Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/1998, n. 12692
CASS
Sentenza 16 ottobre 1998

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L'ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco può emanare in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ha come presupposti: a) una necessità eccezionale ed urgente di tutelare la salute pubblica o l'ambiente, b) la limitazione nel tempo, c) la inevitabilità del ricorso a forme di gestione straordinaria; mentre ha come requisito di legittimità formale una motivazione adeguata, che renda conto dei presupposti concreti dell'ordinanza stessa. A fronte di tale ordinanza il giudice penale deve verificare se ricorrono i presupposti che legittimano l'esercizio concreto della potestà sindacale, e se sussiste il requisito di legittimità di un motivazione adeguata.

L'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, ora sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, discrimina solo i reati previsti dallo stesso decreto in materia di smaltimento di rifiuti, ma non può di per se discriminare i reati in materia ambientale, sia sostanziali, come quello di cui all'art. 734 cod. pen., sia formali, come quello previsto dall'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/1998, n. 12692
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12692
    Data del deposito : 16 ottobre 1998

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