Sentenza 15 giugno 2005
Massime • 1
In tema di estorsione, è configurabile l'ingiustizia del profitto con riferimento al prestito concesso dal gestore di una bisca clandestina ai giocatori per incoraggiarne la frequentazione, trattandosi di contratto di mutuo funzionalmente collegato a quello di gioco, il cui adempimento non è tutelato dall'ordinamento. (Nella specie, l'agente concedeva in via preventiva ai frequentatori dei prestiti, facendosi consegnare in garanzia assegni bancari e titoli cambiari, ed otteneva la restituzione del credito, minacciando i debitori, per lo più professionisti ed imprenditori, di mettere all'incasso i titoli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2005, n. 36526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36526 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato Presidente del 15/06/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere SENTENZA
Dott. DERIU Luciano Consigliere N. 956
Dott. MILO Nicola Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello Consigliere N. 46710/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD PP, nato a S. Elpidio a [...] il [...];
avverso la sentenza 21/5/2004 della Corte d'Appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. IACOVIELLO F.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, avv. De Minicis, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. Nocita e avv. Gaito (in sost. avv. Cofanelli), che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 - Il Tribunale di Fermo, con sentenza 23/5/2000, aveva dichiarato RD PP colpevole di otto distinti episodi di estorsione aggravata in danno di altrettante persone (capi B, D, F, G, H, N, O e P), unificati dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione e lire 5.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore della parte civile OR ZO.
2 - La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza 21/5/2004, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Suprema Corte (sentenza 28/11/2002) della decisione assolutoria 5/2/2002 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona, così provvedeva: in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dall'imputato e dalla parte civile, dichiarava n.d.p. nei confronti del RD, in ordine all'estorsione commessa in danno di DI GE (capo F), per precedente giudicato, riduceva conseguentemente la pena inflitta all'imputato e riferibile alle altre estorsioni addebitategli ad anni sei, mesi dieci di reclusione ed 6 2.453,00 di multa, concedeva alla parte civile una provvisionale esecutiva di euro 30.000,00, confermava nel resto la decisione.
La vicenda veniva così ricostruita in sede di merito: il RD gestiva due case da gioco clandestine in Casette d'Ete e in Civitanova Marche e percepiva il 5% di ogni puntata, onde il suo interesse ad incoraggiare la frequentazione dei detti circoli;
egli era solito concedere ai giocatori un fido, il cui ammontare variava in rapporto alle capacità economiche di ciascuno, pagava personalmente le vincite, si faceva consegnare dai perdenti assegni o cambiali, assumendosi il rischio dell'insolvenza pur di mantenere integro il buon nome delle case da gioco da lui gestite;
convinceva a pagare, minacciando di mettere all'incasso i titoli, e i debitori, per lo più imprenditori, commercianti, professionisti o comunque persone che non potevano permettersi di perdere la fiducia del sistema creditizio, si attivavano per pagare onde evitare il protesto, che avrebbe loro creato dei problemi.
Il giudice di rinvio, dopo avere evidenziato la preclusione del giudicato per il reato sub F, prendeva atto che la Corte di legittimità, ritenuta integrata la materialità dei reati dai fatti così come ricostruiti, gli aveva demandato il compito di "riprendere in esame le risultanze probatorie in ordine ali 'elemento psicologico, tenuto conto che trattasi di reato a dolo generico, sicche' deve accertarsi se ricorra coscienza e volontà di costringere con minacce taluno a un atto di disposizione patrimoniale, con la consapevolezza dell'ingiustizia del profitto, poiché non fondato su una pretesa tutelata dall'ordinamento giuridico, ovvero per abuso di detta pretesa, con l'utilizzazione cioè di mezzi giuridici per finalità illecite ", Rilevava che i fatti, nella loro materialità, erano stati ammessi dallo stesso imputato ed avevano trovato conferma nelle dichiarazioni del coimputato LL (croupier nelle bische), che aveva riferito in ordine al meccanismo posto in essere dal RD, chiarendo che frequentemente costui aveva imposto ai debitori la stipula di un formale contratto di mutuo, al fine di mascherare la reale natura del rapporto sottostante al rilascio dei titoli e correlato a debiti di gioco;
che conferme erano rivenute anche dalle testimonianze delle parti lese che, sia pure con toni diversi (tutte, ad eccezione del OR, non avevano mostrato risentimento verso il RD), avevano riferito in ordine alle esperienze da loro vissute. Riteneva che, avuto riguardo alla metodologia operativa dell'imputato nella gestione delle bische, nessun dubbio poteva sorgere circa la consapevolezza del medesimo di minacciare i suoi debitori, paventando il protesto dei titoli, per conseguire un profitto ingiusto;
che andava escluso il meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (393 c.p.), in quanto l'agente era ben consapevole dell'illegittimità delle sue pretese.
