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Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/08/2023, n. 35685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35685 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettefsentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 35685 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 23/05/2023 Letta la requisitoria del dott. Mariaemanuela Guerra, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, a far data dall'inizio della applicazione, la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a AN AV EL con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza in data 23/09/21. Detta misura, infatti, era stata provvisoriamente sospesa con decreto del 25/10/22 dal Magistrato di sorveglianza di Brescia, sulla scorta di quanto emergente dall'annotazione dei carabinieri della Stazione di Nuvolento. Con detta annotazione si segnalava: - che l'affidato in data 17.10.2022 alle ore 17.59 era entrato in un albergo in compagnia di una prostituta e vi aveva pernottato fino alle ore 6.50, violando la prescrizione imponente la permanenza presso l'abitazione dalle ore 23.00 alle ore 06.00, facendo uso di alcol e cocaina, e, per come riferito dalla prostituta, minacciandola di morte e tenendola in ostaggio previo sequestro del cellulare;
- che la versione dei fatti resa dalla prostituta, oltre ad essere intrinsecamente credibile, trova riscontro in quanto accaduto al condannato pochi giorni prima (il 5.10.2022) con altra prostituta, che, ospitata presso la abitazione del suddetto, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per non avere ricevuto il compenso pattuito per la prestazione sessuale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AV EL, deducendo carenza di motivazione in ordine alle ragioni concrete che hanno giustificato la disposta decorrenza della revoca con effetto ex tunc. Rileva, invero, la difesa che i due specifici ed isolati episodi, dopo oltre un anno di comportamento corretto non potevano far desumere la mancata partecipazione fin dall'inizio al progetto rieducativo. Ed insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso sia per l'orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova sia per quello opposto che propugnava la non detraibilità di tale periodo di prova. Ponendo l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti alla misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il relativo provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. Come evidenziato da Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474, «la consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca"(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)». 3. Ebbene, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza di Brescia spiega puntualmente come la grave condotta violenta del condannato in data 25 ottobre 2022 sia stata preceduta da altra segnalazione di trasgressione del 5 ottobre 2022 e come tali episodi, di indubbia gravità, siano incompatibili con la prosecuzione della prova e tali da manifestare il totale fallimento del progetto di risocializzazione, incidendo negativamente anche sul periodo già eseguito, considerata la grande libertà di movimento assicurata al condannato e, pertanto, il minimo carico afflittivo derivante dalle prescrizioni impostegli. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al consolidato orientamento giurisprudenziale (per il quale si veda anche Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007, secondo cui in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico), nelle quali il richiamo a violazioni specifiche di 2 prescrizioni, con l'evidenziazione che potrebbero configurare in astratto anche fattispecie di reato, appare ben preciso sia con riferimento al dato temporale, sia con riferimento alla loro entità e all'incidenza delle stesse sul percorso rieducativo intrapreso, revocato ex tunc, e. sulla condotta tenuta dal condannato nel corso dell'affidamento già svolto, le censure difensive sopra riportate appaiono infondate. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.
lettefsentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 35685 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 23/05/2023 Letta la requisitoria del dott. Mariaemanuela Guerra, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, a far data dall'inizio della applicazione, la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a AN AV EL con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza in data 23/09/21. Detta misura, infatti, era stata provvisoriamente sospesa con decreto del 25/10/22 dal Magistrato di sorveglianza di Brescia, sulla scorta di quanto emergente dall'annotazione dei carabinieri della Stazione di Nuvolento. Con detta annotazione si segnalava: - che l'affidato in data 17.10.2022 alle ore 17.59 era entrato in un albergo in compagnia di una prostituta e vi aveva pernottato fino alle ore 6.50, violando la prescrizione imponente la permanenza presso l'abitazione dalle ore 23.00 alle ore 06.00, facendo uso di alcol e cocaina, e, per come riferito dalla prostituta, minacciandola di morte e tenendola in ostaggio previo sequestro del cellulare;
- che la versione dei fatti resa dalla prostituta, oltre ad essere intrinsecamente credibile, trova riscontro in quanto accaduto al condannato pochi giorni prima (il 5.10.2022) con altra prostituta, che, ospitata presso la abitazione del suddetto, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per non avere ricevuto il compenso pattuito per la prestazione sessuale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AV EL, deducendo carenza di motivazione in ordine alle ragioni concrete che hanno giustificato la disposta decorrenza della revoca con effetto ex tunc. Rileva, invero, la difesa che i due specifici ed isolati episodi, dopo oltre un anno di comportamento corretto non potevano far desumere la mancata partecipazione fin dall'inizio al progetto rieducativo. Ed insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso sia per l'orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova sia per quello opposto che propugnava la non detraibilità di tale periodo di prova. Ponendo l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti alla misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il relativo provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. Come evidenziato da Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474, «la consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca"(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)». 3. Ebbene, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza di Brescia spiega puntualmente come la grave condotta violenta del condannato in data 25 ottobre 2022 sia stata preceduta da altra segnalazione di trasgressione del 5 ottobre 2022 e come tali episodi, di indubbia gravità, siano incompatibili con la prosecuzione della prova e tali da manifestare il totale fallimento del progetto di risocializzazione, incidendo negativamente anche sul periodo già eseguito, considerata la grande libertà di movimento assicurata al condannato e, pertanto, il minimo carico afflittivo derivante dalle prescrizioni impostegli. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al consolidato orientamento giurisprudenziale (per il quale si veda anche Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007, secondo cui in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico), nelle quali il richiamo a violazioni specifiche di 2 prescrizioni, con l'evidenziazione che potrebbero configurare in astratto anche fattispecie di reato, appare ben preciso sia con riferimento al dato temporale, sia con riferimento alla loro entità e all'incidenza delle stesse sul percorso rieducativo intrapreso, revocato ex tunc, e. sulla condotta tenuta dal condannato nel corso dell'affidamento già svolto, le censure difensive sopra riportate appaiono infondate. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.