Sentenza 24 luglio 2001
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede la prescrizione triennale del diritto alla rendita INAIL per malattia professionale, anziché del diritto ai singoli ratei, come accade invece per le pensioni INPS. Come già precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 297 del 1999, la suddetta disposizione non si pone in contrasto con gli indicati parametri costituzionali in quanto, da un lato, i due sistemi previdenziali posti a confronto sono diversi e ben possono essere disciplinati in modo differente, e, dall'altro, bisogna considerare sia che la suddetta normativa è analoga a quella esistente per altri assetti pensionistici (pensioni privilegiate e equo indennizzo) anch'essi soggetti a termini di decadenza e prescrizione sia che il sistema INAIL è ispirato, date le sue finalità, ad una logica di tipo assicurativo, piuttosto che ad una di tipo pienamente solidaristico.
Nel caso in cui un lavoratore, già titolare goda di una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, acquisisca il diritto ad una rendita unificata in relazione al concorso di una nuova malattia professionale (a norma degli art. 80 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965), ai fini della decorrenza della prescrizione triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è necessario che egli abbia acquisito consapevolezza, oltre che dell'esistenza della patologia di origine lavorativa, anche del raggiungimento della soglia indennizzabile, poiché, in tal caso, la malattia professionale assume rilievo ai fini della rendita cosiddetta per sommatoria anche se, in sè considerata, non determina il superamento del limite di indennizzabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10035 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IN LU, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Maria Paoletti del Foro di Pisa con domicilio eletto in Roma alla via Montezebio n. 32 presso lo studio dell'avv. Marina Messina
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti in virtù di procura speciale in calce al controricorso e presso gli stessi elett.te dom.to in Roma alla via IV Novembre n. 144
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pisa n. 795/98 in data 24 giugno/9 ottobre 1998 (R.G. 1356/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2001 dal cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Antonino Catania;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso e per il rigetto del secondo.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 24 ottobre 1994, IN LU chiedeva al OR del lavoro di Pisa la condanna dell'INAIL al riconoscimento del diritto a rendita per inabilità permanente da ipoacusia professionale, invano richiesta con domanda amministrativa presentata il 24 novembre 1992, da unificarsi a precedente rendita di cui era titolare. L'Istituto si costituiva, contestando il fondamento della domanda ed eccependo la prescrizione del diritto. Con sentenza del 30 gennaio/5 febbraio 1997, il OR, rigettata l'eccezione di prescrizione, riconosceva la sussistenza della malattia professionale inabilitante nella misura del 24,3% e condannava l'INAIL a costituire la corrispondente rendita, da unificarsi ad altra già in godimento.
L'appello dell'INAIL - che insisteva nell'eccezione di prescrizione e sosteneva che l'assicurato aveva acquisito consapevolezza della natura professionale della malattia sin dagli anni 1980/1981 e che non aveva rilievo la consapevolezza del grado minimo di indennizzabilità, trattandosi di richiesta di unificazione a precedente rendita costituita per un infortunio alla gamba patito il 30 novembre 1978 - è stato accolto dal Tribunale di Pisa, che ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, in base alla considerazione che il OR, allorché aveva affermato non esservi prova che al momento del manifestarsi della malattia, il IN fosse consapevole che l'invalidità superava il minimo indennizzabile, non aveva tenuto conto che l'assicurato era già portatore di infermità indennizzata, sicché, al fine del conseguimento di una rendita maggiore non occorreva che l'ipoacusia si manifestasse nella percentuale minima dell'11%, essendo invece sufficiente la consapevolezza di essere affetto da deficit uditivo. Dalle prove raccolte emergeva che tale situazione risaliva a molti anni addietro rispetto alla domanda giudiziale. D'altra parte, un grado di ipoacusia del 24,3% non poteva che essere maturato gradualmente nel tempo a partire dal 1968, con l'esposizione continuata ai rumori industriali. Tardiva pertanto doveva considerarsi l'azione giudiziaria intrapresa solo nel 1994, tenuto conto che già dieci anni prima della testimonianza resa in giudizio da un compagno di lavoro del IN nel maggio del 1996, questi non era in grado di percepire i richiami dei colleghi, sia dentro che fuori l'ambiente di lavoro.