3 - Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto: 1) violazione degli art. 125 e 627 c.p.p., non avendo il giudice di rinvio preso in esame, pur essendone obbligato, i motivi di appello dell'imputato avverso la sentenza di primo grado (eccepita incompetenza territoriale, questione sulla decadenza della prova richiesta); la sentenza di annullamento, emessa dalla Cassazione, della pronuncia assolutoria della Corte di merito non aveva definito i punti dedotti dall'imputato con l'appello, ma si era limitata a considerare il solo vizio di motivazione sul dolo;
l'imputato non aveva avuto interesse ad impugnare la sentenza assolutoria;
2) violazione dell'art. 129 c.p.p., in quanto andava assolto dai reati contestati, difettando l'estremo della minaccia di un male ingiusto, essendosi egli limitato a fare dei prestiti a persone che impiegavano, poi, le somme per giocare, non avendo egli mai preso parte al gioco e non avendo quindi mai maturato crediti di gioco, non avendo egli, quale mutuante, possibilità d'interferire sull'uso del denaro prestato, avendo concluso un contratto di mutuo perfettamente valido e con causa lecita (non rilevavano i motivi sottostanti).
3a - La difesa della parte civile ha depositato memoria, datata 12/1/2005, con la quale ha sollecitato la declaratoria d'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, rilevando che tutte le questioni con questo sollevate e attinenti alla materialità dei fatti o al rito erano già coperte dal giudicato, non avendo l'imputato impugnato la sentenza assolutoria d'appello, che pure in tesi, con riferimento appunto alla materialità dei fatti, avrebbe avuto interesse ad impugnare (per i riflessi che avrebbe avuto sulla domanda risarcitoria). I difensori dell'imputato hanno depositato, in data 8 e 9 giugno 2005, due memorie, con le quali hanno analizzato la natura dei rapporti giuridici posti in essere dal RD, per inferirne la piena corrispondenza a legge, e hanno sottolineato che non era stata presa in considerazione la doglianza, formulata con l'atto di appello, relativa all'erronea declaratoria di decadenza dal diritto alla controprova, già ammessa, per asserita irregolarità della citazione dei testi.
4 - Il ricorso non è fondato.
4a - Le questioni dedotte col ricorso sono, in prevalenza, definitivamente precluse, perché comunque coperte dal giudicato progressivo. La Corte di Cassazione, investita dai gravami del P.G. e della Parte Civile avverso la sentenza assolutoria 5/2/2002, ha ritenuto implicitamente di disattendere le sollevate questioni relative alla competenza per territorio e alla controprova richiesta dall'imputato, che avrebbero avuto una rilevanza preliminare, tanto che ha affrontato la verifica del merito della vicenda, non rilevando violazione di legge o vizio di motivazione nell'accertata sussistenza della materialità dei fatti, e si è limitata ad annullare la citata sentenza soltanto in relazione alla ritenuta esclusione dell'elemento soggettivo del reato, con l'effetto che soltanto quest'ultimo punto può essere oggetto dell'ulteriore sindacato di legittimità attivato.
È vero che, in caso di annullamento della sentenza di appello su ricorso del solo P.G., il giudice di rinvio ha l'obbligo di prendere in esame tutti i motivi eventualmente dedotti dall'imputato contro la sentenza di primo grado, ma ciò solo se vi sono punti rimasti insoluti e non attinti, sia pure implicitamente, dalla pronuncia di legittimità, in ordine ai quali il giudice di rinvio riassume gli originari poteri del giudice di appello. Va precisato che è ammissibile, nello sviluppo dinamico del rapporto processuale, la formazione progressiva del giudicato in relazione a statuizioni non oggetto di annullamento e non in rapporto di connessione essenziale con statuizioni annullate. Al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui punti che hanno formato oggetto dell'annullamento e su quelli a questi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le diverse statuizioni, ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate;
conseguentemente è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai punti annullati e non decisi dalla Corte di Cassazione.
Nella specie, la Corte d'Appello di Ancona, prima, e la Cassazione, poi, nel prendere in esame gli aspetti sostanziali della vicenda, hanno implicitamente disatteso l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dal prevenuto e la richiesta di prova da costui avanzata sul merito della vicenda, aspetti questi preliminari alla valutazione di merito e alla verifica di legittimità di tale valutazione.
