Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2002, n. 7989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7989 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 7 989/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 20640/99 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Cron. 22006 Rep.1628 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Ud.14/02/02 -Consigliere - Dott. NC Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti €dirith - 3 GTU, 2002 TI SECONDO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE PIAZZA LEDRO 9, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, difeso dall'avvocato LA PISTOLESI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TI AL, RT TA, OB EL, F828490 TI LA, TI IA NN, elettivamente domiciliati in ROMA PZA SAN COSIMATO 30, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MONTANINI, che li difende unitamente all'avvocato CRISTIANO R. EUFORBIO, 2002 228 giusta delega in atti;
-1- M - controricorrenti avverso la sentenza n. 2204/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 08/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato CA PISTOLESI, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito 1'Avvocato Giuseppe MONTANINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Mi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21 ottobre 1994 il Tribunale di Rieti, adito da ON TT quale erede legittimario di suo padre NC TT, deceduto il 7 febbraio 1979, gli attribuì in proprietà un vano e un ripostiglio dell'edificio appartenuto al de cuius, ubicato in viagià Chiesa Nuova n. 62 in quella città, rilevando che gli altri successori del defunto, la moglie EL AC e i figli AL, IA OV e CA TT, avevano già ricevuto, mediante una donazione del 1° dicembre 1976, rispettivamente 4/16, 6/16, 2/16 e 2/16 della nuda proprietà del fabbricato;
condannò inoltre l'attore - in acco- glimento della riconvenzionale proposta da AL TT, unico tra i convenuti costituitosi in giudizio al rimborso di lire 227.680, come quota di sua pertinenza dei ratei di un mutuo ipotecario garantito dall'immobile. Impugnata in via principale da tutti gli ori- ginari convenuti e incidentalmente dall'attore, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza dell'8 luglio 1999, in accoglimento del primo gravame, ha assegnato ai sensi dell'art. 720 cod. civ., con 20640/1999 3 Mar salvezza della quota di 2/48 spettante a EL AC, l'intero immobile ad AL TT, condannandolo a pagare a ON TT la somma di lire 21.514.551. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ON TT, in base a due motivi, Tutti gli poi illustrati anche con memoria. intimati si sono costituiti con uno stesso con- troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi addotti a sostegno del ri- 1 tra loro strettamente connessi e da corso - ON TTesaminare quindi congiuntamente denuncia, rispettivamente, «violazione e falsa applicazione dell'art. 720 C.C. in relazione all'art. 360 n. cpc avendo la Corte d'Appello erroneamente qualificato dal punto di vista giuridico la situazione di fatto, determinando statuizione erronea ed ingiunta nel disposi-una tivo»> e violazione e falsa applicazione del- l'art. 720 C.C. in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, sussistendo un vizio di motivazione>>, per avere il giudice di secondo grado ingiustificata- mente considerato non divisibile in natura l'im- mobile in contestazione, senza accertare previa- 20640/1999 4 mente la ricorrenza del presupposto della irrea- lizzabilità di un frazionamento materiale, che non comportasse deprezzamenti о formazione di porzioni insuscettibili di autonomo e libero godimento. Di queste doglianze i resistenti hanno conte- l'ammissibilità per carenza di interessestato al gravame (ex art. 100 C.P.C.)», osservando che la sentenza di appello «ha posto capo allo scio- glimento della comunione ereditaria di che trat- tasi a condizioni estremamente vantaggiose e profittevoli» per il ricorrente, il quale pertan- to «è anzi, sostanzialmente, una parte vittorio- sa». L'eccezione va disattesa. Nel promuovere