Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale non opera qualora il pubblico ministero abbia chiesto al giudice della esecuzione di revocare, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per "abolitio criminis" a un soggetto che si trova in espiazione pena per il reato di cui all'art. 341 cod. pen., dovendosi in tale eventualità, per il principio del "favor rei", fare applicazione analogica delle disposizioni che eccezionalmente derogano alla regola della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall'art. 240 bis disp. att. c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2000, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 15/02/2000
1. Dott. Oreste CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo SCELF0 " N. 811
3. Dott. Tito GARRIBBA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco SERPICO " N. 40717/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari in data 18/8/1999 con la quale veniva revocata la sentenza del Pretore di Bari del 9/10/96, irrevocabile il 24/11/96, di condanna di NT IT per il reato di cui all'art.341 c.p.;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
Lette le controdeduzioni della difesa del condannato NT IT, come da note difensive in atti;
OSSERVA
Su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica di Bari e di EN ON, rispettivamente presentata il 29/7/I999, ed il 12/8/1999, intesa ad ottenere la revoca, ex art. 673 cpp, della sentenza, del Pretore di Bari del 9/10/1996, divenuta irrevocabile il 24/12/1996, di condanna del predetto EN alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 341 c.p., per effetto di successiva abrogazione di tale reato ex L. 205/99, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari, con ordinanza del 18/8/1999, disponeva in conformità, rigettando, preliminarmente, la eccezione di nullità propostà dal P.M. di udienza per essere stato fissato il relativo incidente di esecuzione irritualmente nel periodo di sospensione dei termini processuali, e deducendo, nel merito, la corretta applicazione dell'art. 673 cpp., avendo l'art. della L.205/99 disposto in maniera "categorica e tout cort" l'abrogazione,
tra gli altri, del reato di cui all'art. 341 c.p., ne' essendo correttamente applicabile, nella specie, il disposto di cui all'art. 19 L. cit. regolante diversa situazione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo, a motivi del gravame:
1) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 666 e 127 cpp. e artt. 1 ss. gg. L. 7/10/69 n. 742, per omesso rispetto della disciplina della sospensione dei termini del periodo feriale, applicabile anche al processo di esecuzione, non ricorrendo ipotesi di deroga previste dalla legge e tanto meno quella della "massima urgenza";
2) Erronea applicazione della disciplina dell'art. 2 c.p., essendo, nella specie, correttamente operante il disposto di cui al co. 3^ di tale norma e non già quello di cui al co. 2^, con conseguente salvezza del giudicato, come peraltro, era stato già ritenuto dal giudice di legittimità, per situazioni relative ad abrogazioni di altre disposizioni incriminatrici.
Con requisitoria scritta, il PG presso questa Corte ha dedotto l'infondatezza del ricorso, richiedendone il rigetto, infondata essendo l'eccezione in rito, risultando evidente l'urgenza di trattazione dell'incidente di esecuzione, vertente sullo "status libertatis" del condannato e inapplicabile, nella specie, il disposto di cui all'art. 2 co. 3^ cpp., in relazione all'art. 19 L. 205/99, avendo l'art. 18 L. cit. disposto l'abrogatio criminis netta, tra gli altri, del reato di cui all'art. 341 c.p., sicché, in sede di esecuzione, era corretto il richiamo al disposto dell'art. 673 cpp., con la conseguente revoca del giudicato.
Sostanzialmente in sintonia con le deduzioni del PG presso questa Corte, la difesa del NZ ha articolato note controdeduttive al ricorso del P.M..
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Innanzitutto non manca di sorprendere l'evidente discrasia tra il comportamento processuale dell'ufficio del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di bari che si è fatto addirittura promotore, con richiesta del 29/7/99 (in pieno periodo feriale) di trattazione dell'incidente di esecuzione da parte del locale giudice dell'esecuzione, tesa alla revoca della sentenza di condanna del EN per il reato di cui all'art. 341 c.p., ex art. 673 cpp., per intervenuta relativa "abolitio criminis", ed il comportamento processuale del rappresentante di udienza della stesso Ufficio della anzidetta Procura che, come emerge dal testo del provvedimento impugnato e dallo stesso tenore del presente ricorso, ha eccepito la nullità della decisione perché adottata in violazione della disciplina della sospensione dei termini processuali in periodo feriale, a voler tacere del diverso orientamento in merito all'applicazione degli artt. 2 e 3 c.p., agli effetti del giudicato. Ciò posto, rileva, in ogni caso questa Corte che, pacifica essendo l'applicabilità della disciplina della sospensione dei termini processuali in periodo feriale di cui alla L. 742/69, anche al processo di esecuzione, correttamente il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari ha rigettato l'eccezione in rito proposta dal P.M. ed in questa sede riproposta con il motivo di ricorso sub 1). Ed invero, se, come, peraltro, ha puntualmente rilevato lo stesso decidente, il tenore letterale dell'art. 240 bis disp. att. cpp. che ha sostituito l'art. 2 L. 742/69 a seguito del D.L. 271/89, traccia delle eccezioni alla regola generale della sospensione di tali termini, opportunamente escludendo la limitazione in parola nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinuncino a tale sospensione (co. 1^ art. cit.), ovvero allorché intervengano, per i procedimenti in materia penale,, motivate ragioni di urgenza ascrivibile ad imminente o scadenza termini custodia cautelare (co. 3^ art.cit.), nonché, ove nel corso delle indagini preliminari, occorra procedere con la "massima urgenza" al compimento di atti sicché il GIP, su richiesta delle parti, può provvedere a tali adempimenti, come analogamente può fare, con decreto motivato il P.M. per gli atti previsti dall'art. 360 cpp. (co. 4^ art. cit.), nonché l'A.G. procedente in materia di espletamento di "atti urgenti" ex art. 467 cpp. (co. 6^ e 7^ art. cit.), non si vede perché non possa estendersi, per intuibili ragioni di doveroso ossequio al principio generale, peraltro costituzionalmente tutelato, del "favor rei", di cui la materia penale non può e non deve tradirne la "ratio", la non operatività della sospensione dei termini del periodo feriale nel caso in cui una non tempestiva trattazione del procedimento incidentale di esecuzione possa concretamente valere a pregiudicare lo "status libertatis" del condannato.
