Sentenza 4 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6265 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO626 5 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Procedimento civile Appello SEZIONE PRIMA CIVILE Inammissibilità per difetto di specificità dei motivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12748/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere - Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 13914 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 2270 Ud. 05/02/2001 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TECNOSONDAGGI Snc in liquidazione, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CO-12 Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE CONCA D'ORO 285, presso l'avvocato GIULIANO FRANCESCO, 3000 il 4 MAG. 2001 per diritti L. che la rappresenta e difende, giusta delega a margine IL CANCELLIERE del ricorso;
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
INGERSOLL RAND ITALIANA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato 2001 DOMENICO BATTI STA, che la rappresenta e difende CORTE SUPREMADICHTENZIONE UFFICIO COPIE 317 unitamente all'avvocato FALCO FALCONI, giusta delega in Richiesta copia studio DIRITTI dal Sig. C ANO per diritti 10 AGO. 2001 1 IL CANCELLIERE calce al controricorso;
controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZ UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 1418/98 della Corte d'Appello di Richiestacopia esecul dal Sig. 29 ROMA, depositata il 28/04/98; per diritti udita la relazione della causa svolta nella pubblica "7 -3-080-91 IL CANCELLIEF udienza del 05/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giuliano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Battista, che ha CANCELLERIA chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DE348767 Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il CANCELLERIA rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato l'11 dicembre 1987, la s.n.c. DE349763 Tecnosondaggi conveniva in giudizio, dinanzi al Tribu- CANCELLERIA nale di Roma, la s.p.a. Ingersoll Rand Italiana, espo- nendo di aver acquistato da quest'ultima dei macchinari per il reperimento di falde idriche fino a 500 metri di profondità, rivelatisi idonei allo scopo, perchè rag- CANCELLERIA giungevano una profondità di soli 250 metri: chiedeva, quindi, che il contratto fosse risolto, con la condanna della convenuta alla restituzione della somma di lire 30 milioni, già versata. 2 Costituitasi, la società convenuta contestava la domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della Tecnosondaggi al pagamento dell'importo residuo. Il Tribunale adito, con sentenza del 13 dicembre 1994, rigettava la domanda principale ed accoglieva quella incidentale. L'impugnazione proposta dalla SOC. Tecnosondaggi veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 28 aprile 1998. Premesso con riferimento all'eccezione sollevata dalla soc. Ingersoll - Rand Italiana - che il requisito della specificità dei motivi di appello assolve la du- plice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicare le concrete ragioni del medesi- mo, la Corte territoriale osservava che, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado, l'appellante aveva proposto un'impugnazione meramente apparente, priva di argomentazioni idonee ad individuare gli erro- ri o le omissioni in cui il Tribunale sarebbe incorso: in particolare, dove e come la consulenza tecnica e la prova testimoniale (richiesta e non ammessa) avrebbero dimostrato il fondamento della domanda, in qual modo chi sarebbero stati disattesi gli elementi offerti a prova, dove e come la decisione sarebbe errata sul piano logi- co e giuridico. Per la cassazione di tale sentenza la SOC. Tecno- sondaggi in liquidazione ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. Resiste la Ingersoll Rand Italiana s.p.