Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 4 8 05 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CALFAPIETRA Presidente Dott. Vincenzo R.G. N. 8174/99 CRISTARELLA ORESTANO Cron. 10286 Dott. Francesco Consigliere Rep. 1694 Consigliere Ud. 31/01/01 Dott. Antonio VELLA SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Enrico -Rel. Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: LE NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MARONE VINCENZO, che la difende unitamente all'avvocato BLANGETTI MARIA FRANCA, giusta delega in atti;
3000 ricorrente 2 APR. 2001
contro
CONDOMINO VIA MARCO POLO 1 TORINO in persona LIRE 3000 CANCELLERIA dell'Amm.re PICCIANO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo CG508513 2001 studio dell'avvocato MARIO MENGHINI che lo difende unitamente all'avvocato SARACINO MICHELE, giusta 197 -1- 4 : CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. MAJONE - controricorrente per diritti L. 12000+3 avverso la sentenza n. 813/99 del Tribunale di TORINO, 27,GIU. 2001 IL CANCELLIERE depositata il 10/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto DIRITTE D Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato Mario Menghini, difensore del ARE A 3 resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
DIRITTI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. ✓per diritti 3000 4-LUG. 2001 IL CANCELLIERE E VARIE-DCV 10 1111819 CANCELLERIA -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 16 novembre 1987 il Condominio di via Marco Polo n. 1, in Torino, conveniva davanti al Pretore di Torino la condomina AN LE ed esponeva: -che la convenuta aveva sostituito la ringhiera di un balcone che si affacciava sul cortile comune con un cancelletto;
-che la stessa utilizzava tale nuovo accessO al proprio appartamento per il carico e lo scarico di merci, arrecando pregiudizio alla tranquillità dei condomini ed allo stato di manutenzione delle parti comuni;
tanto premesso, il condominio chiedeva la condanna di AN LE alla eliminazione delle opere realizzate. AN LE, costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Pretore di Torino con sentenza in data 29 giugno 1991. AN LE proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Torino con sentenza in data 10 febbraio 1999, in base alla seguente motivazione: costituisce circostanza non contestata In fatto le parti che la appellante, quale proprietaria tra 3 di un alloggio posto al piano terreno, sito nello stabile di via Marco Polo n. 1, in Torino, aveva utilizzato tale unità immobiliare per il deposito di merci, che ogni giorno prelevava al mattino e nuovamente depositava al pomeriggio. Accedeva all'alloggio attraverso un balconcino ed una scala rimovibile passando attraverso il cortile condominiale. Risulta dalla perizia descrittiva dei luoghi (in atti a firma ing. Fabio Corsi depositata, unitamente agli allegati fotografici, il 10 ottobre 1996) che il balcone in questione si affaccia sul cortile condominiale ed è chiuso da una rignhiera in ferro, che è stata tagliata dalla LE (come dalla stessa ammessO nei propri atti difensivi), così da rendere apribile la parte più a sinistra di detta ringhiera. Inoltre per rendere più agevole l'accesso al balcone, poiché il piano pavimento della soletta è più alto rispetto al piano del cortile (di cm. 64) la appellante ha fatto costruire una scala con due longheroni di sostegno in ferro e tre gradini. Tale scala è rimovibile, e in concreto viene appoggiata sul bordo del balcone per accedere e recedere all'alloggio di proprietà della LE attraverso il cortile condominiale (come risulta dalle foto 4 nn. 4-5-6 allegate all'elaborato peritale). Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che tali modifiche operate dalla condomina non possano ritenute legittime, in quanto in virtù diessere esse la LE è in condizione di accedere e recedere al proprio alloggio utilizzando un percorso attraverso il cortile condominiale, che prima delle modifiche non sarebbe possibile, dato che il balcone era munito di ringhiera non incernierata ed era privo di scale, non essendo infatti adibito ad ingresso. Tale passaggio, attività, qualefinalizzato ad una particolare quella di carico e scarico di merci che in concreto avviene due volte al giorno, non può ritenersi consentito dal regolamento di condominio che vieta tra l'alt o di "occupare