Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE SE, IA RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA SAMBATARO, difesi dall'avvocato SALVATORE RESTIVO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
D'RE IA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell'avvocato SERENA MICELI, difesa dall'avvocato SALVATORE MICELI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 562/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 23/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 15/12/1983, D'MO OI OS conveniva in giudizio NO GI e IA TE davanti al tribunale di Palermo per chiedere l'accertamento della nullità, per simulazione assoluta del contratto del 20/10/1980, con il quale aveva venduto agli stessi un appartamento in Palermo per il corrispettivo irrisorio di lire 3.500.000, peraltro mai percepito, nonché la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile. Si costituivano questi ultimi per contestare la fondatezza della domanda e per chiederne il rigetto.
Con sentenza del 25/3/1997, l'adito tribunale dichiarava la simulazione del contratto e condannava i convenuti a restituire l'appartamento.
Proponevano appello NO e IA, ma la corte di appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 23/6/2000, ha confermato quella impugnata, condannando gli appellanti alle spese del grado, con la seguente motivazione.
Non sussiste, per la corte, il vizio di motivazione denunciato con il primo motivo del gravame, posto che l'attrice aveva dedotto la sua incapacità di intendere e di volere al momento della conclusione del contratto non per ottenerne l'annullamento ai sensi dell'art. 1452 c.c., ma allo scopo di dimostrare che di detta sua condizione gli altri contraenti avevano approfittato per carpirne il consenso e per chiedere, quindi, in via subordinata, l'accertamento, anche sotto tale profilo, dell'invalidità dell'atto ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c., espressamente invocati. Una volta accolta, dunque, la domanda di simulazione, il tribunale ha ritenuto, a ragione, assorbito l'esame della subordinata;
e ciò a prescindere dal fatto che, comunque, la D'MO è stata ritenuta capace di intendere e di volere al momento della stipulazione del contratto.
Quanto, poi, alla censura mossa dagli appellanti per l'ammissione della prova per testi dedotta dall'attrice, la corte ha ritenuto corretta, sul punto, la statuizione del tribunale, escludendo che vi sia stata violazione del divieto di cui all'art. 1417 c.c.; e non criticabile la decisione dello stesso giudice circa la simulazione del contratto, basata oltre che sulle assunte testimonianze, anche su altri significativi elementi, quali la mancata comparizione dei convenuti a rendere l'interrogatorio formale, la irrisorietà del prezzo della vendita, peraltro mai versato, il contenuto di un biglietto inviato all'attrice dai NO, il pagamento da parte di questi di un canone mensile per parecchi mesi dopo la conclusione del contratto e, infine, l'esecuzione di lavori di miglioramento dell'immobile a spese della venditrice.
Ricorrono per la cassazione della sentenza NO GI e IA TE, deducendo tre motivi di gravame.
Resiste con controricorso OS OI D'MO.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciano i ricorrenti:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2722 e 2724 n. 1, in relazione all'art. 1417 c.c. ed all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per la censurata ammissione della prova per testi dedotta dall'attrice in palese violazione delle norme predette, con riferimento, in particolare, alla ritenuta esistenza di "un principio di prova per iscritto", costituito, nella fattispecie, da una lettera attribuita al NO, benché mancante di data e di sottoscrizione, ed irritualmente prodotta in giudizio, e, comunque, priva di qualsiasi attinenza con il trasferimento dell'immobile oggetto del contratto di vendita asseritamene simulato, posto che questo ha per oggetto il primo piano del fabbricato di Via Telemaco n. 26, mentre la lettera si riferisce al piano terreno con annesso giardino;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per errata valutazione delle testimonianze di La NT LO e della signora DA in La NT.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2129 co. 2, in relazione agli artt. 115, 116 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte di appello, appiattendosi sulla disquisizione tra simulazione assoluta e simulazione relativa operata dal tribunale, "motivato l'assunto della simulazione assoluta, facendo leva anche su un quadro indiziario, peraltro meramente ipotetico, non utilizzabile ai fini della decisione in forza delle argomentazioni sopra spiegate". Il ricorso è infondato.
Non sussistono le violazioni di legge denunciate con il primo motivo. Correttamente è stata ritenuta ammissibile - ed è stata, pertanto, ammessa ed espletata - la prova testimoniale dedotta dall'attrice ai sensi degli artt. 1417 e 2724 n. 1 c.c., sulla base della valutazione compiuta dal giudice di merito e qui non sindacabile, di un "biglietto" proveniente dal NO, e, quindi, a motivo dell'esistenza di un principio di prova per iscritto;
biglietto che i convenuti, come ha ricordato la corte nel rispondere ad analoga censura da loro mossa con l'appello e ripetuta anche in questa sede, con riguardo a pretesa sua irrituale produzione in giudizio, hanno avuto possibilità di esaminare, senza che di conseguenza ne sia rimasto vulnerato il loro diritto di interloquire in merito. Si rileva, ad ogni buon conto, che nel ricorso non è stato riprodotto il contenuto del biglietto in questione, per cui la valutazione che ne ha compiuto il giudice di merito, per ritenerlo principio di prova per iscritto, sfugge al sindacato di questa Corte anche sotto il dedotto profilo della denunciata erronea lettura ed interpretazione che, secondo i ricorrenti, ne sarebbe stata fatta in quella sede. Sono prive di pregio anche le censure di cui al secondo e terzo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente.
Le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati con gli stessi riguardano, invero, sostanzialmente pretesi errori di valutazione delle risultanze processuali - in particolare il "biglietto" sopra menzionato e le testimonianze ammesse (ed espletate) proprio in virtù dello stesso - che invece non emergono affatto dalla sentenza impugnata, nella quale, viceversa, il giudice, dopo avere dato atto dei riscontri obiettivi che l'assunto dell'attrice ha trovato nei dati e negli elementi acquisiti al processo, ha espresso il suo motivato convincimento, aderente appunto ai fatti accertati ed esaminati, circa la fondatezza del predetto assunto relativo alla simulazione del contratto del 20/10/1980. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto. Consegue la condanna dei ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in euro 50,00, oltre euro 1200,00 per onorari e oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004