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 342, 277 e 359 c.p.c., la società ricorrente cen- sura la sentenza impugnata per avere dichiarato inam- missibile il gravame per difetto di specificità dei mo- tivi nell'atto di appello erano sufficientemente indi- cate le ragioni per le quali la sentenza impugnata an- dava riformata, tanto più che la volontà della parte di impugnare non richiede la rigorosa enunciazione dei punti e motivi del gravame medesimo, essendo sufficien- te che siano sommariamente indicati gli errori e le omissioni in cui sono incorsi i primi giudici. Secondo la ricorrente, nell'atto di appello v'era la deduzione relativa non soltanto all'omessa considerazione, da parte del tribunale, dei risultati della consulenza tecnica di ufficio, ma anche alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta. La censura è priva di fondamento. Dall'esame degli atti consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunciato risulta che la sen-- tenza del Tribunale di Roma in data 13 dicembre 1994 ha 4 motivato ampiamente circa l'infondatezza della domanda proposta dalla SOC. Tecnosondaggi e, al contrario, svolta dallal'accoglimento di quella riconvenzionale Ingersoll Rand. In particolare, i primi giudici hanno posto in evi- denza come la società attrice non avesse fornito alcuna prova convincente in ordine alla capacità della trivel- la di giungere sino ad una profondità di 500 metri, perchè il documento prodotto al riguardo era privo di firma e corretto (da 250 a 500 metri) "da mano scono- sciuta"; hanno affermato che il consulente tecnico di ufficio aveva negato attendibilità al dato di 500 me- li tri;
si sonopremuratidi precisare che la stessa Tecno- sondaggi la quale aveva agito in giudizio dopo quat- tro anni di utilizzazione della macchina - ne conosceva da tempo le caratteristiche, avendola noleggiata sin dal 24 ottobre 1983 (oltre un anno prima dell'acquisto) e continuato ad impiegarla anche nel corso della causa. A fronte di tale puntuale ed argomentata motivazio- ne, con l'atto di appello la SOC. Tecnosondaggi si è limitata ad affermare che la consulenza tecnica di uf- ficio confermava la fondatezza della domanda (ma non censurando in alcun modo la contraria valutazione del tribunale), che era stata rigettata una richiesta di ammissione di prova testimoniale e che erano stati di- 5 sattesi "gli elementi di prova forniti dalla società Tecnosondaggi. senza solide motivazioni in proposi- to", ma senza contestare le affermazioni dei primi giu- dici circa l'inattendibilità della documentazione pro- dotta ed il comportamento della stessa società attrice, tale da far ritenere, per un verso, che fosse ben con- sapevole delle effettive capacità della trivella e, per altro verso, che ne avesse fatto una lunga utilizzazio- ne. La Tecnosondaggi, infine, ha sottolineato "l'altrettanta carenza di solida motivazione nell'iter logico giuridico che ha portato all'accoglimento del- la spiegata avversa domanda riconvenzionale", ma non ha criticato, sia pure succintamente, la valutazione che il Tribunale aveva dato della documentazione, da cui risultava un credito della Ingersoll - Rand di lire 219.054.180. E' pienamente conforme a diritto, quindi, la deci- sione del giudice del gravame, secondo cui, trattandosi “di impugnazione soltanto apparente, priva di argomen- tazioni concrete a individuare gli errori e le omissio- ni in cui il Tribunale sarebbe incorso" (quali la di- versa rilevanza delle conclusioni del c.t.u., l'effettiva incidenza della prova testimoniale non am- messa e la mancata considerazione di non meglio preci- 6 sati elementi di prova), l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi. E' noto, infatti, che la specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengono contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico della prima: ne deriva che alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argo- mentativa che campeti e contrasti le ragioni addotte essendo necessario, pur quando ladal primo giudice, sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata (da ultimo, SS.UU. 16/2000, nonchè Cass. 6231/2000 e 539/2000). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il requisito della specificità dei motivi non può essere soddisfatto dalla generica ed apodittica affermazione che il primo giudice ha sbagliato, dovendosi indicare gli argomenti che contrastano la motivazione della sen- Лі tenza impugnata. In conclusione, il ricorso va rigettato, con la condanna della soc. Tecnosondaggi alle spese del giudi- zio di legittimità, liquidate con in dispositivo. 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire. ff0000.., oltre lire 3.000.000 per onorari. Diffide our Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001. Presidente дя Il Consigliere estensore Alffedd Giovanni Verucci Giovanni AZIONE CORTE Pri Dey CAN Great 109T 250.000 hoooo FOT 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 3 LUG. 2001 4 290.000 ain 31603 versate £. DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) II Responsabile Servizio Arti Giudiziari (lire (Dr. M. PACCICINAL 8