permanentemente 0 con frequenza i locali di uso e di proprietà comune" (v. punto g., art. III del regolamento prodotto dal condominio appellato) e di destinare i locali della casa ad usi contrari alla tranquillità (come da lettera a) dello stesso articolo del regolamento). Indubbiamente il particolare uso del cortile comune realizzato dalla condomina LE oltre ad implicare una frequente occupazione del cortile con attività non connesse al comune 5 godimento, coinvolge gli altri condomini nelle conseguenze derivanti dallo svolgimento quotidiano di attività che normalmente si svolgono in un immobile adibito ad uso commerciale piuttosto che ad abitazione. Non ha pregio la tesi della appellante secondo cui le modifiche di cui si discute S ebbero legittime, perchè rientranti nella disposizione dell'art. VIII, punto b) del regolamento, che riserva ai proprietari degli alloggi di "aprire, chiudere, trasformare finestre e porte". Infatti tale disposizione deve essere interpretata unitamente alle altre, e dalla lettura complessiva del regolamento appare chiaro che tale facoltà del proprietario è riconosciuta tutte le modifiche non implichino volte che queste violazione degli altri obblighi cui sono soggetti i condomini. Nel caso di specie la LE attraverso le modifiche operate sulla chiusura del balcone realizza un uso non consentito del cortile comune, ponendo oltretutto i presupposti, in caso di acquiescenza da parte dell'amministrazione condominiale, ad eventuali diritti di servitù nascenti dall'ingombro derivante dall'apertura del cancelletto sul cortile comune. Contro tale decisione ha proposto ricorso per 6 cassazione, con tre motivi, AN LE. Resiste con controricorso il Condominio di via Marco Polo n. 1, Torino. Motivi della decisione Con tre motivi del ricorso che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente deduce che il Tribunale di Torino: a) non ha considerato che non vi era stata alcuna modificazione delle parti comuni dell'edificio; b) non ha chiarito in che senso si poteva parlare di utilizzazione non consentita del cortile comune;
c) non ha chiarito come l'apertura del cancelletto sul cortile poteva portare alla creazione di una servitù a favore del suo appartamento e in danno del condominio;
d) fuori luogo ha fatto riferimento ad un disturbo della quiete degli altri condomini, non denunciato neppure dal condominio;
e) fuori luogo ha ipotizzato una utilizzazione non consentita del suo appartamento. Il ricorso è fondato. Nessuna delle giustificazioni addotte dalla sentenza impugnata a sostegno della conclusione cui la stessa è pervenuta risulta convincente sotto il 7 profilo giuridico o logico. Non viene infatti, chiarito se la creazione di un accessO alla una unità immobiliare in proprietà esclusiva della attuale ricorrente, utilizzando il cortile comune era da considerare illecito in sè o per le modalità concrete. La possibilità di aprire, chiudere, trasformare finestre e porte, pur essendo espressamene prevista dal regolamento di condominio, viene subordinata al rispetto di non meglio precisati obblighi. Né viene chiarito come l'opera realizzata dal ricorrente, consentita dal regolamento di condominio, avrebbe potuto, tuttavia, portare alla costituzione di una servitù in danno del condominio. In mancanza di un divieto, nel regolamento di condominio, di destinare i locali di cui proprietaria la ricorrente ad uso diverso dalla infine, è incomprensibile la abitazione, secondo la quale il particolare uso affermazione Comune realizzato dalla condomina del cortile LE oltre ad implicare una frequente occupazione del cortile con attività non connesse al Comune godimento, coinvolge gli altri condomini nelle conseguenze derivanti dallo svolgimento quotidiano 8 di attività che normalmente si svolgono in un immobile adibito ad uso commerciale piuttosto che ad abitazione. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame alla Corte di appello di Torino, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Torino. Roma, 31 gennaio 2001 Piler Turt Pus. IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 60000 2/APR/2001 Roma 310000 IL CANCELLIERE C1 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 31 MAG. 2001. Registrato in c o One 4 al n26066... trecentodiecimil ) WO. p. Cirigana An (Dott.ssa Mana G FLIPPO) Responsabile Servo ludiziari (Dr. M. RACC GHIN 1 0 0 9