Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Nel giudizio promosso per l'accertamento del diritto a rendita di inabilità per malattia professionale, la successiva richiesta, ex art. 80 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ,di valutazione congiunta degli esiti con malattia professionale preesistente ammessa a rendita - non integrando una mutatio libelli( costituendo il richiesto cumulo una conseguenza giuridica necessaria derivante dal riconoscimento del carattere professionale della malattia, senza alcun potere discrezionale dell'Istituto assicuratore) e stante la riconosciuta ammissibilità, in quel grado di giudizio di produzione di nuovi documenti e di valutazione delle malattie e degli aggravamenti sopravvenuti - può essere chiesta nel giudizio d'appello, in sede di ricorso ovvero di memoria di costituzione e non nel corso dello stesso giudizio (nella specie in sede di note difensive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5648 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. CE TREZZA - Rel. Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT VI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA D'ANGELO, RITA RASPANTI, PASQUALE VARONE, giusta procura speciale atto notar Carlo Federico TUCCARI di Roma del 3/11/95 Rep. n. 41944;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 662/94 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 7/11/94, R.G.N. 1197/87;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/6/98 dal Consigliere relatore Dott. CE TREZZA;
udito l'Avvocato Franco AGOSTINI;
udito l'avvocato Rita RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12/10 - 7/11/1994, il Tribunale di Avezzano, in accoglimento dell'appello proposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro avverso la pronuncia del locale Pretore del 13/23-10-1987, la quale aveva riconosciuto a favore di Stati CE RT il diritto ad una rendita nella misura percentuale del 12% per broncopneumopatia professionale, con condanna dell'Istituto assicuratore alla corresponsione dei ratei maturati dal 1 gennaio 1985, riformava la sentenza impugnata e rigettava la domanda dello Stati.
Osservava il Tribunale che la consulenza tecnica espletata in grado di appello aveva accertato a carico dell'assicurato la sussistenza di una pneumocomiosi da inalazioni di polveri miste, la quale, peraltro, riduceva la sua capacità lavorativa ella misura solo dell'8% e quindi in una misura insufficiente alla percezione di una rendita.
Tale parere - secondo il Giudice di appello - doveva essere condiviso, poiché, anche se l'attività lavorativa dello Stati (operaio - manovale e minatore in cantieri edili e stradali in galleria ed in cave di pietra) poteva essere ritenuta significativa ai fini di una diagnosi di una pneumoconiosi minore da polveri miste, ma presentando l'impegno pneumoconiotico un quadro soltanto iniziale (mancanza di complicazioni cardio - vascolari, lieve compromissione funzionale della respirazione, limitata reticolazione polmonare non di costante rilevazione radiografica - elementi micronodulari erano emersi, invero, solo dall'esame radiografico del 13/2/1985 eseguito presso l'Ospedale civile di Avezzano -), non era possibile ritenere che la capacità lavorativa generica dello Stato fosse ridotta in misura superiore all'8%; nel resto - aggiungeva il Tribunale - non poteva presumersi che qualsiasi pneumoconiosi, anche di modesta entità, superasse sempre la soglia legale di indennizzabilità.
Per quanto concerneva poi la domanda avanzata solo in corso di causa - proseguiva il Tribunale - tendente all'unificazione, ai sensi dell'art. 80, co. 2 , D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, della inabilità derivante dalla pneumoconiosi e quella già riconosciuta nella misura del 23% per angionerosi, la stessa doveva essere ritenuta inammissibile, perché non proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Avverso tale sentenza il soccombente propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrati con successiva memoria, l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso lo Stati, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 74 e 78 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360, nn. 3 e 5 c.p.c.), ricorda che il consulente tecnico di appello ha ritenuto che la malattia professionale a suo carico riscontrata è dimostrata e non presunta, condividendo la diagnosi del primo consulente di "pneumoconiosi minore", ma riducendo l'inabilità dal 12 all'8%; deduce l'erroneità e la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, la quale recepisce una consulenza tecnica contraddittoria e non spiega perché debba essere ridotto di quattro punti un danno riconosciuto "oscillante" non traendo le necessarie conseguenze dalle risultanze dell'esame radiografico del torace eseguito presso l'Ospedale civile di Avezzano, evidenziante la esistenza di elementi micronodulari, dato questo che non poteva essere ignorato almeno ai fini di ulteriori accertamenti. Conclude il ricorrente che il Tribunale ha ignorato le sue difese svolte con la memoria di costituzione e con le note difensive. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, invero, ha adeguatamente motivato il suo convincimento circa la risoluzione della capacità lavorativa dello Stati a seguito della riconosciuta malattia professionale, evidenziando correttamente che non sussiste alcuna presunzione che una qualsiasi pneumoconiosi, anche di modesta entità, superi sempre la soglia legale di indennizzabilità. Tale considerazione, pur se espressa a conclusione del ragionamento del Tribunale, rappresenta piuttosto il presupposto logico della decisione impugnata. Ed invero, come un infortunio connesso all'attività lavorativa non è, per ciò solo, indennizzabile, potendo comportare una minima incidenza sull'attitudine lavorativa dell'assicurato, così deve argomentarsi per una malattia professionale.
E nel caso concreto appunto il Giudice di 2 grado ha ritenuto, con motivazione adeguata e sufficiente, in considerazione della riscontrata minima compromissione degli apparati cardiaco e respiratorio dello Stati, che la riduzione dell'attitudine lavorativa dello stesso fosse "minima" e certamente inferiore al limite legale per la indennizzabilità, quantificandola nella misura dell'8%.
