Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2000, n. 811
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Sentenza 15 febbraio 2000

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La sospensione dei termini processuali in periodo feriale non opera qualora il pubblico ministero abbia chiesto al giudice della esecuzione di revocare, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per "abolitio criminis" a un soggetto che si trova in espiazione pena per il reato di cui all'art. 341 cod. pen., dovendosi in tale eventualità, per il principio del "favor rei", fare applicazione analogica delle disposizioni che eccezionalmente derogano alla regola della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall'art. 240 bis disp. att. c.p.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2000, n. 811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 811
    Data del deposito : 15 febbraio 2000

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