Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2005, n. 36526
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Sentenza 15 giugno 2005

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In tema di estorsione, è configurabile l'ingiustizia del profitto con riferimento al prestito concesso dal gestore di una bisca clandestina ai giocatori per incoraggiarne la frequentazione, trattandosi di contratto di mutuo funzionalmente collegato a quello di gioco, il cui adempimento non è tutelato dall'ordinamento. (Nella specie, l'agente concedeva in via preventiva ai frequentatori dei prestiti, facendosi consegnare in garanzia assegni bancari e titoli cambiari, ed otteneva la restituzione del credito, minacciando i debitori, per lo più professionisti ed imprenditori, di mettere all'incasso i titoli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2005, n. 36526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36526
    Data del deposito : 15 giugno 2005

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