Sentenza 10 gennaio 2014
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2014, n. 17067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17067 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2014 |
Testo completo
1 70 67 / 14 A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/01/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente SENTENZA ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. N. - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 2832/2013 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR TO N. IL 22/08/1966 avverso il decreto n. 165/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 24/09/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. d. in am enssitilive Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO Con decreto 24.9.2012, la corte di appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta da RA LV avverso il decreto 24.5.2011 del tribunale della stessa sede, con cui, a norma degli artt. 1 ss L.5751965, è stata applicata la misura della sorveglianza speciale,con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di 3 anni e 6 mesi;
è stata altresì applicata la misura della confisca in ordine ai seguenti beni : un terreno e un fabbricato,costruito senza concessione edilizia, di proprietà del RA in Carini, contrada Mortili;
un terreno in Carini, contrada Mortili, in comunione con la moglie MO IA;
fondi comuni di investimento per complessivi € 2.582,28, accesi dal RA presso il Banco di Sicilia;
filiale 1 di Carini;
un rapporto di portafoglio elettronico, acceso dal RA presso il Banco di Sicilia, filiale 1 di Carini. Nell'interesse del RA è stato presentato ricorso per violazione di legge in riferimento agli artt. 125 c.p.p., 1 ss L.575/1965; 2 Prot. N. 4 CEDU: il provvedimento risulta carente di motivazione o con motivazione meramente apparente,in quanto manca la dimostrazione dell'attuale e concreta pericolosità del soggetto. La corte si limita a riportare in motivazione pochi episodi, la cui rilevanza è stata smentita dalla sentenza irrevocabile, emessa dalla corte di appello il 15.7.2010, con cui il RA è stato assolto dall'imputazione di appartenenza al sodalizio mafioso "Cosa Nostra”. Si tratta comunque di episodi risalenti nel tempo dai quali non è possibile desumere il requisito di attualità della pericolosità sociale, legittimante i provvedimenti di prevenzione personale e patrimoniale. L'attualità non può essere presunta, ma la sua dimostrazione rientra nell'onere probatorio dell'organo giudiziario che chiede l'applicazione della misura. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, il giudice della prevenzione non può limitarsi a constatare l'appartenenza mafiosa del proposto, ma deve indicare espressamente gli elementi in base ai quali costui viene ritenuto attualmente pericoloso (sez.
5. n. 31881 del 5.6.02 rv 223010) Viola pertanto la normativa invocata (specie in lettura costituzionalmente orientata) la corte di appello di Palermo ove ritiene la presunzione asseritamente esistente in questa materia comporti un'inversione dell'onere della prova tale da imporre al proposto di dimostrare con fatti eclatanti la cessazione del sodalizio o della partecipazione. Nel caso di specie, tutti gli elementi accertati in sede del giudizio di cognizione evidenziano sia direttamente che per facta concludentia come il RA non possa essere ritenuto oggi soggetto socialmente pericoloso. Il ricorso non merita accoglimento in quanto le argomentazioni in esso contenute pur formalmente presentate come dirette a censurare violazioni di legge, sostanzialmente costituiscono sulla logicità della motivazione del provvedimento impugnato. Va a questo punto confermato che in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato fatti attribuiti con certezza al NA dai quali emerge la sua contiguità con soggetti e metodi comportamentali propri dell'associazione mafiosa. La giurisprudenza di questa Corte non ha mancato in varie occasioni di sottolineare che, in tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente partecipa, con ruolo direttivo o meno, del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al گے trattamento prevenzionale. Da ciò deriva la inoppugnabile applicabilità delle misure di prevenzione anche a quanti "appartengano" ad un sodalizio mafioso, non in qualità di partecipi, ma di concorrenti esterni Nel provvedimento impugnato si dà atto che la sentenza della corte di appello emessa il 15.7.2010, ha assolto il proposto a norma del cpv dell'art. 530 c.p.p., essendo stata rilevata la mancanza di una prova dimostrativa di un concreto contributo del ricorrente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa. Nella medesima sentenza di assoluzione è messa anche in evidenza una serie di condotte -accertate in via definitiva- che attestano una comune condivisione di regole e il riconoscimento dell'autorità di soggetti intranei al sodalizio criminoso (l'incarico di accertare se un'autovettura appartenesse o meno ad agenti di polizia o comunque a soggetti ad essa collegati;
l'incarico di svolgere pratiche amministrative, marginali, ma comunque necessarie per componenti del sodalizio;
il proposito del NA di chiedere l'intervento di uomini del clan in difesa di un proprio familiare, la cui attività economica era oggetto di minacce estorsive). Al di là dei risultati conseguiti da tali attività e dei meriti acquisiti agli occhi dei componenti dell'associazione, razionalmente questa funzione di “intermediario”, questo ruolo di cerniera tra l'associazione e il territorio sono stati considerati, da un lato espressione della profonda conoscenza delle vicende interne all'associazione e della naturale convergenza degli interessi propri e di quelli della struttura criminale;
dall'altro, sono stati ritenuti dimostrativi della pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale.. In quest'ottica, correttamente la corte di appello, ha fondato l' applicazione al NA della misura dell'obbligo di soggiorno per tre anni e sei mesi, sul riconoscimento definitivo di comportamenti che, pur non realizzando il reato di associazione di tipo mafioso, sono oggettivamente funzionali agli interessi dei poteri criminali,in stretta connessione con i propri Quanto al requisito dell'attualità della pericolosità sociale del NA, va condiviso il consolidato orientamento interpretativo (sez. 2, n. 3809 del 15.1.13 rv 254512) secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. L'infondatezza delle critiche formulate dal ricorrente in ordine alla sussistenza e all'attualità della pericolosità sociale si traduce in un'assoluta infondatezza delle conseguenti censure sull'applicazione delle misure di prevenzione di carattere personale e di carattere patrimoniale all'inizio elencate . Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 10.1. 2014 Il consigliere estensore Il presidente Alfredo Maria Lombardi Antonio Bevere DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 17 APR 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise азин