura personale ed ai beni di cui ai punti 1.3.4. (pag. 1 del decreto oggi impugnato), ordinando il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei beni di cui al punto 2.
2. Contro il predetto provvedimento l'interessato ha presentato ricorso per cassazione deducendo violazione di legge.
3. In data 19.12.2014 è pervenuta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso nei sensi riportati in epigrafe.
3.1. In data 24.1.2015 sono stati depositati motivi nuovi, in realtà reiterativi, in favore del ricorrente.
4. All'odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
5. Il ricorso è inammissibile perché presentato per un motivo non consentito.
5.1. Deve premettersi che, ai fini dell'esame del ricorso non assume rilevanza il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il cui art. 117, nel dettare una disciplina transitoria ad hoc, dispone quanto segue: "le disposizioni contenute nel libro 1 (...) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti".
Nel caso in esame, la proposta era stata depositata in data 6.4.2011. 5.2. Il ricorrente lamenta, in riferimento alla sola misura personale, che la valutazione di attuale e concreta pericolosità sociale sia stata ancorata ad elementi molto risalenti nel tempo.
5.3. Ciò premesso, nel caso di specie le censure sollevate nell'interesse del ricorrente, pur formalmente etichettate come "violazione di legge" riguardano, in realtà, l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato, il che peraltro potrebbe costituire motivo di ricorso soltanto nei limiti di seguito chiariti.
5.3.1. Questa Corte Suprema ha, in più occasioni, osservato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, in forza della generale disposizione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965 (in forza del richiamo L. n. 575 del 1965, ex art.
3-ter, comma 2): ne consegue che in sede di legittimità non è
deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato (Cass. pen., sez. 5, n. 19598 dell'8 aprile 2010, Palermo, rv. 247514; sez. 6, n. 35044 dell'8 marzo 2007, Bruno ed altri, rv. 237277; sez. 6, n. 15107 del 17 dicembre 2003, dep. 30 marzo 2004, Criaco ed altro, rv. 229305; sez. 6, n. 34021 del 23 maggio 2003, Largo ed altri, rv. 226331; più in generale, per l'affermazione che, nei casi in cui il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma costituzionale che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali, cfr. Sez. un., n. 25080 del 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611).
5.3.2. Tale assetto è già passato indenne al vaglio della Corte costituzionale: il Giudice delle Leggi, premesso che la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello che abbia applicato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale, esclude - secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità - la sua ricorribilità in cassazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha osservato che tale presupposto interpretativo non si traduce tuttavia nella violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., "posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, non potendosi, al contrario, ritenere che il risultato perseguito dal rimettente costituisca una soluzione costituzionalmente obbligata. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost." (Corte cost., sentenza n. 321 del 2004).
5.4. Passando all'esame del ricorso, deve rilevarsi che la Corte d'appello (cfr. f. 15 ss. dell'impugnato provvedimento), ha illustrato in maniera articolata, esauriente e logicamente argomentata le ragioni della conferma dell'appellata statuizione (valorizzando gli esiti dell'acquisito compendio di intercettazioni, dai quali è emerso che "in costanza di detenzione il ES ha continuato a ricevere l'ausilio della cosca mafiosa, ricevendo i proventi necessari per le spese legali" ed altre somme, e che egli si era adoperato per predisporre una strategia operativa atta a preservare la vita del sodalizio nonostante le dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia, ritenendone motivatamente la sintomaticità di attuale e concreta pericolosità sociale), correttamente conformandosi all'orientamento di questa Corte, per la quale, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Sez. 5, sentenza n. 17067 del 10 gennaio 2014, CED Cass. n. 262849).
Nè le censure del ricorrente evidenziano la sussistenza di violazioni di legge, limitandosi ad esprimere riserve (non condivisibili, e comunque in questa sede inammissibili) sulla congruità della motivazione.
6. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 9 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015