Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 24782
CASS
Sentenza 9 marzo 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 24782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24782
    Data del deposito : 9 marzo 2015

    Testo completo