il giudizio, ON TT aveva chiesto, quale erede legittimario di suo padre NC TT, che gli fosse attribuito un determinato locale del fabbricato costituente l'unico bene già di proprietà del de cuius. La domanda era stata accolta dal Tribunale, che aveva anzi assegnato all'attore anche un altro vano, in modo da esaurire la sua quota, pari a 2/16. Invece la Corte di appello gli ha destinato una somma di denaro in luogo dell'immobile, che 20640/1999 5 ha attribuito in proprietà ad AL TT, con salvezza della quota ideale di 2/48, spettante a EL AC. È dunque palese che ON Dilet- ti deve essere considerato soccombente nel giudi- zio di appello e quindi legittimato a impugnare la relativa sentenza. Né su tale sua qualità possono incidere le ragioni di asserita conve- nienza pratica esposte dai controricorrenti, la cui valutazione è riservata semmai all'interessa- to e che comunque non escludono il fatto che l'originario attore non ha ottenuto quanto aveva chiesto. Le censure formulate nel ricorso sono fonda- te. In sede di merito la vicenda che ha dato luo- go alla controversia è stata ricostruita in questi termini: «L'immobile è costituito da un fabbricato da cielo a terra con area annessa, sito in Rieti, via Chiesa Nuova n. 62, all'epoca censito in Catasto rustico alla pagina 6371, fl. 81, part. 141, superf. are 6,57 а confine con PE UL ed NI, IACP, via Chiesa Nuova ed altri. Con atto per Notaio Giovanni Filippi dell'1.12.1976, Rep. 38132 il proprieta- rio TT NC, riservandosi i 2/16 e 20640/1999 l'usufrutto vitalizio, donava in conto di legit- tima e di disponibile le seguenti quote dell'im- mobile: a TT AL (legitt. e disponibile) 6/16; a -AC EL coniuge 4/16; a TT IA OV 2/16; a TT CA 2/16. Con lo stesso atto AC EL donava ad AL, IA OV e CA 10/48 del bene, ed esattamente ad AL 6/48, а IA OV 2/48 ed a CA 2/48, restando proprietaria per 2/48. Ancora con lo stesso atto le germane diletti IA OV e TT CA cedevano le quote come sopra loro pervenute al fratello TT AL ed alla moglie TO NE, per cui in definitiva la proprietà risultava così divisa: a TT AL a TT NC 6/48; a TO Simo-32/48; TT 8/48; a AC EL 2/48. Con successivo atto del Notaio Giovanni Filippi del 12 settembre 1977, Rep. 42622 vennero identificati in concreto i beni divisi, per cui a TT AL toccarono il piano terreno, ad esclusione di una piccola cantina al rustico, l'intero primo piano e l'area su cui l'immobile sorge. La piccola cantina di cui sopra è oggi identificata in NCEU alla parti- ta n° 10486, corrispondente alla quota di 6/48 di NC e di 2/48 di spettanza di TT 20640/1999 7 Mai spettanza di AC EL». Ciò stante, è evidente l'errore in cui è in- corsa la Corte di appello, la quale non si è avveduta che l'unico bene caduto in successione, avendo il de cuius disposto in vita degli altri, era costituito dalla quota di 46/48 della «picco- la cantina al rustico>>> (dei cui ulteriori 2/48 era titolare EL AC) e che esso era desti- nato soltanto a ON TT, essendo stati gli altri eredi soddisfatti mediante le donazioni «in conto di legittima e di disponibile» del 1° dicembre 1976: con la sentenza impugnata priva peraltro di ogni motivazione sui presupposti della ritenuta applicabilità nella specie del- l'art. 720 cod. civ. e anzi dichiaratamente basata su considerazioni di ordine più pratico che giuridico>>> si è provveduto invece in ordine all'«intero immobile>>> (che già aveva formato oggetto della divisione del 12 settembre 1977) e anche il locale in contestazione è stato attri- buito ad AL TT, quale titolare della «quota maggioritaria», pur se egli aveva già ricevuto in natura tutto ciò che gli competeva dell'eredità paterna, sia come legittima sia come disponibile. 20640/1999 8 Mani In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimi- ON Bruinam James Pectores tà. Roma, 14 febbraio 2002 1097/23/14129111' 456T 3999 IL CANCELLIERE C1 TOT. 160,16 Valeria No Some 0.3 GIU.2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registruo in catal 1 fi111.700/ 4 125514 10.10 (euro CENT 10 C FPO) Responsable S bol Budiziari (Dr. M. RACC C ) 20640/1999