In particolare, circa alcune censure specifiche mosse in ricorso, la Corte osserva: e) il consulente tecnico di 2 grado e quindi il Tribunale non hanno ritenuto il danno "oscillante", ma hanno ritenuto non di costante rilevazione" e quindi oscillanti gli elementi micronodulari evidenziati solo all'esame radiografico del 13/2/1985 eseguito presso l'ospedale civile di Avezzano;
2) il riferimento alle difese svolte con la memoria di costituzione e con le note difensive (evidentemente redatte in grado di appello) è estremamente generico e quindi viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in virtù del quale la parte ricorrente deve indicare in quale atto del giudizio di merito ed in quali termini specifici una questione sia stata trattata senza essere presa in considerazione dai giudici, non potendo la Corte, per i limiti del giudizio di legittimità, direttamente ricercare negli atti di merito gli elementi utili al suo giudizio, ma dovendo rinvenire questi solo negli atti a sua disposizione e cioè negli atti del giudizio di cassazione (sentenza di 2 grado, ricorso e controricorso) (tra tante Cass. n. 9941/1996 n. 6702/1991). Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché il vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) e si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il diritto del ricorrente alla rendita unificata ai sensi del citato articolo, tenendo conto almeno della inabilità dell'8% da aggiungersi a quella del 23% già riconosciuta per la malattia professionale, angioneurosi, rendita richiamata con le note del marzo 1992, con le quali si deduceva che l'unificazione della inabilità permanente opera di diritto e deve essere disposta dal giudice di ufficio.
Anche questo motivo deve essere respinto.
Recita l'art. 80 citato nella rubrica del motivo "nel caso in cui il titolare di una rendita ... sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di una unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e del nuovo ... (1 co.). Nel caso in cui il nuovo infortunio per se considerato determini un'inabilità permanente non superiore al 10% e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente" (co. 2 ); tali disposizioni sono estese alle malattie professionali dall'art. 131 D.P.R. n. 1124/1965. Questa Corte ha in proposito ritenuto che "nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita di inabilità per malattia professionale, la successiva richiesta di cumulo con altra rendita per infortunio ai sensi degli artt. 78 rectius: 80 e 131 del d.P.R. n. 1124/1965 non integra una "mutatio libelli" (non consentita nel rito del lavoro), costituendo detto cumulo una conseguenza giuridica necessaria derivante dal riconoscimento della invalidità per malattia professionale, senza alcun potere discrezionale dell'Istituto assicuratore" (Cass. n. 3550 del 15/10/1994; conf. Cass. n. 2559 e 2556 del 7/3/1998; contra Cass. n. 10571 del 27/10/1997). Ma, se ciò è pacifico per giurisprudenza maggioritaria, il dubbio concerne il momento in cui l'emendatio di cui si parla possa essere proposta ritualmente nel corso del giudizio di merito ed in particolar modo nel corso della fase di appello, posto che nella fattispecie la domanda sul cumulo fu proposta dall'assicurato non nella memoria di costituzione in appello - depositata come questa Corte può direttamente accertare, trattandosi di questione di procedura, in data 10/4/1989, bensì, come riconosciuto anche nel ricorso di cassazione, solo con le "note" difensive del marzo 1992;
essa peraltro, è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale che non si è occupato di quanto accaduto in sede di appello, "in quanto non richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado". La decisione sarebbe esatta alla luce della sentenza di questa Corte n. 11007 dell'8/11/1997, la quale richiede, per la proposizione della domanda in questione a garanzia del regolare svolgimento del contraddittorio, l'autorizzazione del giudice ex art. 420 c.p.c., la quale può risultare anche per implicito, "atteso che la rendita complessiva oggetto della domanda modificata non deriva dalla semplice sommatoria delle percentuali di invalidità riferibili ai singoli infortuni sul lavoro e malattie professionali ma va determinata apprezzando (in favore od anche in danno dell'assicurato) la correlazione, solo eventualmente sinergica, fra le singole menomazioni e che inoltre la misura della rendita stessa non deve essere calcolata in modo automatico ma sulla base della retribuzione più elevata fra quella riferita ai dodici mesi anteriori al secondo evento indennizzabile e quella posta a base della liquidazione della prima rendita e rivalutata ai sensi dell'art. 116 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124" - (Conf. Cass. n. 5186/1986). Da tale sentenza discenderebbe anche che la domanda di cumulo non possa mai essere proposta in grado di appello (contra Cass. n. 6459/1983). Ritiene, peraltro, il Collegio che la decisione debba uniformarsi a quella giurisprudenza di legittimità, la quale in ordine alla produzione di nuovi documenti in appello nel rito del lavoro, nonché in materia di invalidità pensionabile, in relazione alle malattie o agli aggravamenti sopravvenuti nel corso della fase amministrativa o giudiziaria, ha stabilito che gli eventi suddetti debbano essere rispettivamente indicati o dedotti almeno nel ricorso di appello da parte dell'appellante o nella memoria di costituzione in questo grado da parte dell'appellato (e quindi i documenti depositati contestualmente a tali dati); ma non anche nel corso del secondo grado del giudizio (Cass. S.U. n. 9199/1990 e n. 4215/1990). Così, va ritenuto che anche la richiesta di cumulo, per garantire il rispetto del contraddittorio debba essere formulata almeno o nel ricorso di appello o nella comparsa di costituzione in tale grado:
ciò però nella fattispecie non è stato fatto dallo Stati, per quanto sopra evidenziato, per cui, corretta come sopra la motivazione della sentenza impugnata nel capo che interessa, va confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda in esame, in quanto comunque tardivamente proposta (contra la citata sent. n. 10571/1997 che non ritiene mai proponibile la domanda in questione in appello e Cass. n. 3031 del 23/3/1998, che pure qualifica la domanda di cumulo come una "emendatio libelli" e non una "mutatio libelli"). Non vi è pronuncia sulle spese di questo giudizio ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 1998.