Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2014, n. 17067
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Sentenza 10 gennaio 2014

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2014, n. 17067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17067
    Data del deposito : 10 gennaio 2014

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