Ed è proprio quanto è corretto riconoscere al caso in esame. Infatti, contrariamente all'apodittica asserzione fatta dal ricorrente secondo cui l'espiazione della pena sarebbe decorsa dalla data del 20/9/99 e quindi in periodo post-feriale, risulta invece, come vi è puntuale traccia nel provvedimento impugnato, con richiamo anche da parte della difesa nelle note di controdeduzione al ricorso in atti, che l'esecuzione della sentenza di condanna de qua "è fissata con decorrenza 18/8/1999", sicché giustamente il decidente rileva che, ove la trattazione dell'incidente di esecuzione fosse stato prorogato dopo la scadenza del periodo feriale, in ogni caso, per quanto tempestiva potesse essere detta trattazione, il condannato sarebbe stato inaccettabilmente esposto a "scontare sine titulo" (per l'abrogatio criminis" della norma oggetto della sua condanna), un periodo di carcerazione fino a quando non fosse stata pronunciata la cessazione degli effetti penali della condanna, con revoca della relativa sentenza passata in giudicato.
Tanto, a prescindere dalla pur non azzardata ipotesi di concreta e sostanziale sanatoria generale della nullità ex art. 183 lett. b) cpp., avuto riguardo al sintomatico comportamento dell'interessato e del di lui difensore, teso a sollecitare la pronuncia de qua, negli stessi termini in cui, peraltro, si era attivato lo stesso Ufficio del Procuratore della Repubblica con la nota richiesta al GE del 29/7/99 (cfr. Cass. pen. Sez. 1^, 8/3/94, n. 146, Maritan). Il motivo di ricorso sub 1) è, pertanto, del tutto infondato, corretta e motivata apparendo nella sostanza la decisione del GE. Sul punto.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso sub 2).
Ed invero, come questa Corte Suprema ha avuto modo di ribadire, anche di recente (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 28/01/1998, n. 518, Marini), la L. 205/99 all'art. 18 ha operato una "abrogatio criminis" netta dell'art. 341 c.p.. Quindi, in forza di tale abrogazione, non si producono per fatti pregressi fenomeni automatici di espansione di norme incriminatrici, qualunque rapporto vi fosse tra il disposto abrogato e quello o quelli sopravvissuti. Infatti, è dato rilevare che la L. 25/6/1999 n. 205, per il suo stesso espresso tenore letterale, ha "cancellato"
dall'ambito della sfera di rilevanza penale il "fatto oltraggio a p.u." e con esso anche i reati eventualmente derivabili o sussumibili da questo (ad es. art. 594 e 612 aggr.to ex art. 61 n. 10 c.p.), non potendosi all'uopo far ricorso al disposto dell'art. 19 della L. cit., trattandosi di una norma transitoria riferibile solo "ai reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da essa previsti" e, pertanto riguardanti altre fattispecie criminose (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 13/7/1999, Adamoli). È chiaro, dunque, che solo per queste ipotesi criminose (furto ed ulteriori eventuali reati che i decreti legislativi renderanno punibili a querela), si è posto un problema di "continuità punitiva", laddove, per i reati "coperti" dall'oltraggio, l'eterogeneità dei beni protetti (prestigio della P.A. e situazioni individuali) e l'abbandono della tutela del primo hanno evidentemente sconsigliato di far sopravvivere la vicenda penale in termini personalistici.
In conclusione, bene si invoca, in materia di abrogatio criminis dell'art. 341 c.p., il disposto di cui al co. 2^ dell'art. 2 c.p., con relativa corretta applicazione dell'art. 673 cpp. nel procedimento di esecuzione con la rituale revoca del giudicato. In tali sensi ha correttamente operato il GE.
Anche il motivo di ricorso sub 2) è, pertanto, infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000