4b - Ciò posto, il giudice di rinvio, in ossequio al dictum della Suprema Corte, ha riesaminato tutti gli episodi criminosi addebitati all'imputato e così come definitivamente accertati, nella loro materialità, nella precedente fase di merito, al fine di verificare la sussistenza o meno del relativo elemento soggettivo del reato, vale a dire la coscienza e volontà da parte dell'agente di costringere con minacce le parti lese a un atto di disposizione patrimoniale, con la consapevolezza dell'ingiustizia del profitto. Pur a volere prescindere dalla problematica se la soluti retentio operi anche nel caso di pagamento connesso al gioco d'azzardo o a scommesse proibite, che costituiscono illeciti penali, rimane il fatto che, nella fattispecie in esame, i giocatori che frequentavano i circoli gestiti dal RD venivano ammessi in essi, pur non disponendo di immediate risorse economiche, su invito incentivante dello stesso gestore, che si faceva consegnare assegni bancari o cambiali, assumendosi il rischio dell'eventuale insolvenza, provvedeva personalmente a pagare i vincitori e, poi, con la minaccia di porre all'incasso i titoli e di farli protestare, con le intuibili conseguenze dannose per gli obbligati, per lo più interessati a conservare la fiducia del sistema creditizio, si rivaleva su costoro e riusciva a farsi pagare, conseguendo così l'ingiusto profitto del pagamento "coartato" di debiti di gioco e della costante operatività delle sue due case da gioco clandestine.
Perché si abbia soluti retentio, l'adempimento dell'obbligazione naturale deve avvenire successivamente al gioco, essendo ciò una conseguenza inevitabile del requisito della sua spontaneità: se, infatti, fosse considerato irretrattabile, come nella specie accadeva, già il deposito preventivo della posta, consentendosi al vincente, sia pure attraverso il concreto intervento - mediato - del gestore, di appropriarsi sostanzialmente di essa anche contro la volontà del perdente, si priverebbe questo della possibilità di scegliere se adempiere o meno al dovere morale o sociale scaturente dal gioco.
Il preventivo deposito della posta non è un pagamento anticipato volontario, sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito sfavorevole del gioco, sia perché è contraddittorio parlare di pagamento anticipato con riferimento, perciò, ad un momento in cui il debito non è ancora sorto neppure sotto la specie morale, sia perché non può neppure in astratto dedursi in condizione il presupposto stesso dell'adempimento.
La consegna dei titoli di credito da parte dei frequentanti i circoli gestiti dall'imputato era piuttosto condizione per essere ammessi in questi, una sorta di obbigazione preventiva ed irretrattabile, cha garantiva, almeno in apparenza, il buon nome e la concreta operatività, nel tempo, della casa da gioco e che coinvolgeva indirettamente nel rapporto connesso al contratto aleatorio di gioco il tenutario della casa.
Il ricorrente, nell'articolare la sua difesa, ha evocato la problematica relativa ai contratti collegati con quello di giuoco. La tutela da accordare ai contratti che in qualche modo si coniugano con quello di giuoco si pone soprattutto con riferimento al contratto di mutuo, che il ricorrente ha espressamente richiamato, nella prospettiva di scindere la sua posizione da quella dei giocatori e di accreditare la sua totale estraneità al corrispondente rapporto di natura aleatoria. Va subito sottolineato che la indiscriminata tutela eventualmente concessa al collegato contratto di mutuo consentirebbe con facilità di eludere la norma che esclude razionabilità dei debiti di giuoco. Ritiene la Corte che se il mutuo, come verificatosi nella specie, è funzionale al contratto di giuoco ed è concesso dal gestore del circolo, gli effetti dell'obbigazione naturale si riverberano sul contratto di mutuo, in quanto il gestore, "legittimando" tale particolare sistema come regola operativa per la vitalità della propria struttura, finisce con l'inserirsi nei rapporti conseguenti ai contratti di giuoco e negli effetti a questi ricollegabili.
Le esposte argomentazioni hanno carattere decisivo ed assorbente rispetto a quelle articolate nella memoria difensiva depositata il 9/6/2005.
La Corte perugina, analizzando la personalità e la condotta concretamente tenuta dall'imputato, è pervenuta alla conclusione della sicura mala fede di costui che, ben sapendo che non potevano legalmente azionarsi i crediti di gioco, per evitare il discredito sui circoli da lui gestiti e per mantenere in vita gli stessi, si era assunto direttamente l'onere di fare fronte alle vincite, ricorrendo al descritto sistema per il recupero delle esposizioni dei giocatori perdenti. Ulteriore conferma della consapevolezza del prevenuto circa la coartazione da lui posta in essere, attraverso il noto sistema, ai danni dei giocatori perdenti è data, secondo la Corte di merito, dalla circostanza che, in alcuni casi, aveva fatto ricorso alla cautela di richiedere ai debitori la sottoscrizione di un formale contratto di mutuo, nel chiaro intento di mascherare la reale natura del debito. Nell'obbligazione naturale, l'ingiustizia del profitto è insito nell'adempimento coartato, che esclude la soluti retentio.
5 - Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle ulteriori spese sostenute, in questo grado, dalla parte civile OR ZO e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile e liquidate in euro 2.500,00, di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2005