Avverso questa decisione IN LU ricorre per cassazione con due motivi, cui l'INAIL resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando "contraddittorietà ed insufficienza della motivazione", il ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che sulla base delle testimonianze rese dai compagni di lavoro potevasi solo affermare che il lavoratore fosse consapevole di essere affetto da deficit uditivo, non pure che la malattia fosse stata causata dall'attività lavorativa e che l'invalidità raggiungesse la soglia minima indennizzabile;
conoscenza che egli potè acquisire solo con la certificazione medica prodotta all'INAIL.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che ai sensi dell'art. 112, comma 1, del d.P.R.30 giugno 1965 n. 1124, quale risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 116 del 1969 e n. 31 del 1991, il termine triennale di prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale inizia a decorrere dalla data della manifestazione della malattia, essendo tale espressione indicativa di ogni emersione della malattia, per segno o per sintomi, che sia univoca e quindi idonea a rendere edotto l'assicurato dell'esistenza della malattia stessa e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa ed a consentirgli, quindi, di poter utilmente far valere il suo diritto (Cass. 29 marzo 1995 n. 3739; 27 luglio 1999 n. 8139). Ora, il Tribunale ha osservato che la preesistente titolarità di una rendita in capo al IN rendeva indennizzabile la ipoacusia anche se, per ipotesi, il danno fosse stato inferiore all'undici per cento. Di conseguenza, era sufficiente l'accertamento che il IN avesse consapevolezza di una riduzione del senso dell'udito, anche se inferiore al minimo indennizzabile.
Questo argomento, che è in linea con il disposto dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, secondo cui in ipotesi di nuovo infortunio anche un'invalidità inferiore all'undici per cento è sufficiente per conseguire un aumento della rendita in godimento, sicché l'indagine sulla coscienza del raggiungimento del grado minimo indennizzabile si presenta superflua (Cass. 18 giugno 1998 n. 6097), non è stato in alcun modo censurato dal ricorrente, il quale anzi precisa che il consulente tecnico di ufficio (del OR) espresse l'avviso che la soglia minima indennizzabile fu raggiunta dieci anni prima della visita medica.
Per quanto concerne la conoscenza della genesi lavorativa della ipoacusia di che trattasi, il Tribunale ha rilevato che la riduzione dell'udito cominciò a manifestarsi nel 1968, per raggiungere gradualmente la percentuale del 24,3% nel 1986 (la consulenza tecnica d'ufficio, alla quale la sentenza si riporta, riferisce che la tecnopatia aveva superato la soglia minima indennizzabile all'incirca nel 1982). Aggiungendo poi che l'attività lavorativa del IN si svolgeva con esposizione continuata ai rumori industriali, ha implicitamente ritenuto che il collegamento tra il progressivo aggravarsi del deficit uditivo e l'ambiente di lavoro non potesse non essere percepito dal lavoratore.
Posto che in ordine, all'apprezzamento - da parte dell'assicurato - dell'epoca di insorgenza della malattia, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile, deve farsi riferimento al criterio della normale conoscibilità, il giudizio espresso dal Tribunale non presenta vizi logici.
Non par dubbio, infatti, che l'esposizione continuata a rumori di forte intensità e il contemporaneo progredire della malattia costituissero fattori idonei a rendere avvertita una persona di media sensibilità della relazione esistente tra le condizioni di lavoro e il progressivo aggravarsì della sordità. D'altra parte, non risulta che l'odierno ricorrente abbia dedotto che nei lunghi anni in cui la malattia ebbe a manifestarsi fossero state formulate diagnosi attestanti una eziologia diversa da quella lavorativa. Il secondo motivo denuncia "falsa ed erronea interpretazione degli artt. 111, 112 del T.U. n. 1124/1965". Si sostiene che il termine prescrizionale triennale di cui all'art. 112 T.U. n. 1124 del 1965 era stato interrotto dalla domanda e dai successivi ricorsi amministrativi. In ogni caso, la prescrizione colpisce i ratei, non il diritto alla prestazione. Una diversa interpretazione della norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Anche questo secondo motivo non è fondato. Riguardo alla prima censura, si osserva che il Tribunale, come già detto, ha accertato che la prescrizione si è ampiamente compiuta ancor prima che venisse presentata la domanda amministrativa. Circa la seconda, la Corte costituzionale ha statuito che non contrasta con gli art. 3 e 38 cost., l'art. 112, 1^ comma, t.u. 30 giugno 1965 n. 1124 - che dispone la prescrizione dopo tre anni del diritto alla rendita Inail conseguente a malattia professionale e non di quello ai singoli ratei, come avviene invece per le pensioni INPS - tenuto conto della diversità dei sistemi previdenziali posti a confronto, dell'analogia con altri assetti pensionistici (pensioni privilegiate ed equo indennizzo) anch'essi soggetti a termini di decadenza e prescrizione, nonché delle finalità del regime Inail, ispirato ad una logica di tipo assicurativo piuttosto che ad una di tipo pienamente solidaristico (sent. 14 luglio 1999 n. 297). Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese, stante il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2001