Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10035
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Sentenza 24 luglio 2001

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede la prescrizione triennale del diritto alla rendita INAIL per malattia professionale, anziché del diritto ai singoli ratei, come accade invece per le pensioni INPS. Come già precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 297 del 1999, la suddetta disposizione non si pone in contrasto con gli indicati parametri costituzionali in quanto, da un lato, i due sistemi previdenziali posti a confronto sono diversi e ben possono essere disciplinati in modo differente, e, dall'altro, bisogna considerare sia che la suddetta normativa è analoga a quella esistente per altri assetti pensionistici (pensioni privilegiate e equo indennizzo) anch'essi soggetti a termini di decadenza e prescrizione sia che il sistema INAIL è ispirato, date le sue finalità, ad una logica di tipo assicurativo, piuttosto che ad una di tipo pienamente solidaristico.

Nel caso in cui un lavoratore, già titolare goda di una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, acquisisca il diritto ad una rendita unificata in relazione al concorso di una nuova malattia professionale (a norma degli art. 80 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965), ai fini della decorrenza della prescrizione triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è necessario che egli abbia acquisito consapevolezza, oltre che dell'esistenza della patologia di origine lavorativa, anche del raggiungimento della soglia indennizzabile, poiché, in tal caso, la malattia professionale assume rilievo ai fini della rendita cosiddetta per sommatoria anche se, in sè considerata, non determina il superamento del limite di indennizzabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10035
    Data del deposito : 24 luglio 2001

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