Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. sopravvenga una legge più favorevole.
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- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
- 2. Patteggiamento: consenso non può esser revocatoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2015, n. 15231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15231 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 08/04/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - N. 614
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZOSO Liana M.T. - rel. Consigliere - N. 1004/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA LA N. IL 30/03/1986;
avverso la sentenza n. 5277/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 29/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
lette le conclusioni del PG Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ZA EL, indagata per il reato di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1 e 7, in data 24 aprile 2014, durante la fase delle indagini preliminari, presentava a mezzo del suo difensore istanza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per l'irrogazione della pena concordata di mesi sei di reclusione. In data 1 luglio 2014 depositava istanza con cui revocava la precedente richiesta di pena concordata per beneficiare dell'istituto della messa alla prova introdotto con la L. 17 maggio 2014, n. 67. Il GIP del tribunale di Milano fissava l'udienza del 29 settembre 2014, all'esito della quale pronunciava la sentenza di applicazione della pena concordata di mesi sei di reclusione sul rilievo che l'impegno a patteggiare si era già manifestato irrevocabilmente ed era scaduto il termine previsto dall'art. 464 bis c.p.p., comma 2, poiché l'istituto aveva carattere processuale e, in mancanza di una disciplina transitoria, era soggetto al principio tempus regit acrtum.
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione ZA EL, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge per inosservanza dell'art. 2 c.p., comma 4, dal momento che la L. n. 67 del 2014 prevedeva una disciplina introduttiva di disposizioni più favorevoli che, pur in assenza di norme transitorie, doveva applicarsi anche retroattivamente quale lex mitior successiva, in forza del relativo principio desumibile dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e in particolare dal suo art. 7 par. 1 con la conseguenza che, potendo la richiesta di sospensione con messa alla prova essere formulata solo dopo l'entrata in vigore della legge, avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile la revoca del consenso al patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Osserva la corte che il giudice ha ritenuto preclusivo il tenore dell'art. 464 bis c.p.p., comma 2 come introdotto dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 ("la richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo gradi nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio"), così rilevando l'avvenuto superamento di quel termine.
La norma citata (La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'art. 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione), tuttavia, non è applicabile nel caso di specie ove la richiesta di patteggiamento era stata avanzata nel corso delle indagini preliminari e non era stata ancora celebrata l'udienza prevista dall'art. 447 cod. proc. pen.. 4. La questione che rileva è, invece, quella relativa alla possibilità di revocare il consenso prestato per il patteggiamento quando sopravvenga una norma più favorevole per l'imputato. Secondo la giurisprudenza consolidata della corte di legittimità, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero che sta alla base del patteggiamento costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto ne' all'imputato ne' al pubblico ministero è consentito rimetterne in discussione i termini (ex pluribus, Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, P.G. in proc. Parascenzo, Rv. 254371). È stato affermato, tuttavia, il principio, che si condivide, secondo cui la revoca del consenso è ammissibile quando è fondata sullo jus superveniens, avuto riguardo all'art. 2 c.p., comma 4 (Sez. 6, n. 26976 del 10/04/2007, Gatti, Rv. 237095).
Ora, va considerato che, secondo la più recente giurisprudenza non solo della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 236 del 2011), ma anche della stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, il principio di retroattività della lex mitior, così come in generale delle norme in materia di retroattività contenute nell'art. 7 della Convenzione EDU, concerne le sole "disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono" (CEDU sent. 27 aprile 2010, Morabito
contro
Italia, nonché sent. 17 settembre 2009, Scoppola
contro
Italia, citata anche in ricorso); si tratta, tuttavia, di principio riconosciuto dalla Convenzione Europea che non coincide con quello regolato nel nostro ordinamento dall'art. 2 c.p., comma 4, (cfr. Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014, Calamo, Rv. 261255).
Quest'ultimo riguarda, infatti, ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni. Ed è stato affermato che la norma più favorevole va individuata tenendo conto della disciplina complessiva risultante dalle norme recettive e sanzionatorie mentre la valutazione volta ad accertare se una disposizione di legge sopravvenuta sia più favorevole rispetto a quella preesistente deve essere fatta in concreto e non in astratto, ossia non soltanto sulla base della mera comparazione tra le due normative succedutesi nel tempo, ma anche confrontando i risultati che deriverebbero dalla effettiva applicazione di esse alla fattispecie (Sez. 1, n. 2336 del 18/05/1994, Arata, Rv. 198187; Sez. 1, n. 27777 del 01/07/2008, Soldano e altro, Rv. 240863). Ciò posto, l'istituto della messa alla prova introdotta con L. 28 aprile 2014, n. 67, si configura come lex mitior nel senso precisato,
considerato che l'esito positivo della messa alla prova determina l'estinzione del reato.
Ne consegue che, data l'ammissibilità della revoca del consenso al patteggiamento per la sopravvenienza di una norma più favorevole per l'imputata, il giudice avrebbe dovuto omettere di applicare la pena a suo tempo richiesta ed invitare le parti a pervenire a un nuovo accordo o, in difetto, procedere all'ulteriore corso della procedura. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015