Sentenza 24 settembre 2012
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari, una volta emesso il decreto penale di condanna, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale e non può, quindi, a seguito di opposizione, operare alcuna modifica del capo di imputazione, anche se quello contenuto nel decreto, per mero errore, riporti una contestazione del tutto diversa da quella contenuta nella richiesta del P.M. (Fattispecie nella quale il Gip, accertato che per mero errore materiale era stato erroneamente indicato nel decreto penale il capo di imputazione, lo aveva corretto a seguito della proposta opposizione dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2012, n. 42467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42467 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/09/2012
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 2502
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 12320/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP FERRARA - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE FERRARA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 1521/2009 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del 15/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, di attribuire la competenza al Tribunale di Ferrara in composizione monocratica. RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara solleva conflitto negativo di competenza avverso il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica.
Il G.I.P., per un errore materiale, aveva emesso decreto penale di condanna del 7/3/2011 nei confronti di AF BR riportante un'imputazione del tutto diversa da quella contenuta nella richiesta del P.M.; l'imputata aveva proposto opposizione avverso il decreto penale e il G.I.P. aveva emesso decreto di giudizio immediato nel quale, peraltro, veniva riprodotta l'imputazione formulata dal P.M..
All'udienza dibattimentale del 2/3/2012, il Giudice, preso atto dell'anomalia, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio (o meglio: del decreto di giudizio immediato) e disponeva restituirsi gli atti al Giudice per le indagini preliminari.
2. Secondo il Giudice remittente, il provvedimento adottato dal Giudice del dibattimento doveva considerarsi abnorme, in conseguenza di ciò non trovando applicazione il disposto dell'art. 28 c.p.p., comma 2; in effetti, l'indebita regressione del procedimento aveva creato una situazione di stallo, non potendo il Giudice emettere nuovo decreto di citazione a giudizio con il medesimo capo di imputazione, attività che aveva già compiuto. Secondo l'ordinanza di rimessione, il decreto penale riportante l'imputazione errata doveva ritenersi implicitamente revocato ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 3, trattandosi di revoca ope legis;
spettava, poi, al giudice del dibattimento trattare il processo pur in presenza di nullità del decreto opposto, atteso che l'opposizione instaura un giudizio del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Che la situazione processuale conseguente all'ordinanza del giudice del dibattimento sia di stallo pare indubbio;
ma le cause di tale situazione e il rimedio da adottare sono differenti da quelli prospettati dal G.I.P. che ha sollevato il conflitto. Quel Giudice aveva ritenuto di poter sanare la evidente nullità del decreto penale di condanna - quel decreto conteneva un'imputazione per un fatto del tutto differente da quello riguardante AF BR, formulata dal pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale - riportando nel decreto di giudizio immediato l'imputazione "esatta": ma senza avvedersi che tale soluzione creava un'ulteriore nullità, inevitabilmente dichiarata dal Giudice del dibattimento.
In effetti, il meccanismo disegnato dall'art. 460 c.p.p., e ss. presuppone che l'imputazione formulata nella richiesta del P.M. resti ferma e non venga modificata se non in dibattimento;
e ciò in quanto, sulla base di quell'imputazione (oltre che della misura della pena inflitta), l'imputato e il suo difensore, in un termine ristretto, devono compiere, a pena di decadenza, tutte le scelte processuali fondamentali: possono, cioè, decidere di non presentare opposizione (tenuto conto anche dei benefici previsti dall'art. 460 c.p.p., comma 5), ovvero, al contrario, di proporre opposizione e accedere a riti alternativi o di chiedere l'oblazione, ovvero di affrontare il dibattimento.
Si deve anche ricordare che la procedura suddetta comporta che la notifica del decreto penale sia il primo atto con il quale l'imputato e il suo difensore ricevono la contestazione del reato e, spesso, anche notizia del procedimento: non è, infatti, previsto l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., ne', ovviamente, l'imputato riceve notifica della fissazione di un'udienza (preliminare o dibattimentale). Si deve ricordare l'insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui il Giudice per le indagini preliminari, dopo l'opposizione al decreto penale, è vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 c.p.p., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decreto ne' revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti;
una volta che il giudice abbia emesso il decreto di condanna, in accoglimento della richiesta del p.m., le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dal condannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall'opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., o di oblazione;
in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l'esecuzione del decreto di condanna (art. 461 c.p.p., comma 5). Di conseguenza, dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le indagini preliminari è spogliato di poteri decisori sul merito dell'azione penale, incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell'an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione. (Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010 - dep. 04/06/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 246910).
Le considerazioni del Giudice remittente secondo cui il decreto penale doveva considerarsi revocato ex lege in conseguenza dell'opposizione, e il procedimento davanti al giudice del dibattimento doveva proseguire in maniera del tutto autonoma, spettando a quel giudice valutare la eventuale nullità del decreto penale (come in effetti insegnato da questo Corte: da ultimo Sez. 1, n. 44565 del 25/11/2010 - dep. 20/12/2010, Conf. comp. in proc. Coppola, Rv. 249119), non colgono del tutto nel segno. Il Giudice del dibattimento, infatti, non ha dichiarato la nullità del decreto penale, ma quella del decreto di giudizio immediato, alla luce della diversa imputazione presente nei due atti, dalla quale è derivata la patente violazione del diritto di difesa dell'imputato e, insieme, la promozione dell'azione penale con modalità del tutto anomale (richiesta di decreto penale del P.M. cui è seguito un decreto di giudizio immediato da parte del G.I.P.: così, almeno, sembra si possa interpretare la sostituzione dell'imputazione errata con quella inizialmente formulata dal P.M.) e, ancora una volta, lesive del diritto di difesa dell'imputato (mancato invio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
impossibilità di formulare istanze di riti alternativi o di oblazione, a differenza di quanto avviene a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato o di decreto di citazione diretta a giudizio). In effetti, se è vero che, quando è stata proposta opposizione, il decreto deve essere revocato, tuttavia esso funge sostanzialmente da atto di introduzione del giudizio conseguente all'opposizione e l'imputazione non può che essere quella risultante dal decreto penale: in tal caso può verificarsi un'ipotesi d'invalidità per omessa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa;
si tratta di nullità relativa che, a norma dell'art. 181 c.p.p., deve essere dedotta nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, ossia subito dopo il compimento delle formalità relative alla costituzione delle parti.
Nel caso di specie la difesa dell'imputato ha tempestivamente sollevato l'eccezione, risultando evidente la mancata enunciazione del fatto in forma chiara e precisa dal raffronto tra le due imputazioni.
2. Come premesso, la soluzione a questa situazione di stallo non può, in questa fase, che essere radicale;
se il giudice del dibattimento ha correttamente rilevato la nullità del decreto di giudizio immediato, risulterebbe illogico attribuire la competenza al Giudice per le indagini preliminari, inducendolo ad emettere un decreto di giudizio immediato contenente l'imputazione errata, con la conseguente declaratoria di nullità del decreto penale da parte del giudice del dibattimento.
La prima nullità è, evidentemente, quella del decreto penale:
emesso, in violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) in assenza dell'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (che è stata esercitata per un fatto del tutto diverso); occorre, quindi, annullare il predetto decreto penale e tutti gli atti conseguenti, così da permettere al Giudice per le indagini preliminari di emettere un nuovo decreto penale corrispondente alla richiesta del P.M..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto penale 7 marzo 2011 e gli atti conseguenti e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara per l'emissione di un nuovo decreto penale a seguito della richiesta del P.M.. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2012